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Libretto bancario ed eredi

    

 
 
Libretto bancario: svincolo delle somme e consenso di tutti gli eredi cointestatari
 
 
La Suprema Corte con la sentenza n.19997 del 14.10.2005 si occupa della problematica connessa ad un libretto a deposito di risparmio cointestato a firma congiunta e, più specificamente, della questione relativa allo svincolo delle somme in esso collocate.  
A tal proposito è necessario premettere che l’art. 13 delle Norme Bancarie Uniformi prevede che la facoltà di disposizioni separate sul conto possa essere modificata o revocata esclusivamente sulla base di conformi istruzioni scritte di tutti i cointestatari.
Com’è noto, tali Norme Bancarie Uniformi, pur essendo di regola delle condizioni generali di contratto concernenti le principali operazioni bancarie ed integranti la disciplina legale dei singoli modelli contrattuali, nonostante non siano dotate di una autonoma forza normativa, possono essere prese in considerazione qualora fossero conoscibili da parte dei contraenti, e ciò perché non c’è dubbio che le stesse abbiano un valore negoziale.
Tuttavia, la Corte nonostante sia partita da tali considerazioni, ha poi rilevato che, qualora difetti l’assenso di tutti i cointestatari di un libretto di risparmio, sicuramente non si può creare una situazione che vieti a tempo indeterminato alla banca di poter rimborsare le somme versate nel suddetto libretto.
Ed invero, a norma dell’art. 1772 c.c. "se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile.
Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello che tra essi detiene la cosa. Questi deve darne prima notizia agli altri".
Ne consegue che, fermo restando la necessità di una estensione a tutti gli eredi del de cuius della domanda giudiziale esercitata contro la banca per ottenere il pagamento delle somme presenti sul libretto di risparmio contestato, tuttavia non è indispensabile il consenso di tutti gli eredi per avere lo svincolo delle somme stesse.
 
 
 
 
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
 
 
SEZIONE PRIMA CIVILE
 
 
SENTENZA 14-10-2005, n. 19997
 
 
 
 
 
Svolgimento del processo
 
Con citazione del 4 novembre 1997 la sig.ra Alessandrina F. conveniva in giudizio l'Istituto Bancario Alfa s.p.a. (ora Alfa-ALFA s.p.a.), chiedendone la condanna al pagamento di L. 70.160.100, pari alla metà - spettantele in via esclusiva - della complessiva somma deposita su due libretti di deposito a risparmio cointestati a lei ed al suo defunto marito, Giulio B., con poteri disgiunti.
 
 
Resisteva l'istituto di credito convenuto obbiettando che l'originaria operatività a firme disgiunte dei libretti era stata successivamente modificata dai cointestatari, i quali avevano, in conformità all'art. 13 delle norme bancarie uniformi, impartito l'ordine di operare a firme congiunte, sicchè per lo svincolo delle somme era necessario il consenso di tutti i cointestatari, e dunque degli eredi del sig. B..
 
 
L'adito Tribunale di Torino, dopo aver autorizzato la chiamata in causa degli eredi predetti (i quali, citati, rimanevano contumaci), respingeva la domanda.
 
 
Il gravame della soccombente, cui resistevano l'istituto di credito e Marianna, Franco, Cesario, Biagio, Claudio ed Aurelio B., in proprio e quali eredi di Nicola B. e Francesca D., veniva respinto dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 3 luglio 2001.
 
 
Osservava la Corte che l'art. 13 delle norme bancarie uniformi prevede che la facoltà di disposizioni separate sul conto può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni scritte di tutti i cointestatari. Ciò, appunto, avevano fatto il B. ela F., i quali, con comunicazioni alla banca rispettivamente del 6 novembre e del 2 giugno 1989, avevano chiesto che, per dissapori insorti tra loro, venisse "bloccata qualsiasi operatività sui libretti in questione"; dal che emergeva chiaramente la volontà di revoca della facoltà di disposizione disgiunta, onde conformemente la banca, con comunicazione ai coniugi del 16 febbraio 1993, aveva preso atto che, a seguito di tali diffide, "i libretti devono intendersi come operanti a firma congiunta di entrambi gli intestatari", e questi ultAlfa non avevano mai contestato tale comunicazione. Pertanto, essendo subentrati nel rapporto gli eredi del B., in mancanza del loro consenso l'appellante non era legittimata a pretendere il pagamento.
 
 
Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione la sig.ra F. articolando due motivi, cui resistono, con separati controricorsi, la s.p.a. Alfa-ALFA ed i sigg.ri Marianna, Franco, Cesare, Biagio,Claudio e Antonio B.. Gli intimati Vincenzo ed Aurelio B. non svolgono difese.
 
 
Motivi della decisione
 
 
1. - Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1298, 1834, 1854 e 1772 c.c., deduce:
 
 
A) che tali norme comportano che i cointestatari di un conto siano, nei confronti della banca, creditori solidali delle somme depositate, mentre nei rapporti interni tra gli stessi il credito si divide, presuntivamente, in parti uguali; sicchè, in caso di disaccordo sulla restituzione delle somme depositate, l'autorità giudiziaria,adita ai sensi dell'art. 1772 c.c., nel contraddittorio di tutte le parti interessate, deve disporre la restituzione delle somme stesse in parti uguali a ciascuno dei depositanti. Conseguentemente, in mancanza, nella specie, di prova contraria (ossia della diversa distribuzione interna del credito), il giudice avrebbe dovuto disporre il pagamento alla ricorrente della metà delle somme depositate spettantele, e ciò a prescindere dal carattere disgiunto o congiunto della facoltà di operare sui libretti da parte dei cointestatari, che non influisce sulla solidarietà del credito;
 
 
B) che il giudice di merito è pervenuto alla conclusione del rigetto della domanda facendo applicazione dell'art. 13 delle norme bancarie uniformi ed ha ritenuto che le comunicazioni inviate dai coniugi alla banca avessero modificato l'operatività dei libretti. "Ciò anche se non vi fosse, in alcun modo, prova del fatto che tale modifica fosse stata annotata sul contratto di deposito e sul libretto consegnato aidepositanti, documento questo a cui viene attribuita piena efficacia probatoria delle operazioni e dei rapporti intercorrenti tra banca e depositanti (Cass. 16.12.1991, n. 13547, in Giur. it.)". In tal modo preminente rilievo è stato attribuito alle norme bancarie uniformi - piuttosto che al codice civile - pur non avendo esse alcuna forza normativa.
 
 
2. - Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia totalmente omesso di esaminare quella parte dei motivi di gravame in cui ella aveva sostenuto che la chiamata in causa degli eredi B. (cui aveva provveduto a seguito delle difese della convenuta) aveva determinato l'estensione nei loro confronti della domanda diretta ad ottenere la condanna dell'istituto di credito alla restituzione della parte della somma depositata spettantele. Alla base - osserva - della questione vi era il seguente ragionamento:
 
 
a) il deposito su libretto bancario trova fondamento in un unico contratto, ancorchè complesso per la presenza di una pluralità di depositanti;
 
 
b) il giudizio introdotto da essa ricorrente era inteso ad accertare, nel contraddittorio di tutti gli interessati (ai sensi dell'art. 1772, primo comma, c.c.), l'obbligo della banca di provvedere alla restituzione delle somme depositate nella misura e con le modalità di cui agli artt. 1834, 1854 e 1298 c.c.;
 
 
c) la domanda proposta nei confronti del convenuto (nella specie la banca) deve ritenersi estesa anche nei confronti dei terzi chiamati in causa (nella specie gli eredi B.) se si tratta di rapporto oggettivamente unico;
 
 
d) conseguentemente la domanda di condanna della banca alla restituzione delle somme doveva necessariamente ritenersi estesa neiconfronti degli eredi B., a seguito della loro chiamata in causa;
 
 
e) l'obbligo di prestare il consenso alla restituzione della somma pretesa dalla ricorrente sarebbe venuto meno per i chiamati ove gli stessi avessero dimostrato una ripartizione delle quote di spettanza di ciascuno dei depositanti diversa da quella presunta per legge;
 
 
f) ciò, però, i chiamati non avevano fatto perchè erano rimasti contumaci, dimostrando in tal modo che non avevano nulla da eccepire "circa la presunzione di comproprietà in pari quote delle somme depositate" e che non intendevano negare il loro assenso alla restituzione della somma pretesa dall'attrice.
 
 
3. - I due motivi vanno esaminati congiuntamente, per la loro connessione e parziale ripetitività, ed accolti nei lAlfati che seguono.
 
 
3.1. - Occorre premettere che la Corte di appello ha accertato, infatto, che l'originaria disponibilità delle somme a firme disgiunte dei depositanti era stata modificata in disponibilità a firme congiunte, e che tale accertamento non è adeguatamente censurato dal ricorso.
 
 
Sul punto potrebbero venire in considerazione (nella invero non chiarissima esposizione della ricorrente) i rilievi, contenuti nel primo motivo, sopra esposti al n. 1 sub B); ma essi non colgono nel segno.
 
 
3.1.1. - Infatti, il rilievo della inidoneità delle comunicazioni scritte a determinare, in difetto di annotazione sul contratto e sul libretto, la modifica di cui trattasi è, prima ancora che infondato, inammissibile in quanto introduce nel giudizio di legittAlfatà un fatto nuovo (la mancata annotazione, appunto) cui la sentenza impugnata non fa alcun cenno.
 
 
3.1.2. - Quanto, poi, al rilievo della mancanza di "forza normativa" delle norme bancarie uniformi - e dunque dell'art. 13 di esse, inconcreto applicato dal giudice di merito - basti osservare che la stessa giurisprudenza di questa Corte richiamata dalla ricorrente (Cass. 12507/1999 e 5815/1994), se esclude che le cc.dd. norme bancarie uniformi abbiano valore di norme diritto oggettivo, non esclude affatto che abbiano tuttavia valore negoziale. E tanto basta a giustificarne l'applicazione nella specie.
 
 
3.2. - Va altresì premesso che la sentenza impugnata ha anche accertato la mancanza dell'assenso degli eredi B. al prelievo delle somme depositate da parte della sig.ra F.. Anche tale statuizione in fatto resta insuperata, non essendo stata fatta oggetto di idonea censura nel ricorso (che, con il rilievo di cui al secondo motivo, sopra esposto sub f), in fine, si lAlfata a formulare una pura e semplice censura di merito e non a dedurre, come avrebbe invece dovuto, specifici vizi logici della sentenza impugnata).
 
 
3.3. - Tanto premesso, deve però affermarsi che la Corte di appelloha errato nel respingere la domanda della sig.ra F. sulla base del solo accertamento della disponibilità congiunta delle somme depositate e della conseguente necessità dell'assenso, invece mancante, degli eredi del cointestatario dei libretti.
 
 
Infatti è vero che correttamente la banca depositarla rifiuta, in difetto dell'assenso di tutti i coin-testatari, il pagamento a semplice richiesta di uno solo di essi, se il libretto di deposito è a firme congiunte (se così non facesse, violerebbe il contratto, che prevede la necessità della disposizione congiunta dei depositanti);
 
 
ma è anche vero che la mancanza di tale assenso non può determinare una situazione di stallo, che dispensi indefinitamente la banca dal rimborso del deposito. Nel conflitto tra le parti, che viene in tal modo a determinarsi, è evidentemente il giudice che deve decidere.
 
 
Ciò deriva dai principi generali, di cui è espressione, con riguardo al contrasto insorto tra i depositanti nel deposito regolare, l'art. 1772, primo comma, c.c. invocato dalla ricorrente.
 
 
Oggetto della decisione che il giudice deve assumere, una volta accertata la necessità di disposizioni congiunte e in difetto dell'assenso di taluno dei cointestatari del libretto, è il diritto di credito di ciascuno di essi - e la sua entità - nei confronti della banca in ordine alla somma depositata, secondo le norme che regolano il rapporto intercorrente tra i creditori-depositanti e la debitrice-depositaria.
 
 
E', poi, evidentemente interesse della banca che tale decisione venga assunta nel contraddittorio di tutti gli intestatari del libretto, affinchè sia loro opponibile, onde evitare il rischio di essere condannata, in processi separati, a pagare più volte il medesimoimporto sia all'uno che all'altro dei depositanti.
 
 
Nella specie, la Corte di appello si è fermata all'accertamento della necessità delle disposizioni congiunte dei cointestatari dei libretti e della mancanza dell'assenso al prelievo, richiesto dalla sig.ra F., da parte degli eredi del cointestatario sig. B. (divenuti a loro volta codepositanti iure successionis); avrebbe dovuto, invece, accertare, altresì, se e quale parte delle somme depositate l'attrice aveva diritto di prelevare (non già in forza della mera legittimazione disgiunta al prelievo, che essa Corte ha escluso, bensì) in quanto titolare esclusiva della corrispondente quota del credito di deposito. A tale accertamento, però, la Corte distrettuale si è completamente sottratta, nonostante l'attrice avesse formulato la relativa domanda (la sentenza impugnata dà atto che la sig.ra F. pretendeva la somma di L. 70.160.100 asserendo"essere di sua esclusiva proprietà" in quanto corrispondente alla metà dell'importo dei due libretti cointestati con il marito) ed avesse provveduto a chiamare in giudizio, a seguito delle difese della banca convenuta, gli eredi del marito cointestatario.
 
 
La chiamata in causa di detti eredi era senz'altro idonea ad estendere nei loro confronti il giudizio, nonostante non contenesse alcuna espressa formulazione di specifiche domande verso i terzi chiamati, perchè, allorquando la chiamata avviene al solo scopo dell'estensione del giudicato (come nell'ipotesi che ci occupa, secondo quanto osservato al penultimo capoverso che precede), è implicita una domanda di mero accertamento, nei confronti del terzo, dell'assetto del rapporto sostanziale come dedotto nei confronti delle altre parti.
 
 
La Alfa-ALFA s.p.a. obbietta, nel controricorso, che invece diversi sarebbero i titoli invocati, a fondamento della domanda, neiconfronti della banca e degli eredi B., non essendo nei confronti di questi ultAlfa invocabile il titolo posto a fondamento della domanda nei confronti della prima, ossia il contratto di deposito, e che gli eredi stessi non detengono, nè hanno mai detenuto, le somme per cui è causa, onde non possono essere condannati alla loro restituzione.
 
 
Deve a ciò replicarsi che gli eredi del codepositante sig. B. sono, come affermato dalla Corte di appello, divenuti titolari del (rapporto di) deposito iure succesionis, e che, come si è già osservato, oggetto del giudizio, che li coinvolge assieme alla banca, è l'accertamento della titolarità, in capo alla sig.ra F., di una certa quota del relativo credito. Il fatto che verso la banca la ricorrente avanzi, altresì, una pretesa di pagamento (pretesa evidentemente non sostenibile nei confronti dei codepositanti), non esclude la necessità di tale accertamento, che costituisce il presupposto (causa petendi) di quella pretesa.
 
 
3.4. - La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale esaminerà la domanda - del tutto ignorata dalla sentenza impugnata - dalla della sig.ra F. di essere riconosciuta titolare esclusiva della metà del credito relativo ai libretti di deposito, con le conseguenze che ne derivano sulla domanda di pagamento proposta nei confronti della banca.
 
 
3.5. - Restano in ciò assorbiti i restanti rilievi della ricorrente, attinenti alla fondatezza della domanda sulla quale la Corte di appello non si è pronunciata.
 
 
4. - Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
 
 
P.Q.M.
 
 
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
 
 
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
 
 
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2005.
 
 
 
 
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