Revoca, recesso, riscatto
Revocare la proposta
La revoca della proposta interrompe la formazione del contratto di assicurazione.
Il diritto di revocare la proposta è esercitabile dal contraente fino al momento in cui lo stesso non è venuto a conoscenza dell’accettazione della proposta da parte dell’impresa (art.112 del d.lgs. 17 marzo 1995, n.174).
Le modalità di esercizio della revoca sono regolamentate nella nota informativa. Generalmente il contraente deve chiedere la revoca della proposta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’impresa di assicurazione.
Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall’impresa entro trenta giorni dalla notifica della revoca. Dal rimborso sono escluse le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nella proposta (lettera n della circolare ISVAP n.249 del 19 giugno 1995).
Se il rimborso avviene oltre il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi di mora per ritardato pagamento, calcolati al tasso legale di interesse (art.1224 del codice civile).
Recedere dal contratto
L’esercizio del diritto di recesso annulla il contratto ed ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto medesimo.
Il contraente può recedere da un contratto di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso (art.111 del d.lgs. 17 marzo 1995, n.174).
Le modalità per l’esercizio di tale diritto sono evidenziate nella nota informativa e nel contratto di assicurazione. Generalmente il contraente deve chiedere il recesso dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’impresa di assicurazione.
Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall’impresa entro trenta giorni dalla notifica del recesso. Il rimborso viene effettuato al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nel contratto (lettera n della circolare ISVAP n.249 del 19 giugno 1995).
Se il rimborso avviene oltre il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi di mora per ritardato pagamento, calcolati al tasso legale di interesse (art.1224 del codice civile).
Riscattare, ridurre o riattivare un contratto
Il riscatto è regolato dalle condizioni contrattuali e consiste nell’interruzione anticipata del rapporto assicurativo da parte del contraente e nella corresponsione di un capitale da parte dell’impresa di assicurazione.
Generalmente, per i contratti a premio annuo, il riscatto è consentito dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, mentre per quelli a premio unico o ricorrente il riscatto può essere richiesto dopo un anno dalla decorrenza del contratto. In alcuni casi è consentita la possibilità di chiedere riscatti parziali.
I criteri per la determinazione del valore di riscatto sono indicati nelle condizioni di polizza. Il contraente può inoltre chiedere la quantificazione del valore di riscatto direttamente all’impresa la quale è tenuta a dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni (punto 1 della circolare ISVAP n.403 del 16 marzo 2000).
È opportuno prestare attenzione al fatto che il valore di riscatto può essere inferiore ai premi pagati od addirittura pari a zero se le annualità di premio pagate non raggiungono, in base alle condizioni contrattuali, il numero sufficiente per avere diritto al riscatto.
Per il trattamento fiscale del riscatto si rimanda alla parte relativa agli aspetti fiscali.
La riduzione è regolata dalle condizioni contrattuali e consiste nella sospensione del pagamento dei premi annui successivi al primo. In tal caso il contratto rimane in vigore per un capitale (rendita) assicurato, ridotto rispetto a quello iniziale, determinato tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli inizialmente stabiliti nel contratto.
Generalmente la riduzione è consentita dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio.
La riattivazione è la facoltà del contraente di riprendere il versamento dei premi annui a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.
I termini per l’esercizio di tale facoltà sono indicati nelle condizioni contrattuali.
La riattivazione avviene di norma mediante il versamento delle rate di premio non pagate maggiorate di interessi.
Chiedere un prestito su polizza
Il prestito su polizza non è regolamentato nel contratto di assicurazione, pertanto le relative condizioni vengono, di volta in volta, concordate tra l’impresa ed il contraente.
Il prestito viene erogato per un importo non superiore al valore di riscatto.
E’ importante farsi indicare per iscritto il tasso d’interesse che viene applicato al prestito e le modalità di rimborso.
Chiedere la trasformazione del contratto
La trasformazione del contratto consiste nella modifica di alcuni elementi del contratto in vigore quali, ad esempio, la durata, il tipo di rischio assicurato e le modalità di pagamento del premio.
L’operazione di trasformazione non è regolamentata nel contratto di assicurazione, pertanto le relative condizioni vengono, di volta in volta, concordate tra l’impresa ed il contraente. L’impresa di assicurazione non è tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione.
Nel contratto derivante dalla trasformazione debbono essere indicati chiaramente gli elementi essenziali del contratto trasformato.
Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle modifiche relative al tasso di rendimento garantito, alla durata contrattuale, alle modalità di esercizio del diritto di riscatto ed alle modalità di impiego delle somme derivanti dal contratto trasformato.
Per ulteriori informazioni si veda la Circolare ISVAP n. 421 del 14 novembre 2000.
Ricevere il capitale o la rendita assicurati
Maturato il diritto a ricevere il capitale o la rendita assicurati (per scadenza, decesso dell’assicurato, riscatto, etc.), il beneficiario del contratto di assicurazione deve presentare tutta la documentazione richiesta dall’assicuratore per dar corso alla liquidazione.
L’ elenco dei documenti deve essere indicato nelle condizioni di polizza. In assenza di tale indicazione l’impresa deve attivarsi per rendere noto al beneficiario, all’atto della richiesta di pagamento, l’elenco dei documenti da presentare, così come disposto al punto 2 della circolare ISVAP n.403 del 16 marzo 2000
L’impresa è tenuta a corrispondere le somme dovute entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto tutta la documentazione necessaria per liquidare il capitale (rendita) assicurato. Nel caso di richieste presentate alla rete di vendita il termine di trenta giorni decorre dal momento di consegna della documentazione alla rete medesima.
Nell’ipotesi di ritardo nel pagamento da parte dell’impresa sono dovuti al beneficiario del contratto gli interessi di mora, calcolati al tasso legale d’interesse (art.1224 del codice civile).
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art.2952 del codice civile, punto 8 della circolare ISVAP n.403 del 16 marzo 2000).