ASSEMBLEA DI CONDOMINIO
La decadenza dal diritto di impugnare la deliberazione della assemblea di un condominio, per il decorso di trenta giorni stabilito dall'art. 1137 Cod. Civ., ove non sia stata eccepita nel giudizio di merito dal condominio convenuto, non puo' essere proposta per la prima volta in sede di legittimita'.*
ANNO/NUMERO: 1990/09
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Gaetano LO COCO Presidente " Filippo ANGLANI Consigliere " Giuseppe ROTUNNO " " Domenico GIAVEDONI " " Antonio PATIERNO Rel. " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da COND VIA DELLA FARNESINA, 347 in persona dell'Amm.re pro-tempore Bonanni Luigi, elett. dom.to in Roma via G. Antonelli 41 presso lo studio dell'avv. Enrico Annibale che lo rappr. e difende per delega in calce al ricorso. Ricorrente contro NECCI RIMEO SANDRA res.te in Roma via P. Leonardi Cattolica 3 presso l'avv. Aldo Romeo che lo rapp.ta e difende per delega a margine del controricorso. Controricorrente per l'annullamento della sentenza dela Corte d'appello di Roma del 12-7-17-10-84. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12-4-88 dal Cons. A. Patierno. Per il ricorrnte e' comparso l'avv. D'Annibale che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Per il controricorrente e' comparso l'avv. Romeo che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il P.M., in persona del Sost. proc. Gen. Dr. Antonio Martinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 28 luglio 1978 Sandra Necci Romeo conveniva dinanzi al tribunale di Roma il condominio di via della Farnesina n. 344, chiedendo la declaratoria di nullita' della delibera adottata nell'assemblea condominiale del 21 giugno 1978 per inosservanza del termine di convocazione. Il condominio, costituitosi, resisteva alla domanda, eccependo il difetto di legittimazione attiva della Necci per avere essa venduto le unita' immobiliari di sua proprieta' e, nel merito, la sua infondatezza, essendo stato spedito l'avviso di convocazione nei termini di legge. Il Tribunale adito con sentenza 7 ottobre 1980, ritenuto il difetto di legittimazione della Necci rigettava la domanda. In seguito alla impugnazione della soccombente Necci, la corte di appello di Roma, in contumacia del Condominio, con sentenza 17 ottobre 1984 in riforma della gravata sentenza, dichiarava la nullita' della delibera assembleare del 21 giugno 1978. Osservava tra l'altro la Corte che sussisteva la contestata legittimazione attiva, in quanto la Necci, pur avendo venduto i due appartamenti che possedeva nel condominio, prima della data fissata per la assemblea era rimasta proprietaria di uno dei due posti macchina correlativi, situati nel garage comune, per cui continuava ad essere condomina, anche se con minore partecipazione. Essa inoltre aveva uno specifico interesse ad agire, in quanto l'assemblea doveva approvare il bilancio consuntivo 1977 e quello preventivo del 1978, per cui, dato il vincolo di solidarieta' passiva con i condomini ad essa subentrati, la Necci aveva uno specifico interesse a partecipare alla assemblea. Posta la necessita' dall'invito alla Necci, la inosservanza del termine di convocazione nei suoi confronti aveva dato luogo ad una invalida costituzione dell'assemblea, da cui scaturiva la nullita' della delibera adottata. Contro tale sentenza ha proposto ricorso il condominio di via della Farnesina sulla base di tre motivi di cassazione. Resiste con controricorso la Necci. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1113 e 1119 c.c., nonche' difetto di motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. assume il ricorrente che in base all'atto di assegnazione della cooperativa a Cassia nuova a favore della Necci, l'autorimessa costituisce parte comune dell'edificio, nella quale ciascun condominio ha diritto all'uso di un posto macchina che non puo' essere ceduto a terzi separatamente dalla proprieta' dell'appartamento. La Necci quindi con la vendita dei due appartamenti aveva perso ogni diritto anche in ordine alle parti comuni dell'edificio, onde non poteva essere considerata condomina e non aveva alcun diritto di partecipare alle assemblee condominiali. Il motivo e' infondato. Il nucleo centrale della controversia consiste nel vendere se il proprietario di un appartamento di un edificio condominiale possa distaccare il diritto al parcheggio nell'autorimessa comune dalla proprieta' esclusiva dell'appartamento, alienando quest'ultima e trattenendo invece il primo. Al riguardo se si considerano le caratteristiche peculiari delle parti dichiarate presuntivamente comuni dall'art. 1117 c.c. salvo diversa statuizione del titolo, si rileva facilmente che esse o costituiscono parti integranti dell'edificio, (suolo, muri maestri) ovvero sono locali destinati a servizi comuni locali per la lavanderia, portineria, autorimessa pozzi, ma in ogni caso servono tutte a rendere possibili l'uso e il completo godimento delle parti di proprieta' esclusiva. Ora, se questo e' vero, tale inerenza o destinazione condominiale esige che le parti comuni poste al servizio dei singoli piani non mutino la loro funzione obiettiva, diventando accessori di altre cose o entrando nella sfera giuridica di altri soggetti estranei al rapporto, data la stretta ed indissolubile interdipendenza che sussiste fra le parti comuni dell'edificio e quelle di proprieta' esclusiva di ciascun condominio. Ed e' proprio questo che tutta la disciplina giuridica dettata per il condominio degli edifici e' informata sia al principio della indivisibilita' delle parti comuni sia al criterio della inseparabilita' delle parti comuni sia al criterio della inseparabilita' delle medesime da quelle di pertinenza esclusiva dei condomini. Conseguentemente deve riconoscersi che per stabilire i limiti del diritto di disporre delle parti comuni, non puo' prescindere della loro destinazione al servizio della proprieta' esclusiva di ciascun condominio. Non puo' dubitarsi pertanto che al momento che le cose comuni sono poste al servizio del condominio per volonta' di tutti i condomini, non puo' il singolo condominio unilateralmente pretendere di disporre, senza il consenso degli altri condomini, delle parti comuni separatamente, come se fossero autonome e indipendenti dalle altre di sua esclusiva proprieta'. Ne consegue dunque che non puo' il cedente di una singola porzione di piano riservare a se', ormai terzo rispetto al condominio, il diritto di comproprieta' e quindi l'uso di parti comuni destinate al complesso condominiale. E anche se non interessa stabilire in questa sede le conseguenze che scaturiscono tra le parti della compravendita della cennata indisponibilita' del diritto sulle parti comuni dell'edificio, indipendentemente dalla proprieta' esclusiva, resta fermo nel rapporto tra il cedente e il condominio, la inefficacia degli atti di disposizione della cosa comune singolarmente considerata e quindi la inopponibilita' nei confronti del condominio della riserva di proprieta' da parte del cedente sulle cose comuni. La Necci pertanto avendo alienato anteriormente i due appartamenti di sua proprieta' nel condominio di via della Farnesina e comunicato tale cessione al condominio, stesso non aveva piu' lo status di condomina al momento della assemblea del 21 giugno 1978 di guisa che non era legittima a partecipare a quell'assemblea e, di conseguenza, non era legittima a impugnare le deliberazioni. Con il secondo motivo denunciando violazione degli artt. 345, 277, 342 c.p.c. lamenta il ricorrente che avendo la Necci impugnato in primo grado di nullita' la delibera assembleare sotto il profilo della violazione dell'art. 66 disp. att. del c.c., non poteva la stessa in sede di gravame proporre nuove domande come quella dell'accertamento della sua persistente qualita' di condomina, ne' addurre nuove prove che comportavano una dilatazione del thema decidendum. Le censure sono infondate. Dal momento che il Tribunale ha ritenuto che la Necci non avesse provato la sua legittimazione attiva quale proprietaria di uno dei due posti macchina, non puo' dubitarsi che la domanda della stessa Necci di accertamento della sua qualita' di condomina non costituisce una domanda nuova in appello poiche' essa si colloca nell'ambito della originaria domanda, rispetto alla quale l'accertamento della legittimazione ha avuto soltanto carattere incidentale a seguito della contestazione della qualita' di condomina da parte del convenuto condominio. Ne' sussiste alcuna preclusione alla produzione in grado di appello di nuovi documenti che e' consentita senza limiti e quindi puo' riguardare anche documenti che la parte avrebbe potuto esibire nel giudizio di primo grado. Con il terzo motivo denunciando violazione degli artt. 1137, 1117, 1118, e 1470 c.c., 68 disp. att. del c.c. nonche' omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. assume il ricorrente: 1) che poiche' l'inosservanza dei termini di convocazione da' luogo soltanto ad un'azione di annullamento da proporsi nel termine perentorio di trenta giorni, la Corte ha erroneamente accolto una domanda che avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perche' tardiva; 2) che la corte ha errato inoltre nel non rilevare che la Necci, non essendo piu' condomina, aveva perso ogni interesse ad agire, in quanto il rapporto di solidarieta' tra condomini succedutisi nella proprieta' rileva solo nel rapporto interno fra gli stessi, ma non si riflette sul condominio estraneo a tale rapporto. Il motivo e' fondato nei limiti delle considerazioni che seguono. La censura sotto il primo profilo, anche se esatta nella sua astratta enunciazione, poiche' le irregolarita' formali del procedimento di convocazione danno luogo a delibere contrarie alla legge sospette come tali alla impugnazione per annullamento da proporsi entro il termine di trenta giorni, non puo' trovare accoglimento giacche' la questione della decadenza della Necci dell'azione di annullamento, per essere stata la impugnazione della delibera proposta oltre il termine di legge, non e' stata eccepita nel giudizio di merito dal convenuto condominio e non puo' essere proposta per la prima volta in questa sede. Il motivo appare fondato invece per la parte in cui contesta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la Necci in ogni caso aveva uno specifico interesse a partecipare all'assemblea, dato il vincolo di solidarieta' passiva con il condominio subentrante sancito dall'art. 63 secondo comma disp. att. del codice civile. L'affermazione della sentenza di appello e' giuridicamente errata: 1 ) perche', anche se la legge non prevede specificamente il modo attraverso il quale nel condominio di edifici, nel caso di alienazione di una porzione separata di piano, il nuovo soggetto subentra, di fronte al condominio all'originario proprietario, non puo' dubitarsi che dal momento in cui il mutamento della titolarita' della proprieta' viene reso noto alla organizzazione condominiale, lo status di condominio appartiene all'acquirente e quindi egli soltanto resta legittimato a partecipare alle deliberazioni assembleari; 2 ) la legittimazione alla impugnazione delle delibere assembleari e' riservata dalla legge soltanto al condominio e non a chiunque abbia interesse; 3 ) il venditore, anche se non e' legittimo a partecipare direttamente alla assemblee condominiale, puo' far valere le sue ragioni connesse al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente attraverso l'acquirente che gli e' subentrato, per il quale - deve necessariamente farsi riferimento ad una gestione d'affari non rappresentativa che imposta per l'acquirente obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un mandato d fra queste quella di partecipare alle assemblee condominiali e far valere in merito, anche le ragioni del suo dante causa. L'accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso comporta la cassazione senza rinvio della sentenza di appello impugnata in relazione ai mezzi accolti, posto che la Necci non era legittimata a partecipare all'assemblea condominiale del 21 giugno 1978 e pertanto non era legittima ad impugnare le deliberazioni. Le spese del giudizio di primo grado e di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nel primo e terzo motivo e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata senza rinvio e condanna la Necci alla rifusione delle spese a favore del Condominio del giudizio di primo grado che liquida in L. 400.000 di cui L. 50.000 per imborsi e L. 100.000 per diritti e del giudizio di cassazione di cui L. 93.500 per spese e L: 1.000.000 per onorari. Cosi' deciso in Roma, addi' 12 aprile 1988. |