Ordine di demolizione di fabbricato abusivo costruito su terreno di terzi
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2424 del 14 maggio 2007, ha stabilito che l’ordine di demolizione dell’opera abusiva non va inviato alla appellante ma, per quanto concerne la parte dell’immobile sita sull’area demaniale, la stessa va eliminata direttamente dal soggetto pubblico titolare della demanialità (nel caso di specie, il Comune), mentre, per la parte che insiste su area privata altrui va inviata al soggetto proprietario dell’area su cui insiste la costruzione abusiva.
In particolare, il Consiglio di Stato ha così statuito in ordine alla richiesta, formulatagli in appello, di riformare una sentenza di T.A.R. con cui si era ritenuta la legittimità di un diniego di condono per un fabbricato edificato da un privato sine titulo su un suolo in parte dello Stato e in parte di proprietà di altro privato, nonché per sentire dichiarare l’annullamento dell’ordine di demolizione che gravava su tale immobile e sul (illegittimo) proprietario.
Ed invero l’appellante, oltre a non avere titolo di legittimazione per chiedere il condono del fabbricato, non è nemmeno, né potrebbe esserlo, la destinataria dell’ordine di demolizione del fabbricato abusivo, potendo essere gli unici destinatari, solo i proprietari dell’area su cui insistono le opere abusive ed in quanto tali oggetto di ingiunzione alla demolizione (nel caso di specie, lo Stato e un altro privato).
Consiglio di Stato
Sezione IV
Decisione 14 maggio 2007, n. 2424