Art. 1136 Costituzione dell`assemblea di condominio e validità delle deliberazioni
L`assemblea è regolarmente costituita con l`intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell`intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio (disp. di att. al c.c. 67 e seguenti).
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell`edificio.
Se l`assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l`assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell`edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell`amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell`amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell`edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell`art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell`edificio.
L`assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell`assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall`amministratore.
Testo della Massima
In mancanza di una norma che disponga il contrario, non esistono
limiti di orario alla convocazione di un'assemblea condominiale; ne'
la fissazione dell'assemblea in ora notturna puo' ritenersi
completamente preclusiva della possibilita' di parteciparvi. Ne
consegue che non sono applicabili, ai fini della verifica della
regolare costituzione dell'assemblea e della validita' delle
delibere adottate in seconda convocazione, allorche', in prima,
l'assemblea stessa sia andata deserta a causa dell'orario notturno,
le maggioranze richieste dall'art. 1136 cod. civ. con riferimento
alla validita' delle deliberazioni adottate in prima convocazione
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