In tema di imposta di Registro, l'art. 2 della legge n. 118 del 1985
richiede, per la fruizione dei benefici ivi previsti, che l'immobile
venga acquistato nel comune di residenza o in quello in cui si
svolge l'attivita' lavorativa del compratore e che lo stesso venga
effettivamente impiegato ad uso abitativo. A tali fini, va esclusa
la rilevanza giuridica di realta' di fatto che contrastino con il
dato anagrafico (la S.C. ha cosi' cassato la sentenza che aveva
riconosciuto il beneficio della "prima casa" ad un soggetto che
abitava l'immobile sin dall'ottobre 1991, aveva acquistato
l'immobile stesso nel novembre del 1991 ed aveva ottenuto la
residenza nel comune di ubicazione dell'appartamento solo nel 1993).
|