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Distanza tra costruzioni

In tema di distanze fra costruzioni, l'art. 41"quinquies" della
legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art. 17
della legge 6 agosto 1967 n. 765 quale disciplina transitoria
dell'attivita edilizia nei comuni sprovvisti di strumenti
urbanistici, ha carattere integrativo dell'art. 873 cod. civ. ed e'
applicabile a qualsiasi edificazione destinata per la maggior parte
ad uso di abitazione, da erigersi nell'intero territorio comunale,
indipendentemente dalla natura privata

ANNO/NUMERO: 1992 12691


REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Filippo ANGLANI Presidente
" Antonio PATIERNO Consigliere
" Franco PAOLELLA "
" Renato SANTILLI "
" Giovanni PAOLINI Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
TARGIANI FERDINANDO, TARGIANI ALDO, GIRARDI CHEMBINA ved. TARGIANI,
tutti e tre in nome proprio e quali eredi di TARGIANI ANNA MARIA,
elett. dom. in Roma Via Giuseppe Ferrari 4 c-o l'avv. Sergio
Cersosimo, rapp. e dif. dall'avv. Giovanni Leonasi-Lauria per delega
a margine del ricorso.
Ricorrente
contro
CARICCHIO FORTUNATA, elett. dom. in Roma Via Montebello 104 c-o
l'avv. Antonio De Cilla che la rapp. e dif. per delega a margine del
controricorso.
Controricorrente
per la cassazione della sent. n. 47 della Corte di Appello di Potenza
dell'8.2.89 - 3.3.89.
Udita la relaz. della causa svolta nella pubb. ud. del 10.2.1992 dal
Cons. Rel. Paolini.
Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Eduardo Di Salvo
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
(N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate
nell'intestazione e nel testo della sentenza e' nell'originale della
sentenza).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fortunata Caricchio, con atto del 18, 20 e 21.1.1975, cito'
dinanzi al Tribunale di Lagonegro Ferdinando, Aldo ed Anna Maria
Targiani e, premesso di essere proprietaria di un fabbricato in
Trecchina, deducendo che le controparti, nell'eseguire lavori di
riattamento di un loro edificio, avevano realizzato un corpo di
fabbrica a una distanza dal suo stabile inferiore all'altezza del
nuovo manufatto, e cio' in contrasto con le prescrizioni della L.
6.8.1967 n. 765, chiese la condanna delle stesse all'abbattimento
della costruzione cennata "per la parte in violazione", nonche' al
risarcimento dei danni.
Il tribunale, con sentenza del 2.12.1987, resa nel contraddittorio
e nella resistenza del primo dei sunnominati convenuti e nella
contumacia degli altri due, in accoglimento della principale delle
pretese attoree, condanno' Ferdinando, Aldo ed Anna Maria Targiani a
demolire, per la parte eccedente i metri tre di altezza, la
costruzione revocata in discussione, rigetto', invece, la domanda
risarcitoria avanzata dalla Caricchio, condanno' i Targiani a
rimborsare a costei i due terzi delle spese processuali, per il resto
compensate.
Su rituale e tempestivo gravame proposto da Ferdinando Targiani,
Aldo Targiani e Cherubina Girardi ved. Targiani, in nome e per conto
propri e nella qualita' di eredi di Anna Maria Targiani, la Corte di
appello di Potenza, con sentenza del 3.3.1989, rigettata
l'impugnazione, confermo' la decisione del primo giudice e condanno'
gli appellanti nelle spese processuali del grado.
Ferdinando Targiani, Aldo Targiani e Cherubina Girardi, ved.
Targiani, sempre in proprio e nella qualita' precisata, ricorrono,
con due motivi, per la cassazione della sentenza in questione,
notificata il 12.8.1989.
Francesca Caricchio, cui il ricorso e' stato notificato il
7.10.1989, resiste con controricorso del 16.10.1989.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - Fortunata Caricchio, proprietaria di un edificio in
Trecchina, lamentando avere gli attuali ricorrenti Ferdinando e Aldo
Targiani, nonche' Cherubina Girardi, ved. Targiani, e la loro dante
causa Anna Maria Targiani realzzato, in accessione ad un loro
preesistente immobile, un nuovo corpo di fabbrica risultato costruito
ad una distanza dal suo caseggiato rivelatasi inferiore alla propria
altezza, e denunciando essere stata eretta tale opera in violazione
della norma di cui all'art. 41-quinquies, comma 1 lett. c), L.
17.8.1942 n. 1150, nel testo novellato dalla L. 6.8.1967 n. 765 (art.
17), ha chiesto farsi luogo a demolizione del manufatto cosi'
revocato in discussione.
L'impugnata sentenza della Corte d'appello di Potenza ha accolto
la domanda considerata, riscontrando fondate in fatto le doglianze
prospettate dalla Caricchio e ricorrenti nella fattispecie gli
estremi richiesti per l'applicabilita' della normativa dalla medesima
invocata.
Cherubina Girardi ved. Targiani, Ferdinando e Aldo Targiani, con
il primo, complesso, motivo di ricorso, deducono che la sentenza in
questi termini resa dal giudice del merito si rivelerebbe viziata da
"violazione dell'art. 873 cod. civ. e erronea applicazione dell'art.
17 L. 6.8.1967 n. 765", per non aver detto giudice considerato a) -
che la loro costruzione di cui e' causa risulta realizzata in un
cortile privato e che, percio', ad essa non sarebbe, in nessun modo,
riferibile la normazione della L. n. 765 del 1967, tesa alla tutela
di interessi generali urbanistici, e si applicherebbero, invece, le
disposizioni dell'art. 873 cod. civ.; b) - che, essendo stato
costruito il manufatto contestato antecedentemente all'approvazione
degli strumenti urbanistici solo in seguito adottati dal Comune di
Trecchina, lo stesso sarebbe ricaduto, in ogni caso, sotto la
disciplina codicistica; c) - infine, che la problematica dibattuta
nella vertenza in esame riguarderebbe, nella sostanza, la materia
dell'ampiezza dei cortili e non potrebbe trovare, quindi, il suo
regolamento nelle disposizioni in tema di distanze fra costruzioni.
Il mezzo e', sotto ogni profilo, infondato.
La circostanza che la contestata costruzione dei ricorrenti
insista, o prospetti, su un cortile non vale ad escludere
l'operativita' nella fattispecie delle disposizioni dell'art.
41-quinquies L. 17.8.1942 n. 1150, recando detta norma disposizioni
in tema di distanze tra edifici - di portata integrativa di quelle di
cui all'art. 873 cod. civ.: cfr., in proposito, Cass. Sez. II civ.,
sent. n. 2657 del 30.3.1988 - valide, di massima, per qualsiasi
edificazione destinata per la maggior parte ad uso di abitazione da
erigersi nell'intero territorio comunale, indipendentemente dalla
natura privata o pubblica della relativa area di sedime.
La costruzione in argomento, realizzata nella vigenza dell'art.
41-quinquies L. n. 1150 del 1942, prec. cit., introdotto con la L.
6.8.1967 n. 765, e, come da incontestato accertamento di fatto
risultante dalla sentenza impugnata, prima che il comune nel cui
territorio e' stata eretta si dotasse di specifici strumenti
urbanistici, nonche', addirittura, prima che il comune anzidetto
avviasse concretamente la procedura per l'adozione degli strumenti
cennati, deve intendersi soggiacere, indiscutibilmente, alla
regolamentazione di cui alla norma surricordata, dettata, appunto,
per disciplinare, in linea di principio transitoriamente, lo
svolgimento dell'attivita' edilizia nei comuni sprovvisti di piani
regolatori e di c.d. strumenti urbanistici generali.
Nella fattispecie, per quanto documentato, si e' sempre dibattuto
fra le parti, non gia' in merito a non precisate ampiezze di cortili
ma, sul mancato rispetto da parte degli attuali ricorrenti
dell'obbligo di mantenere una costruzione da loro intrapresa alla
distanza prescritta dalla legge da un preesistente fabbricato della
resistente.
2) - Ferdinando e Aldo Targiani e Cherubina Girardi ved. Targiani,
con il secondo motivo di ricorso, adducono che l'impugnata sentenza
del giudice del merito risulterebbe inficiata "per violazione degli
artt. 110 e 112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 872 e 873
cod. civ.", in quanto li avrebbe condannati a demolire il loro
contestato fabbricato fino all'altezza di tre metri dal suolo con
statuizione da aversi per "manifestamente violatrice di elementari
principi di diritto processuale, ove si pensi che la Caricchio e'
proprietaria del solo secondo piano fronteggiante, nel cortile, il
muro Targiani, mentre il primo piano appartiene ad altro proprietario
che non ha mosso doglianza alcuna per detta costruzione", cosi'
vulnerando "non solo il principio della corrispondenza fra il chiesto
ed il pronunciato, ma anche quello dell'interesse ad agire".
Il motivo e', in tutti i suoi aspetti, immeritevole di
accoglimento.
In primo luogo, infatti, la decisione impugnata risulta essersi
limitata ad accogliere la domanda di Fortunata Caricchio volta ad
ottenere la reintegrazione del proprio diritto dominicale leso dalla
violazione delle distanze legali perpetrata dalle controparti e,
percio', non sembra essere incorsa in nessun vizio di extra o
ultrapetizione.
D'altronde, le disposizioni sulle distanze tra fabbricati dettate
dall'art. 41-quiquies L. 17.8.1942 n. 1150, nel testo novellato dalla
L. 6.8.1967 n. 765 (art. 17), hanno una portata obiettiva ed assoluta
e mirano a salvaguardare l'interesse degli edifici a tutela dei quali
risultano dettate, considerati nella loro interezza: da cio' consegue
che, nel caso di stabili in condominio, tutti i condomini, e non
soltanto quelli fra costoro che siano proprietari delle porzioni
direttamente prospettanti verso le costruzioni ravvisate abusive,
hanno il diritto di agire per far valere il rispetto delle distanze
(cfr, per riferimenti, Cass. Sez. II civ., sent. n. 1387 del
5.3.1986).
Stando cosi' le cose, deve aversi per correttamente riconosciuta
la legittimazione della resistente Caricchio a chiedere la condanna
delle controparti a riportare alla distanza legale dal fabbricato di
cui ella e' condomina la loro contestata costruzione.
3) - Conclusivamente, nell'accertata inaccoglibilita' dei motivi
articolati per suffragarlo, il ricorso va rigettato.
4) - Le spese seguono la soccombenza e, quindi, nella liquidazione
risultante dal dispositivo, vengono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti nelle spese,
che liquida in L. 21.050 oltre a L. 1.500.000 di onorari.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
Sezione civile della Corte Suprema
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