Pareri legali standard

home
 Testamento Condominio Società Matrimonio
 Obbligazioni Famiglia Locazione Successione
 Casa Lavoro Marchi e Brevetti Contratti
 Proprietà Immigrazione Responsabilità Reati
 Persone Minori Consulenza Fallimento
 Consumatori Navigazione Ambiente Internazionale
 Diritto sportivo Banche Crediti Edilizia
 Assicurazioni Diritto sanitario Il Diritto militare Informatica
 Amministrativo Processo Stradale Tributi
 
 
 
 
 
 
 
                 
Chiedi una consulenza legale su Assicurazioni
Assicurazioni
Assicurazione vita
 - Contratto di assicurazione sulla vita
 - Polizza telematica
 - Promotore
 - Revoca, recesso, riscatto, riduzione, prestito su polizza
 - Scelta e sottoscrizione
 - Tipologie di contratti assicurativi
Assicurazioni auto
 - Assicurazione e premio assicurativo
 - Guida ISVAP assicurazioni RCA
 - Modello richiesta risarcimento danni
 - Preventivi imprese sottoposte a controllo ISVAP
 - Tutela utenti
Enti pubblici, organi, istituti
 - Cartolarizzazione
 - COVIP: attività e funzioni
 - Esempio di polizza di assicurazione per responsabilità civile
 - INAIL
 - ISVAP
 - Politica della salute e sicurezza sul lavoro
 - Programma triennale
 - Reclami contro le Imprese Assicuratrici
 - Ruolo della COVIP - Fondi pensione
Normativa
 - Assicurazione obbligatoria RCA
 - D.L. 9/2002 - Integrazioni al Codice della Strada
 - D.lgs. 175/1995 - Assicurazioni dirette
 - D.lgs. 190/2003 - Attuazione direttiva Assicurazioni
 - Disciplina del codice civile
 - L. 493/1999 - Assicurazione contro gli infortuni domestici
 - L. 57/2001- Apertura dei mercati nel settore assicurativo
 - Licenze sportive ed assicurazioni
 - Modifiche alla RCAuto
 - RCAuto e concorrenza
 - Riforma del codice stradale
Promotore assicurativo
 - Responsabilità dell'intermediatore
 
Iureconsult consente la pubblicazione dell'argomento che tu vorrai trattare
 
 
Forum Forum sul diritto
 
 
 

Tutela utenti

 
 
Tutela consumatori
 
 
SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI
R.C.Auto: Consigli utili per i consumatori
 
PRINCIPI “CORNICE” PER UNA CORRETTA INFORMATIVA DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI R.C. AUTO
 
 
1)      Il consumatore deve superare la tradizionale vischiosità che lo lega al suo assicuratore per ricercare il prodotto più adatto alle sue esigenze: la valutazione della congruità del prodotto va effettuata in relazione ai massimali di garanzia R.C.auto, alle condizioni contrattuali, con particolare riferimento alle clausole di esclusione e rivalsa, all’esistenza di garanzie accessorie rispetto alla R.C.auto (incendio/furto, atti vandalici, tutela giudiziaria, ecc..) e, ovviamente, al premio di tariffa previsto.
2)      Allo scopo di assicurare trasparenza e concorrenza nell’assolvimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e dei natanti la L. n. 273/2002 dispone che vengano resi noti premi e condizioni contrattuali generali e speciali, sia all’interno dei punti vendita che mediante i siti Internet delle imprese. L’utente potrà ottenere prevenivi personalizzati gratuiti e vincolanti per le imprese e prendere visione della documentazione necessaria ad effettuare una valutazione globale del prodotto e confrontarlo con le differenti proposte presenti sul mercato.
3)      Per facilitare l’accesso ai siti Internet da parte degli utenti, l’ISVAP ha predisposto un elenco degli indirizzi web delle Compagnie con attivazione di un link a cui è possibile accedere cliccando sulla voce “Preventivi per R.C.auto”.
4)      Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 11 della L. n. 990/1969 le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate.
5)      Per i contratti c.d. a “scadenza secca”, ovvero privi della clausola di tacito rinnovo, non sussiste a carico dell’impresa alcun obbligo di comunicazione dell’aumento del premio né di disdetta.
6)      Adeguamento del premio nei contratti a tacito rinnovo: le Compagnie devono fornire comunicazione dell’aumento del premio in base alle modalità disciplinate dalle condizioni di contratto. Per i contratti che prevedono l’obbligo della comunicazione al domicilio dell’assicurato, la Compagnia deve inviare una comunicazione scritta entro il termine previsto dal contratto con l’indicazione precisa della variazione del premio. In mancanza di tale comunicazione o nel caso in cui questa sia pervenuta tardivamente, la Circolare ISVAP n. 235 del Gennaio 1995, stabilisce che il contratto in corso debba essere rinnovato al precedente premio di tariffa. In altri casi i contratti prevedono che la comunicazione della variazione tariffaria avvenga mediante  affissione in Agenzia.
7)      Disdetta nei contratti a tacito rinnovo: nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano la comunicazione al domicilio dell’assicurato del premio previsto per la nuova annualità assicurativa, il contraente che non ritenga di accettare il nuovo premio, ha la possibilità di inviare disdetta, mediante raccomandata o telefax, fino a trenta giorni prima della scadenza contrattuale, altrimenti il contratto si intenderà tacitamente rinnovato. In caso di disdetta la garanzia assicurativa non opera nel periodo di “tolleranza” di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto che, pertanto, cessa di avere efficacia il giorno stesso della scadenza.
Nel caso in cui l’aumento tariffario - non derivante dall’ applicazione del malus - sia superiore al tasso programmato d’inflazione (per il 2005 è l'1,6%), la disdetta potrà in ogni caso esser inoltrata, con le medesime formalità, sino al giorno di scadenza del contratto.
Nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano, come modalità di comunicazione dell’adeguamento del premio, la semplice affissione in Agenzia, il contratto consente all’assicurato di esercitare la disdetta anche nei quindici giorni successivi alla scadenza e la garanzia cesserà di avere effetto alle ore 24 del giorno della comunicazione.
In assenza di comunicazione il contratto si risolverà alle ore 24 del    quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.
8)      Si rammenta che anche la società può legittimamente evitare il tacito rinnovo del contratto inviando disdetta, nei termini e secondo le modalità da questo previste; tuttavia l’assicurato, qualora intenda assicurarsi nuovamente con la società che ha inviato la disdetta, potrà presentare all’impresa una nuova proposta assicurativa che, in virtù dell’obbligo a contrarre sancito dall’art. 11 L. 990/69, dovrà essere obbligatoriamente accolta.
9)      Attestazione sullo stato del rischio: l’assicurato che ne faccia richiesta (o la persona da lui regolarmente delegata) ha diritto al rilascio dell’attestato che la società ha l’obbligo di porre a sua disposizione presso l’Agenzia o l’Ufficio ove è stato stipulato il contratto, almeno tre giorni lavorativi precedenti alla scadenza contrattuale. Nel caso di polizze vendute a distanza (tramite telefono o Internet) l’attestazione deve pervenire al domicilio indicato dal contraente almeno tre giorni prima della scadenza contrattuale. Tale documento, contenente l’indicazione dei sinistri provocati negli ultimi cinque anni, deve, altresì, riportare l’indicazione della “classe di merito” di assegnazione e quindi consente all’assicurato, che intenda cambiare impresa di assicurazioni, di portare con sé la propria storia assicurativa.
10)   Per maggiori informazioni contattare il Servizio Tutela degli  Utenti dell’ISVAP al n. 06 42133000 dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 o inoltrare un esposto all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00197 Roma, telefax. n. 06.42133206.
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Tel. Cell. Fax

Descrizione della richiesta di consulenza

*Campi facoltativi

 
 
 
© copyright 2003