Le disposizioni sulle distanze delle costruzioni dalle vedute si
osservano anche nei rapporti fra condomini di un edificio, non
derogando l'art. 1102 cod. civ. al disposto dell'art. 907 stesso
codice. Tuttavia non puo' considerarsi "costruzione" vietata da
quest'ultima disposizione una tenda di tela scorrevole con comando a
manovella, pure se situata a distanza inferiore a tre metri dal
balcone o dalla finestra del piano sovrastante, ancorche' siano
necessari per farla funzionare dei sostegni fissi, atteso che tale
tenda, non pregiudica permanentemente la "prospectio" ne' diminuisce
l'aria e la luce al condomino del piano sovrastante.
ANNO/NUMERO: 1991 2873
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Antonio BRONZINI Presidente
" Giuseppe ROTUNNO Consigliere
" Cesare MAESTRIPIERI Rel. "
" Domenico GIAVEDONI "
" Raffaele MAROTTA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
FURIA SILVESTRO E RIZZO GIUSEPPA elett. dom. in Roma Via del Corso,
525 c-o l'avv. Giovanni Cascino che li rapp. e difende insieme
all'avv. Laura Borgna per delega a margine del ricorso.
Ricorrenti
contro
ZONCA GABRIELLA, elett. dom. in Roma Via Carlo Poma, 4 c-o l'avv.
Emilio Conte; rapp. e difesa dall'avv. Francesco Melone per delega in
calce al ricorso (Resistente con solo mandato)
Resistente
Per l'annullamento della Sentenza della Corte di Appello di Torino
del 13.12.1985-12.3.1986.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
9.11.1989 del Cons. Maestripieri.
Per la controricorrente e' comparso l'avv. F. Melone che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Sergio Lanni che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 26.3.1981 gli attuali ricorrenti,
comproprietari di un appartamento sito al 2 piano di un condominio
in Borgomanero, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di
Novera la sig.ra Zonca Gabriella, proprietaria dell'appartamento
sottostante dotato di ampia terrazza. Essi lamentavano che la Zonca
aveva installato un tendone che, steso, copriva gran parte della
terrazza e che, anche ripiegato, con gli elementi strutturali
stabilmente fissati all'edificio, limitava l'esercizio della veduta
esercitata dal parapetto del sovrastante balcone dei ricorrenti,
risultando a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 907 C.C.
Chiedevano in conclusione la condanna alla rimozione della tenda ed
al risarcimento dei danni.
Zonca Gabriella si costituiva ed eccepiva che la installazione
della tenda non presentava quei caratteri di stabilita' richiesti per
costituire un impedimento giuridicamente rilevante ex articolo 907
C.C. e che gli attori non potevano vantare alcun diritto di veduta
sul suo terreno, trattandosi di rapporti fra appartamenti facenti
parte dello stesso condominio. Respingeva infine la richiesta di
danni.
Dopo l'espletamento di consulenza tecnica il Tribunale di Novara,
con sentenza depositata il 22.11.1982, accoglieva la domanda attrice
relativa alla rimozione della tenda e respingeva la domanda di danni.
Le spese, compensate per un terzo, venivano poste a carico della
Zonca per gli altri due terzi.
Contro detta sentenza proponeva appello la Zonca e la Corte di
Appello di Torino, in totale riforma dell'impugnata sentenza,
respingeva le domande proposte dai ricorrenti, condannandoli alle
spese del doppio grado di giudizio.
Ricorrono ora per cassazione Furia Silvestro e Rizzo Giuseppa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e
falsa applicazione degli art. 907, 1102 C.C. in relazione all'art.
360 n. 3 e 5 C.P.C. In sostanza i ricorrenti rimproverano alla Corte
di Appello di non avere riconosciuto che, con l'acquisto di un
appartamento in un condominio, dotato di venduta sulla proprieta' di
altro condominio, viene acquisita immediatamente, iure proprietatis,
il conforme diritto di venduta che e' tutelabile ex art. 907 C.C.
La disciplina delle distanze per le vedute, contenuta nell'art.
907 C.C., vale per tutte le vedute, indipendentemente dal fatto che
esse siano aperte jure proprietatis o jure servitutis (Cass.
22.2.1980 n. 1291; 11.12.1975 n. 9368; 5.9.1969 n. 3065).
E' pacifico che nel caso presente non si discute di una servitu';
rimane quindi da esaminare la questione nel quadro del condominio e
quindi dell'art. 1102 C.C. Questo articolo trova applicazione anche
in materia di condominio, ove e ormai pacificamente ammesso il
principio che consente al singolo condomino di usare della cosa
comune, anche per un suo fine particolare, con il solo limite che non
ne derivi una lesione del pari diritto spettante agli altri condomini
(C. 82-2117).
2. - La risposta al problema sollevato con il ricorso si traduce
nella definizione dei rapporti tra gli art. 907 e 1102 C.C.
L'uso da parte di ciascun condomino della cosa comune e'
sottoposto dall'art. 1102 C.C. a due limiti fondamentali: 1 ) divieto
di alterare la destinazione della cosa comune; 2 ) divieto di
impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il
loro diritto.
Nei rapporti tra proprieta' individuali l'art. 1102 C.C. non
costituisce tuttavia una deroga all'art. 907 C.C. "L'apertura delle
luce in u appartamento di proprieta' esclusivo di un condominio
edilizio, come l'esecuzione di manufatti (pensilina), rientra nel
regime delle distanze legali (Cass. 7.1.1933 n. 129).
3. - Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e
falsa applicazione, i relazione all'art. 360 n. 3 e 5 C.P.C., degli
articoli 907, 1102 C.C. e 116 C.P.C. per avere, la Corte di Appello,
ritenuto che la tenda, con struttura metallica infissa alla parete
del condominio e debordante, da chiusa, di circa 28 cm dal balcone
dei ricorrenti, non costituisce una costruzione, vietata dall'art.
907 C.C. perche' non a distanza di tre metri.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa
applicazione dell'art. 907 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5
C.P.C. La Corte di Appello avrebbe in modo contraddittorio, da un
lato, riconosciuto che la struttura della tenda era collegata alla
parete esterna condominiale e, dall'altro, escluso l'applicabilita'
dell'articolo 907 3 co. C.C.
Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa
applicazione dell'art. 907 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5
C.P.C. La Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso
l'applicabilita' dell'art. 907 C.C. per il fatto che i ricorrenti
potevano continuare a godere della veduta del Corso Roma e del
panorama circostante.
La conclusione sul motivo di ricorso precedente e' stata che l'uso
della cosa comune ex articolo 907 C.C. non deroga all'applicazione
dell'art. 907 C.C. Rimane ora da vedere se costituisce una
costruzione, ai sensi di quest'ultima deposizione, una tenda di telo
con comando a manovella che, chiusa, oltrepassa la linea del muro di
circa cm. 28.
Se e' vero che il rispetto dell'art. 907 C.C. si impone per la
costruzione di un loggiato, di una pensilina o di una veranda (si
vedano: 9.5.1977 n. 1800; 21.10.1980 n. 5662; 23.1.1982 n. 448;
15.12.1982 n. 6229; 7.1.1983 n. 129; 5.8.1983 n. 5268 ma contra
15.12.1982 n. 6229), altrettanto non puo' dirsi per una tenda
scorrevole di stoffa, che possa aprirsi e richiudersi, a seconda del
riparo a cui essa debba servire; la tenda non puo' essere vietata,
anche se situata a distanza inferiore a tre metri dal balcone o
finestra sovrastante ed anche se sono necessari, per farla
funzionare, dei sostegni fissi. Al condominio sovrastante la tenda
non diminuisce il volume di aria e di luce, di cui dispone ne' egli
puo' pretendere di avere il diritto di vedere, senza alcuna
interruzione di tempo, quanto avviene sulla terrazza sottostante. E'
interessante a questo proposito ricordare la sentenza di questa Corte
n. 448 del 23.1.1982. Dopo avere affermato che i proprietari dei
singoli piani di un edificio hanno il diritto di non subire, a causa
della costruzione eseguita nella parte esterna dell'edificio da altro
condomino, una diminuzione oltre che del godimento dell'aria e della
luce, anche della possibilita' di esercitare dalle proprie aperture
le vedute in appiombo, la stessa precisa, per quanto riguarda la
nozione di "costruzione": "ai fini dell'applicazione dell'art. 907
C.C., in tema di distanze delle costruzioni dalle vedute, vanno
comprese nel concetto di costruzione non solo le opere che abbiano le
caratteristiche di un edificio o di altra fabbrica in muratura, ma
anche ogni manufatto il quale possegga i caratteri della stabilita' e
della immobilita' rispetto al suolo, ancorche' lo stesso difetti di
una propria individualita' e rappresenti un semplice accessorio del
fabbricato".
Non riconoscendo alla tenda i caratteri di una costruzione, viene
meno l'applicabilita' dell'art. 907 C.C. In conseguenza il ricorso
deve essere respinto. Ricorrono giustificati motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara le spese del presente
giudizio interamente compensate tra le parti.
Roma 9 novembre 1989.
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