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Antenna televisione

        

 
 
Antenna televisiva e  proprietà condominiale
 
Con la sentenza n. 9393 del 6 maggio 2005, la Suprema Corte ha stabilito che nei condomini di edifici ogni singolo condomino ha diritto di installare l’antenna televisiva su parti dell’edificio di proprietà comune o, anche, esclusiva di altri condomini alla sola condizione che sia impossibile per il condomino interessato servirsi di  spazi propri.
 
 
 
 
 
 
 
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 29 giugno 1992 Anna C. e Giuseppina C., proprietarie di un appartamento dell'edificio sito in via xxxxxxxx a Casoria, citarono davanti al Tribunale di Napoli Maria D., altra condomina, chiedendo che fosse condannata all'eliminazione di alcune opere che aveva eseguito nel fabbricato e al risarcimento dei conseguenti danni. Analoghe contrapposte domande furono proposte in via riconvenzionale dalla convenuta, con riferimento a innovazioni poste in essere dalle attrici. Rosa C. e Teresa G., nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio, in quanto comproprietaria l'una e usufruttuaria l'altra dell'immobile delle attrici, si associarono alle domande e difese fatte valere da queste ultime.
All'esito dell'istruzione della causa, consistita nell'espletamento di due consulenze tecniche di ufficio, con sentenza del 29 dicembre 1999 il Tribunale condannò Maria D. a rimuovere alcuni abbaini, a riallineare certe finestre, a ripristinare la destinazione di un terrazzo, a risarcire nella misura di lire 1.000.000, i danni subiti dalle attrici a causa dell'occlusione di un pluviale; condannò Anna C., Giuseppina C., Rosa C. e Teresa G. a installare infissi come quelli originari e a ricostruire la modanatura sottostante al marcapiano; dichiarò compensati i reciproci crediti conseguenti agli ulteriori risarcimenti dovuti all'una parte e all'altra.
Impugnata in via principale da Maria D. e da Clementina C., avente causa a titolo particolare dalla originaria convenuta, nonchè in via incidentale da Rosa C., Giuseppina C. e Rosa C., anche quali eredi della defunta Teresa G., la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Napoli, che con sentenza del 15 ottobre 2001 ha respinto tutte le domande proposte dalle parti, salvo quella delle attrici relativa all'interruzione del pluviale.
Anna C., Giuseppina C. e Rosa C. hanno proposto ricorso per Cassazione, in base a quattro motivi. Maria D. e Clementina F. si sono costituite con controricorso, formulando a loro volta sette motivi di impugnazione incidentale, contrastati dalle ricorrenti principali con un proprio controricorso. Ognuna delle parti ha presentato una sua memoria.
Motivi della decisione
Tra le censure rivolte dalle parti alla sentenza impugnata, deve essere presa in esame prioritariamente, stante il suo carattere pregiudiziale ed assorbente, quella contenuta nel primo motivo del ricorso incidentale, con cui Maria D. e Clementina F., denunciando "violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 329, e 344 c.p.c. nonchè omessa motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.", sostengono che l'appello proposto da Anna C., Giuseppina C. e Rosa C., trattandosi di cause scindibili, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per tardività, perchè formulato con la comparsa di risposta, quando il termine ^breve" era già scaduto.
La doglianza va disattesa.
Sotto il profilo del dedotto difetto di motivazione, l'assunto delle ricorrenti è inconferente, attenendo a vizi in procedendo, che da questa Corte possono essere riscontrati, anche mediante il diretto esame degli atti di causa, indipendentemente dalle argomentazioni eventualmente svolte sul punto dal giudice a quo (v., per tutte, Cass. 5 giugno 2001 n. 7620).
Quanto poi alla lamentata violazione o falsa applicazione di legge, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le più recenti, Cass. 29 gennaio 2004 n. 4676), secondo cui le impugnazioni incidentali "tardive" sono senz'altro consentite anche nel caso in cui concernano capi "autonomi", rispetto a quelli che avevano formato oggetto del gravame principale.
Con il primo motivo del loro ricorso Anna C., Giuseppina C. e Rosa C. denunciano "violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1120, 1127 c.c., 61 e 115 c.p.c., nonchè motivazione illogica, superficiale e contraddittoria in relazione all'art. 360, n.ri 3 e 5, c.p.c.", per avere la Corte di appello erroneamente e ingiustificatamente escluso la menomazione del decoro architettonico del palazzo, conseguente alla realizzazione di nuovi abbaini e allo spostamento di una finestra, operati da Maria D., senza che fossero necessari per la fruizione della sua unità immobiliare, in un palazzo di particolare pregio e in modo da essere perfettamente visibili dall'esterno.
La censura non può essere accolta.
Si verte in tema di accertamenti di fatto e di apprezzamenti di merito, insindacabili in questa sede se non sotto il profilo della omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ma da tali vizi la sentenza impugnata è immune, poichè il giudice di secondo grado ha dato conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione sul punto, descrivendo la situazione precedente e la attuale, considerando la consistenza, la collocazione, la visibilità delle nuove opere e il loro inserimento nel contesto dell'edificio, del quale non ha mancato di tenere presente le "peculiari connotazioni...di particolare pregio", che non risultano "apprezzabilmente alterate". Le diverse e contrarie valutazioni delle ricorrenti principali non possono evidentemente costituire valida ragione di cassazione della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo Anna C., Giuseppina C. e Rosa C. addebitano alla Corte di appello di essere incorsa in "violazione e falsa applicazione degli artt. 1127 c.c., 2697 c.c., 115 c.p.c., 360 c.p.c., nonchè motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c.", per aver escluso che la realizzazione degli abbaini in questione avesse comportato una sopraelevazione del fabbricato, del quale erano state aumentate la volumetria e l'altezza.
Anche questa censura deve essere disattesa.
In realtà con la sentenza impugnata non si è affatto negato che Maria D., nonostante il mantenimento della originaria linea di gronda, avesse ampliato anche in altezza la propria unità immobiliare, ma esattamente la circostanza è stata ritenuta ininfluente, essendosi comunque escluso ogni pregiudizio per l'aspetto architettonico dell'edificio e non essendo venuta in questione la mancanza delle ulteriori condizioni richieste per l'esercizio, da parte del proprietario dell'ultimo piano, della facoltà di elevare nuove fabbriche.
Con il terzo motivo del ricorso principale Anna C., Giuseppina C. e Rosa C. si dolgono di "violazione e falsa applicazione degli artt. 1325/ 1362 e 1376 c.c. nonchè motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria in relazione all'art. 360, n.ri 3 e 5, c.p.c.", lamentando che la Corte di appello arbitrariamente ha ritenuto che il divieto di nuove costruzioni, stabilito in un atto di divisione del 1921 intercorso tra i rispettivi danti causa delle parti, vincolasse reciprocamente soltanto i proprietari delle porzioni immobiliari dell'ultimo piano del fabbricato, mentre invece doveva considerarsi operante tra tutti i condomini, ognuno dei quali poteva avvalersene.
La censura non può essere accolta.
Il giudice di secondo grado ha interpretato la clausola in questione nel senso che si è detto ("le parti vollero che eventuali mutamenti di destinazione dei suppenni fossero convenuti dai proprietari degli stessi, per assicurarne la esecuzione armonica, sicchè, fermo restando il diritto di ciascun comunista di impedire comunqueinnovazioni pregiudizievoli del decoro della fabbrica, la situazione reale così determinata non possa riferirsi che alle relazioni tra detti proprietari dei sottotetti"), alla luce sia del tenore testuale della pattuizione, che infondatamente le C. gli rimproverano di aver trascurato, sia del contenuto di un ulteriore negozio del 1924, che nel ricorso non viene neppure preso in considerazione, sicchè il motivo di impugnazione in esame si risolve in assiomatiche e non pertinenti contestazioni dell'esattezza di quanto sul punto è stato argomentatamente deciso in sede di merito.
Con il quarto motivo le ricorrenti principali sostengono che la sentenza impugnata è affetta da "violazione e falsa applicazione degli artt. 18 L. 1089 del 1939, art. 49 d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 49, art. 31 lett. b) e lett. d) L. 5 agosto 1978 n. 457 e dell'art.1120 cod. civ. nonchè motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.", in quanto erroneamente la Corte di appello ha negato la rilevanza del carattere abusivo dei lavori in questione, eseguiti in mancanza sia dell'autorizzazione della Soprintendenza ai beni culturali, necessaria per il vincolo monumentale cui il palazzo è soggetto, sia della concessione edilizia.
Neppure questa censura è fondata.
In fatto il giudice di secondo grado ha accertato che l'inclusione dell'edificio tra i beni di interesse artistico è successiva alle opere di cui si tratta e che queste sono conformi, "con eccezione di modestissimo rilievo", all'autorizzazione rilasciata dal Comune.
E' comunque esatto ciò che la Corte di appello ha osservato, a proposito della non incidenza, sul piano civilistico, della eventuale irregolarità puramente amministrativa delle innovazioni compiute da Maria D.. La violazione del vincolo monumentale avrebbe potuto dare luogo a ragioni di danno per Anna C., Giuseppina C. e Rosa C., soltanto se avesse cagionato loro pregiudizio non uti cives, ma come condomine del fabbricato, in ipotesi sotto il profilo di quella alterazione del decoro architettonico che avevano lamentato, ma di cui è stata esclusa la sussistenza. Nè d'altra parte sarebbero state di per sè decisive la mancanza o l'inosservanza della concessione edilizia, da cui non derivano automaticamente diritti al risarcimento e (nel campo delle distanze legali) alla riduzione in pristino: diritti che invece conseguono - indipendentemente dall'esistenza o non di un atto autorizzativo - alla violazione delle prescrizioni di carattere sostanziale degli strumenti urbanistici (v., tra le altre, Cass. 14 ottobre 2001 n. 10173). Ma alla commissione di violazioni del genere, da parte di Maria D., non viene fatto neppure cenno dalle ricorrenti principali, le quali incongruamente hanno basato le proprie pretese esclusivamente sull'asserita assenza di una concessione edilizia, con cui fosse stato assentito il compimento delle opere in contestazione.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale Maria D. e Clementina F., denunciando "violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 2043 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c", si dolgono della conferma, da parte della Corte di appello, della condanna al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento delle C. in seguito alle infiltrazioni di acqua provenienti dal pluviale, interrotto per l'esecuzione dei lavori all'ultimo piano del palazzo:
sostengono le ricorrenti che si era trattato della lecita utilizzazione di un bene comune e che il tempestivo ripristino della condotta era stato impedito dalle C. stesse.
La censura va disattesa.
La facoltà di ogni condomino di utilizzare le cose comuni non comprende evidentemente quella di renderle sia pure temporaneamente inservibili, tra l'altro in modo da cagionare danno alle altrui proprietà, come è avvenuto in seguito alla occlusione del pluviale operata da Maria D.. Che poi la riattivazione, "prima che si verificassero gli eventi meteorici", fosse stata resa impossibile dalle C., è affermazione che non trova riscontro nella sentenza impugnata, nè le ricorrenti incidentali hanno precisato, come era loro imposto dal principio di "autosufficienza", le risultanze istruttorie, in ipotesi trascurate dal giudice a quo, da cui la circostanza potesse desumersi.
Con ognuno dei tre successivi motivi di impugnazione Maria D. e Clementina F. si dolgono di "violazione e falsa applicazione degli art. 1102, 1120 c.c., 61 e 115 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.", lamentando che erroneamente la Corte di appello ha escluso l'alterazione del decoro architettonico del palazzo, conseguita ai lavori realizzati da Anna C., Giuseppina C. e Rosa C. (sostituzione di infissi, costruzione di un manufatto su un terrazzino, eliminazione di un cordolo).
Si tratta di censure tutte da respingere, per le stesse ragioni per cui non è stato accolto il primo motivo del ricorso principale: si esauriscono nella contrapposizione di diverse valutazioni a quelle che la Corte di appello, congruamente motivandole, ha compiuto con analitico e puntuale riferimento a ognuna delle opere di cui si tratta.
Nel contesto del quinto motivo del ricorso incidentale, si sostiene che la rimozione del cordolo è avvenuta, oltre che con pregiudizio dell'aspetto architettonico del palazzo, anche in violazione di una delle clausole dell'atto di divisione del 1921 (che è stato già menzionato a proposito del terzo motivo del ricorso principale).
La deduzione non può essere presa in esame a causa della sua "novità", poichè dalla sentenza impugnata non risulta che la circostanza fosse stata prospettata, nè d'altra parte Maria D. e Clementina F. hanno precisato in questa sede, come era loro onere, in quali atti avessero sollevato la questione nel giudizio a quo.
Ne consegue il rigetto anche del settimo motivo del ricorso incidentale, con ci si duole di "violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1120 e 2043 c.c., 61 e 115 c.p.c, nonchè insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c", per il mancato accoglimento della domanda di risarcimento di danni che era stata formulata nei confronti delle C., nel presupposto che costoro avessero commesso gli illeciti di cui la Corte di appello ha escluso la sussistenza.
Va invece accolto il sesto motivo del ricorso incidentale, con il quale viene denunciata "violazione e falsa applicazione dell'art. 832 c.c. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.", per avere il giudice di secondo grado riconosciuto ad Anna C., Giuseppina C. e Rosa C. la facoltà di mantenere una loro antenna di ricezione televisiva in un terrazzo di proprietà esclusiva già di Maria D. e ora di Clementina F., indipendentemente dalla possibilità di collocare l'impianto in uno spazio appartenente alle C. stesse.
Contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte di appello, secondo la quale si tratta di un diritto "che non è limitato all'impossibilità di sistemare altrove dette strutture", si deve convenire con le ricorrenti incidentali nel senso che sì sarebbe dovuto accertare se "le sig.re C. possono ricevere i segnali televisivi (come sempre fatto) apponendo l'antenna sul proprio terrazzino". Il sacrificio imposto ai proprietari di immobili dalle disposizioni che disciplinano la materia (art. 1 della legge 6 maggio 1940, n. 554, art. 397 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) deve intendersi condizionato alla impossibilità per gli utenti dei servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, a meno di ammettere che si tratta di norme irragionevolmente vessatorie, che ingiustificatamente privilegiano sugli interessi di una parte quelli dell'altra, anche quando non è necessario per il loro soddisfacimento.
La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte di appello di Napoli.
Le spese del giudizio di legittimità vengono compensate tra le parti, per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e i primi cinque motivi e il settimo dell'incidentale; accoglie il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta; rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2005.


 
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