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Distanza dagli alberi

Ai fini della distanza dal confine, l'art. 892 Cod. Civ. distingue
le siepi formate da arbusti, da piante basse, da canneti, eccetera,
con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, che cosi'
individuate per la loro composizione morfologica vanno tenute a
mezzo metro dal confine, dalle siepi costituite da alberi di alto e
medio fusto - purche' oggetto di periodica recisione vicino al
ceppo, che impedisce la crescita in altezza e le favorisce in
larghezza, rendendo cosi' possibile l'avvicinamento dei rami e dei
vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli
agenti esterni - Le quali devono osservare la distanza di un metro
dal confine.

ANNO/NUMERO: 1990 7896


REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Gaetano CAROTENUTO Presidente
" Antonio BRONZINI Consigliere
" Arrigo SEMERIA Est. "
" Enzo BENEFORTI "
" Mauro SAMMARTINO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
SPINELLI ANTONIETTA, elett.te dom.ta in Roma, Via Orazio, 31 presso
l'Avv. Fabio Menghini che la rapp.ta e difende in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
PALTRINIERI GIAMPIERO E STRADA GIANNA; elett.te dom.to in Roma Via
Vittoria Colonna, 11 presso l'Avv. Giovanni Giornelli che li rapp.ta
e difende per delega a margine del controricorso.
Controricorrenti
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Modena del
15.1.1984 (o 15.1.1985) - 23.1.1985.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24.1.1989 dal Cons. Arrigo Semeria.
Per il ricorrente e' comparso l'Avv. F. Menghini, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
Per il controricorrente e' comparso l'Avv. G. Giornelli, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Giacomo De Tommaso,
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso previa declaratoria di
infondatezza dell'eccezione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 892 c.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 14.4.1981 Spinelli Antonietta esponeva di
essere proprietaria di un immobile a Stuffione di Ravarino confinante
con altro immobile di proprieta' di Paltrinieri Giampiero e Strada
Gianna. Conveniva i predetti dinanzi al Pretore di Modena per
ottenere la condanna ad estirpare il filare di alberi di alto fusto
che assumeva piantati lungo il confine senza il rispetto della
distanza di legge.
I convenuti negavano di avere piantato alberi di alto fusto e
chiedevano il rigetto della domanda.
Con sentenza 1 - 6.4.1982 il Pretore di Modena respingeva la
domanda.
Spinelli Antonietta proponeva gravame.
Con sentenza 15 - 23.1.1985 il Tribunale di Modena rigettava
l'appello; condannava l'appellante a rimborsare agli appellati le
spese del giudizio che liquidava in complessive L. 945.150.
Riteneva il Tribunale:
Si tratta di siepe impiantata a mezzo metro dal confine.
Ha proposto ricorso per cassazione Spinelli Antonietta; resistono
Paltrinieri Giampiero e Strada Gianna con controricorso. Nella
memoria i controricorrenti hanno sollevato questione di
illegittimita' costituzionale degli artt. 892 e 894 c.c. nelle parti
in cui non tengono conto che l'estirpazione di alberi seppure a
distanza non legale possa menomare il paesaggio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione delle
norme contenute nell'art. 892 c.c.. E' pacifico che i cipressi non
sono recisi vicino al ceppo e non sono a un metro dal confine.
Ritiene la Corte di Cassazione di seguire la giurisprudenza nel
senso che ai fini della distanza dal confine l'art. 892 c.c.
distingue le siepi, formate da arbusti, da piante base, da canneti
con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, che cosi'
individuate per la loro composizione morfologica vanno tenute a mezzo
metro dal confine, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio
fusto, purche' oggetto di periodica recisione vicino al ceppo che
impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza rendendo
cosi' possibile l'avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la
formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni, le
quali devono osservare la distanza di un metro dal confine. (Nella
specie esaminata da questa Corte con sentenza 8.1.1981 n. 164 i
Giudici di merito avevano ritenuto applicabile la distanza di un
metro dal confine ad una siepe formata da alberi di alto fusto del
tipo cipressus arizonica periodicamente recisi vicino al ceppo e la
statuizione e' stata confermata enunciando il principio che precede.
La predetta sentenza del Tribunale di Modena va pertanto cassata
con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza inter partes 15 -
23.1.1985 del Tribunale di Modena e rinvia anche per le spese al
Tribunale di Bologna.
Cosi' deciso il 24.1.1989.

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