Intermediario finanziario e sanzioni
Sentenza n. 5395 del 9 marzo 2007
SANZIONI AMMINISTRATIVE – ATTIVITÀ D’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – DECORRENZA DEL TERMINE PER LA CONTESTAZIONE DELL’INFRAZIONE
Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno statuito che il termine di novanta giorni, entro il quale la CONSOB deve contestare le infrazioni alla disciplina dell’intermediazione finanziaria, decorre dal giorno in cui la Commissione in composizione collegiale, dopo l’esaurimento dell’attività ispettiva e di quella istruttoria eventualmente necessaria, è in grado di adottare le decisioni di sua competenza, senza che si possa tenere conto di ingiustificati ritardi, derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai vari organi della CONSOB.