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Sentenza n. 142 del 2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI RUBANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi n. 32, presso l'avv. Giuseppe Marini, che lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. Loris Tosi del Foro di Venezia;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PADOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43, presso l'avv. Fabio Lorenzoni, che lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente agli avv.ti Ferdinando Sichel e Chiara Laverda del Foro di Padova;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 59/28/00 della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione n. 28, del 12 febbraio 2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 giugno 2003 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
uditi l'avv. Giuseppe Marini per il ricorrente e l'avv. Mario Loria, munito di delega, per il controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Marco Pivetti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tre avvisi di accertamento il Comune di Rubano contestò al Comune di Padova l'omesso versamento dell'Imposta comunale sugli immobili (I.c.i.), dovuta per gli anni dal 1994 al 1996 e relativa ad alcuni beni di proprietà dello stesso Comune di Padova, ubicati nel territorio del Comune di Rubano.
Contro tali avvisi il Comune di Padova adì, con separati ricorsi, la Commissione tributaria provinciale di Padova, invocando il riconoscimento in suo favore dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, poiché gli immobili oggetto dell'accertamento erano adibiti a edilizia residenziale pubblica, e chiedendo pertanto l'annullamento degli avvisi di accertamento.
La Commissione provinciale, riuniti i ricorsi, li accolse, ritenendo gli immobili destinati esclusivamente a scopi istituzionali dell'ente.
Il Comune di Rubano propose appello davanti alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che rigettò l'impugnazione, sulla base delle seguenti argomentazioni:
1 - l'art. 7, comma 1, lett. a), del d. lgs. 1992/504 va interpretato nel senso che sono esenti dall'I.c.i. tutti gli immobili appartenenti ai comuni e aventi una destinazione istituzionale, indipendentemente dal loro uso specifico;
2 - gli immobili destinati, come nel caso di specie, ad edilizia residenziale pubblica costituiscono beni utilizzati per lo svolgimento di un servizio sociale, volto ad assicurare un alloggio ai cittadini in condizioni di particolare disagio economico, e quindi per il perseguimento di una funzione istituzionale attribuita all'ente locale dal legislatore;
3 - gli immobili oggetto della controversia sono stati acquistati dal Comune di Padova in applicazione del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118 - le cui finalità erano quelle di introdurre misure finanziarie in favore delle aree "ad alta tensione abitativa" e per la soluzione del "problema casa" - e fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Padova. Ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Rubano sulla base di un motivo. Ha resistito con controricorso il Comune di Padova. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il Comune di Rubano denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. a) del d. lgs. 1992/504, deducendo che:
a) l'esenzione dall'I.c.i. spetta soltanto per gli immobili direttamente utilizzati dall'ente possessore per il conseguimento degli scopi istituzionali, assegnati all'ente medesimo dall'ordinamento giuridico, e non opera nel caso in cui gli immobili siano concessi in locazione;
b) non rileva che il bene faccia parte del patrimonio indisponibile del comune che ne sia proprietario, in quanto il menzionato art. 7 non collega il beneficio dell'esenzione ad uno status amministrativo- patrimoniale del bene, ma lo rapporta ad una diretta ed esclusiva destinazione di carattere istituzionale;
c) gli alloggi in questione, di proprietà del Comune di Padova, sono ubicati nel territorio del Comune di Rubano, su cui gravano pertanto gli oneri relativi ad una molteplicità di servizi di pubblica utilità, che avvantaggiano direttamente o indirettamente gli immobili suddetti e i loro occupanti;
d) l'I.c.i. tende a colpire proprio coloro che, avendo il godimento del bene, si avvantaggiano, con immediatezza, dei servizi e delle attività gestionali dei comuni, a beneficio dei quali il gettito dell'imposta viene destinato.
Il ricorso è fondato.
L'art. 7, comma 1, lett. a) del d. lgs. 1992/504, esenta espressamente dall'I.c.i. gli immobili posseduti dai comuni al di fuori del loro territorio (art. 4, comma 1, dello stesso decreto legislativo), se "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali". Con riferimento a tale disposizione, non può condividersi la tesi, sostenuta dal giudice di appello, in base alla quale - costituendo la gestione di immobili di edilizia residenziale pubblica da parte di un comune un servizio pubblico di carattere sociale, ricompreso tra le attività istituzionali attribuite dal legislatore all'ente locale - detti immobili dovrebbero essere considerati, a loro volta, come destinati a scopi istituzionali, beneficiando in tal modo dell'esenzione dall'I.c.i. prevista dall'art. 7 più volte citato. Al contrario, anche alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 119 del 1999 - con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7 e 8 del d. lgs. 1992/504, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione e in ordine all'eventuale irragionevole discriminazione dell'Istituto autonomo per le case popolari, non inserito tra gli enti esentati da pagamento dell'I.c.i. per gli immobili destinati allo svolgimento delle rispettive attività istituzionali - può ritenersi che l'attività di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti connotati di economicità, sia pure assistita da una finalità di pubblico interesse, il cui effettivo perseguimento non rileva - di per sè e in assenza di un'espressa disposizione normativa, essendo in facoltà del legislatore esentare da una determinata imposizione fiscale soggetti forniti di capacità contributiva, purché la scelta non presenti profili di irrazionalità - ai fini dell'esenzione degli immobili in tal modo utilizzati dal pagamento dell'I.c.i., il cui presuppose impositivo è il mero possesso dell'immobile e non la utilizzazione di questo a fini di lucro.
Semmai, il perseguimento di un pubblico interesse attraverso un'attività contrattuale e comunque a carattere economico potrebbe giustificare la riduzione dell'imposta e non la totale esenzione dalla stessa, come stabilito, ad esempio, dall'art. 8, ultimo comma, del d. lgs. 1992/504, nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Sotto altro profilo, non può neppure ritenersi che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che il Comune, nella sua qualità di proprietario, concede in locazione, siano funzionalmente destinati, nel senso richiesto dal menzionato art. 7, comma 1, lett. a) del d. lgs. 1992/504, all'attività che il Comune di Padova svolge per soddisfare le esigenze abitative di cittadini che versino in disagiate condizioni economiche.
La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito, con riferimento all'I.n.v.i.m. dovuta per decorso del decennio dalla data di acquisto, che l'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 25, comma 2, lett. c) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, come modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694, per gli immobili, appartenenti ad enti non esercenti in via esclusiva o principale imprese commerciali, destinati allo svolgimento di attività istituzionali, presuppone la destinazione immediata e diretta di detti immobili alla realizzazione dei fini istituzionali e non la semplice utilizzazione indiretta, ad esempio mediante la locazione a terzi. (Cass. 12 ottobre 2001, n. 12463; Cass. 27 ottobre 2000, n. 14198; Cass. 10 dicembre 1994, n. 10564; Cass. 20 settembre 1991, n. 9842).
Ad avviso del Collegio, tale principio, tenuto conto dell'identità della ratio ispiratrice e dell'analogo tenore letterale di entrambe le disposizioni, è applicabile anche all'esenzione dall'I.c.i., disposta dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d. lgs. 1992/504 per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati, tra cui i comuni, in quanto "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali" degli enti medesimi.
Consegue da quanto precede che l'esenzione dall'I.c.i. prevista dalla norma richiamata opera solo se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale. Ricorre tale condizione qualora nell'immobile, per il quale si chiede l'esenzione dall'imposta, si svolga direttamente l'attività istituzionale dell'ente (ad esempio, quando nell'immobile siano ubicati la sede o gli uffici dell'ente), ma non nel caso in cui il bene sia utilizzato per attività di carattere privato, poste in essere da soggetti estranei all'ente, e costituenti un mero effetto o una mera conseguenza dell'attività svolta dall'ente medesimo. È questa seconda ipotesi che ricorre nel caso dedotto in giudizio, poiché risulta pacificamente in atti che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Padova sono stati assegnati a privati cittadini, in forza di contratti di locazione stipulati con l'ente proprietario e come effetto dell'attività svolta dal Comune per soddisfare le esigenze abitative dei cittadini meno abbienti. Non ricorre pertanto nel caso di specie, proprio sulla base dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, quella situazione di diretta e immediata destinazione del bene ai compiti istituzionali dell'ente, richiesta dall'art. 7, comma 1, lett. a) del d. lgs. 1992/504 per l'esenzione degli immobili dell'I.c.i.. Sulla base delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la Commissione tributaria regionale del Veneto, riconoscendo l'esenzione dell'I.c.i. agli immobili di proprietà del Comune di Padova e ubicati nel territorio del Comune di Rubano, non abbia legittimamente applicato il disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a), del d. lgs. 1992/504 e che pertanto la relativa sentenza debba essere annullata. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, secondo il combinato disposto degli artt. 384, comma 1, c.p.c. e 62, comma 2, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con il rigetto dell'originario ricorso introduttivo, proposto dal Comune di Padova avverso gli avvisi di accertamento notificatigli dal Comune di Rubano in ordine all'I.c.i. dovuta per gli anni 1994,1995 e 1996. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese relative all'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso introduttivo del Comune di Padova.
Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004





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