Art. 1130 Attribuzioni dell`amministratore di condominio
L`amministratore del condominio deve:
1) eseguire le deliberazioni dell`assemblea dei condomini e curare l`osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l`uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell`interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell`edificio e per l`esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell`edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
Testo della Massima
L'amministratore del condominio non puo', senza espressa
autorizzazione dell'assemblea dello stesso, contrarre mutui in nome
di quest'ultimo ancorche' per il pagamento delle spese di gestione,
atteso che il potere di rappresentanza del predetto amministratore
puo' essere esercitato nei limiti delle facolta' conferitegli (artt.
1131 e 1388 Cod. Civ.) e quindi nell'ambito delle attribuzioni
indicate dall'art. 1130 Cod. Civ., con la conseguenza che il
contratto con il quale il condominio abbia concesso un mutuo
all'amministratore (a tanto non autorizzato dall'assemblea) per
provvedere alle spese occorrenti alla manutenzione delle parti
comuni non e' efficace nei confronti del condominio.*
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