In tema di limitazioni legali della proprieta' e di rapporti di
vicinato, la veduta e' da ritenersi "diretta" (e conseguentemente
puo' essere aperta, ma a non meno di un metro e cinquanta centimetri
dal fondo del vicino, come prescritto dall'art. 905 cod. civ.), ogni
qual volta sia possibile affacciarsi e guardare frontalmente su di
esso da uno qualsiasi dei lati del balcone
ANNO/NUMERO 2002 2159
REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 18007/1999
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PALCO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SS APOSTOLI 81,
presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PERMANELLI, difeso
dall'avvocato MICHELE MUSCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MISCIOSCIA MICHELE, MISCIOSCIA GIOVANNI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 20410/99 proposto da:
MISCIOSCIA MICHELE, MISCIOSCIA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in
ROMA V.LE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato VITO
NANNA, difesi dall'avvocato SERGIO LAGRASTA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
FALCO DOMENICO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 794/98 della Corte d'Appello di BARI,
depositata il 17/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale. Per il ricorso incidentale: accoglimento del 2^ motivo,
rigetto del 1^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Domenico Falco, proprietario di appartamenti del primo e del secondo
piano dell'edificio sito in Corato alla via Ettore Fieramosca n.45,
con citazione del 13 ottobre 1984, convenne, davanti al Tribunale di
Trani, Giovanni e Michele Miscioscia per la condanna a eliminare le
vedute dirette aperte nei loro appartamenti, del confinante
fabbricato, a distanza minore di quella prescritta dall'art. 905 del
codice civile.
I convenuti, costituitisi in giudizio, si opposero all'accoglimento
della pretesa, eccependo che dalle vedute delle loro unita'
immobiliari non doveva rispettarsi alcuna distanza perche' esse
prospettavano sulla via pubblica, come gli appartamenti dell'attore,
di cui, con domanda riconvenzionale, chiesero la condanna a
sistemare, a distanza legale, le solette di suoi balconi e finestre
che, in violazione, rispettivamente, della norma dell'art. 905 e di
quella dell'art. 906 cod. civ., erano collocate a meno di un metro e
mezzo e di settantacinque centimetri dal loro fondo.
Il Tribunale accolse entrambe le domande, con sentenza dell'undici
aprile 1995, contro la quale il Falco propose appello principale e i
Miscioscia depositarono impugnazione incidentale.
Il primo affermo' che i propri balconi si trovavano a distanza
conforme a diritto, che era quella prescritta dall'art. 906 cod.
civ., essendo da essi esercitabile soltanto la veduta laterale sul
fondo dei convenuti, e che a distanza abusiva erano, invece,
collocate le finestre, per le quali chiese, tuttavia, darsi atto che
era disposto a trasformarle in luci regolari a norma dell'art. 901
del codice civile.
I convenuti, oltre a resistere al gravame, eccepirono la prescrizione
dell'azione negatoria servitutis promossa dalla controparte, e, in
subordine, ribadirono che per la presenza della strada pubblica tra
il loro fabbricato e quello dell'attore, era applicabile la norma
dell'art. 905 cod. civ. ultimo comma, secondo cui "il divieto di
rispettare la distanza prescritta dal commi precedenti cessa
allorquando tra i fondi vicini vi e' una via pubblica".
Con sentenza del 7 luglio 1998 la Corte d'appello di Bari ha
confermato la decisione di primo grado avendo ritenuto che:
A.- correttamente il Tribunale aveva condannato il Falco ad arretrare
le vedute dai lati dei propri balconi, piu' vicini alla proprieta'
dei Miscioscia, alla distanza di almeno un metro e cinquanta
centimetri dai balconi di costoro, trattandosi di vedute dirette su
essi;
B.- la condanna all'arretramento delle solette delle finestre doveva
essere mantenuta ferma nei confronti del Falco, perche' costui, pur
avendo ammesso che esse erano sistemate a distanza illegale e
dichiarato di essere disposto a trasformare le vedute in luci
regolari, non aveva compiuto nessun atto concreto, idoneo a
manifestare la volonta' di dare esecuzione al suo intento;
C.- l'azione promossa dal Falco non era prescritta, perche' il
rispetto della distanza legale delle vedute dal fondo del vicino puo'
essere preteso fino a quando non sia usucapito il diritto a
mantenerle a distanza illegale, il che si verifica con il decorso,
non verificatosi nella specie, di un ventennio;
D.- la distanza prescritta dal primo comma dell'art. 905 cod. civ.
doveva essere osservata dal Miscioscia; e poiche' la via pubblica non
separava le proprieta' delle parti in causa, "poste, invece, in
allineamento stillo stesso lato di essa", era inapplicabile la norma
dell'ultimo comma dello stesso articolo, per il quale il divieto di
non rispettare la distanza cessa allorquando tra i due fondi vicini
vi e' una via pubblica".
Il Falco ricorre per cassazione con due motivi.
I Miscioscia resistono con controricorso e propongono ricorso
incidentale sorretto da due motivi.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente si ordina, ai sensi dell'art. 335 del codice di
procedura civile, la riunione dei ricorsi perche' proposti contro la
stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale, denunziandosi la
violazione degli art. 905 e 906 del codice civile, in relazione
all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la
sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto, con una
motivazione insufficiente e contraddittoria, che dai balconi
dell'edificio del Falco era esercitabile una veduta diretta sulla
proprieta' dei vicini, mentre in base a un principio piu' volte
enunciato dal Supremo collegio (la veduta e' diretta se consenta
all'osservatore di guardare frontalmente la proprieta' altrui da uno
dei lati dei balconi; ed e' laterale se, come nel caso di specie, il
fondo da cui si esercita la veduta e il confine del fondo del vicino
formano un angolo piatto, cioe' un angolo di centottanta gradi), si
sarebbe dovuto riconoscere che si trattava di vedu7ta laterale e che,
quindi, la distanza da rispettare era di 75 cm.
Il motivo e' infondato.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione la veduta e'
diretta e puo' essere, quindi, aperta, ma a non meno di un metro e
cinquanta centimetri dal fondo del vicino, come prescritto dall'art.
905 del codice civile, se sia possibile affacciarsi e guardare
frontalmente su di esso da tino qualsiasi dei lati del balcone (sent.
nn. 2015 del 1968, 649 del 1975, 4523 del 1993 e altre); e, nella
specie, essendosi accertato che dai lati piu' vicini dei balconi del
Falco, dai quali poteva esercitarsi la veduta diretta sul fondo dei
Miscioscia, la distanza era minore di un metro e cinquanta
centimetri, il Tribunale lo ha correttamente condannato ad arretrare
gli sporti dei suoi balconi fino al limite minimo consentito dalla
norma.
Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per avere la
Corte d'appello condannato immotivatamente il Falco a chiudere le
vedute illegali, sebbene costui avesse manifestato la volonta' di
ridurle a luci e la Corte di cassazione enunciato il seguente
principio di diritto: "Nel caso di apertura di veduta abusiva,
l'offerta di rimuovere la violazione mediante la trasformazione della
medesima in luce non puo' essere disattesa dal giudice, in quanto
tale trasformazione, comunque sempre praticabile ai sensi dell'art.
903 cod. civ., e con le caratteristiche di cui all'art. 901, si
risolve in eliminazione della veduta abusiva, con conseguente
restaurazione del diritto del vicino da essa leso" (sent. n. 1511 del
1982).
Anche questo motivo e' infondato, in quanto la Corte d'appello ha
ritenuto, in base al suo apprezzamento insindacabile, che il Falco
non aveva manifestato un serio proposito di riduzione delle vedute a
luci, essendosi limitato a chiedere genericamente che si desse atto
della sua volonta' di trasformare i prospetti abusivi in aperture
aventi i requisiti prescritti dall'art. 901 del codice civile.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunziandosi la
violazione degli art. 1158, 1160 e 2946 del codice civile, in
relazione all'art. 360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile, si
censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello respinto,
con una motivazione insufficiente e contraddittoria, l'eccezione di
prescrizione decennale dell'azione negatoria servitutis, pur essendo
stata questa promossa dal Falco circa quindici anni dopo l'apertura
delle vedute da parte del dante causa dei convenuti.
Il motivo e' infondato.
Poiche' le servitu' di veduta, essendo apparenti sono usucapibili con
il decorso del termine ventennale, l'azione negatoria (art. 949 cod.
civ.) e' sempre efficacemente proponibile prima della scadenza di
tale periodo di tempo, potendo il proprietario del fondo su cui si
esercita la veduta da distanza illegale, chiedere l'accertamento
dell'inesistenza della servitu' e anche la sua eliminazione (sent.
nn. 2903 del 1968, 864 del 2000).Pertanto, la Corte d'appello,
respingendo nel caso in esame la censura dei convenuti, che avevano
con essa eccepito la prescrizione decennale dell'azione negatoria,
non e', incorsa nell'errore denunziato, ma ha deciso l'impugnazione
adeguandosi a principi giuridici esatti.
Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione degli art. 905 e
906 del codice civile, in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 del codice
di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per non avere
la Corte d'appello motivato sufficientemente la ritenuta sussistenza
di vedute dirette illegittime, esercitabili sul fondo del Falco dai
balconi dei convenuti; e per non avere, soprattutto, considerato che
le vedute dirette non erano configurabili, perche' prospettavano
sulla via pubblica e che a diversa conclusione non poteva indurre la
circostanza che i fondi delle parti in causa erano allineati sullo
stesso lato della via.
Questo motivo e' fondato.
Con riferimento esclusivo alle vedute dirette, la norma dell'ultimo
comma dell'art. 905 del codice civile dispone che il divieto di
aprire vedute verso il fondo del vicino, a distanza minore di un
metro e mezzo, "cessa allorquando tra i due fondi vi e' una via
pubblica". Per l'operativita' di questa disposizione entrambi i fondi
devono confinare con la strada pubblica, ma e' irrilevante la
collocazione di essi, non richiedendosi che si fronteggino e che da
tale via siano separati, in quanto l'esonero dal divieto e'
giustificato dall'identificazione della strada pubblica con uno
spazio dal quale chiunque, e, quindi, non soltanto chi si affacci
dalla veduta posta a distanza illegale, puo' spingere liberamente lo
sguardo sui fondi adiacenti (conf. sent. nn. 3519 del 1979, 2390 del
1990 9297 del 1992).
Nella specie, la Corte d'appello non si e' uniformata a questo
principio, ma lo ha rinnegato, avendo affermato: "il fatto che i
balconi dei Miscioscia si affacciano direttamente sulla pubblica via
e non sulla proprieta' Falco non ha rilevanza ai fini della
decisione, atteso che la strada non separa le dite proprieta', che
sono poste in allineamento sullo stesso lato della via, onde non
potrebbe trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 905 del codice
civile".
Consegue che, in applicazione del menzionato principio di diritto e
dell'art. 384 del codice di procedura civile, secondo cui la Corte di
cassazione quando accoglie il ricorso per violazione o falsa
applicazione di norme di diritto "decide la causa nel merito, se non
siano necessari, come nel caso concreto, ulteriori accertamenti di
fatto", deve accogliersi il secondo motivo del ricorso incidentale,
cassarsi senza rinvio la statuizione della sentenza impugnata di
conferma della condanna dei convenuti "a porre le solette dei balconi
dei loro appartamenti a distanza non minore di un metro e mezzo dalla
proprieta' del Falco" (il capo di condanna all'arretramento delle
vedute dirette deve essere, invece, mantenuto fermo nei confronti del
Falco, perche' costui non ha impugnato la decisione d'appello per
violazione della norma dell'ultimo comma dell'art. 905 cod. civ.), e
sostituirsi tale statuizione con la seguente: Rigetta la domanda
dell'attore di condanna dei convenuti ad arretrare le vedute dirette
alla distanza di un metro e mezzo dal proprio fondo.
Per la sussistenza di giusti motivi si dispone la compensazione tra
le parti delle spese del giudizio di legittimita', mentre deve
restare ferma la statuizione sul punto emessa per il procedimento di
merito dalla Corte d'appello.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e il primo
motivo dell'incidentale- accoglie il secondo motivo di quest'ultimo,
e, in relazione ad esso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dall'attore per
l'arretramento delle vedute dirette poste a distanza illegale.
Compensa le spese del giudizio di cassazione e lascia immutato il
provvedimento sulle spese del procedimento d'appello.
Cosi' deciso in Roma, il 28 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2002
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