Aspetti generali del contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
L’assicurazione sulla vita è un contratto tra un soggetto contraente ed un’impresa di assicurazione.
Il contraente paga uno o più premi e l’impresa di assicurazione è obbligata a pagare un capitale o una rendita al verificarsi dell’evento assicurato legato alla vita umana (morte, sopravvivenza).
La capitalizzazione è un’operazione puramente finanziaria che prevede il pagamento da parte dell’impresa di assicurazione di una somma di denaro ad una certa data quale corrispettivo del versamento di premi indipendentemente dalla durata della vita umana.
Il contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione è concluso, ossia produce tutti i suoi effetti a condizione che sia stato pagato il premio, nel giorno in cui il contraente ha ricevuto la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte dell’impresa di assicurazione. In assenza di tale comunicazione il contratto è concluso nel giorno in cui il contraente ha ricevuto la polizza sottoscritta dall’impresa.
Proposta, polizza, nota informativa, condizioni di polizza, appendice
Nota informativa: documento con il quale vengono fornite informazioni preliminari utili per sottoscrivere con consapevolezza la proposta e il contratto; deve essere redatta secondo quanto disposto dall’ISVAP con circolare n.249 del 19 giugno 1995 per le polizze rivalutabili e circolari n.451 del 24 luglio 2001 e n..474 del 21 febbraio 2002 per le polizze index e unit linked e deve essere consegnata al potenziale cliente prima della sottoscrizione della proposta.
In particolare, unitamente alla nota informativa, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione rivalutabili deve essere consegnato un progetto esemplificativo dello sviluppo del capitale (rendita) assicurato e dei premi nel corso della durata contrattuale con l’evidenza, ad ogni ricorrenza annuale, dei valori di riscatto e di riduzione. Tale progetto deve essere elaborato ipotizzando un tasso di rendimento del 4,5 così come disposto dalla circolare ISVAP n.506 del 10 giugno 2003.
Il progetto esemplificativo, in quanto basato su ipotesi di rendimento, non impegna l’impresa di assicurazione.
Proposta: documento con il quale il contraente chiede alla società di assicurazione la stipulazione di un contratto.
Polizza: documento principale del contratto di assicurazione. Essa contiene, tra l’altro, gli estremi del contraente, dell’assicurato e dei beneficiari, la durata, l’entità del premio e del capitale (rendita) assicurato.
Proposta-polizza: proposta che, una volta sottoscritta dal contraente, produce gli effetti del contratto definitivo.
Condizioni di polizza: documento che riporta le condizioni che regolano il contratto.
Appendice: documento collegato al contratto ed emesso successivamente a questo per modificarne alcuni aspetti comunque concordati tra l’impresa di assicurazione ed il contraente.
Contraente, assicurato, beneficiario
Il contraente è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, che è tenuto a pagare i premi e che ha la facoltà di esercitare tutti i diritti propri del contratto. Per esempio può esercitare il diritto di riscatto, modificare il beneficiario, chiedere prestiti sulla polizza.
L’assicurato è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.
Il beneficiario è la persona designata dal contraente a ricevere le somme assicurate. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto o con successiva dichiarazione scritta all’impresa di assicurazione o per testamento (art. 1920 del codice civile).
Le figure di contraente, assicurato e beneficiario possono anche coincidere.
Premio: definizione
Il Premio è il prezzo pagato dal contraente per l’assicurazione ed è costituito dalla somma del premio puro, del caricamento, dei costi accessori e delle imposte.
Il premio puro è il costo base per la copertura assicurativa.
Il caricamento è il costo per far fronte alle spese sostenute dall’impresa per il contratto. Su richiesta del contraente la misura del caricamento deve essere indicata in proposta (circolare ISVAP n.249 del 19 giugno 1995), mentre per i contratti index linked e unit linked i costi debbono essere evidenziati in nota informativa (circolare ISVAP n.451 del 24 luglio 2001 e circolare ISVAP n.474 del 21 febbraio 2002)
I costi accessori sono rappresentati dai costi di emissione del contratto e delle quietanze.
Le imposte sono pari al 2,5% del premio versato (non sono più dovute sui contratti stipulati dal 1 gennaio 2001).
Il sovrapremio è una maggiorazione di premio richiesta dall’ impresa di assicurazione per i contratti in caso di morte nell’ipotesi in cui lo stato di salute dell’assicurato sia particolarmente grave (sovrapremio sanitario) oppure nel caso in cui l’assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrapremio professionale o sportivo).
Premio: modalità di pagamento
Il contratto può prevedere il pagamento di un premio unico o di premi periodici.
Il premio unico è pagato in unica soluzione all’inizio del contratto.
I premi periodici possono essere di ammontare costante o crescente in base ad una regola descritta nelle condizioni contrattuali (premio annuo) oppure di ammontare variabile a discrezione del contraente entro i limiti indicati nel contratto (premio ricorrente).
Il pagamento del premio annuo può essere frazionato nel corso dell’anno. In caso di frazionamento il premio è generalmente maggiorato di costi aggiuntivi che debbono essere indicati nella nota informativa (lettera d della circolare ISVAP n.249 del 19 giugno 1995).
Il contraente è obbligato solo al pagamento della prima annualità di premio, mentre può sospendere il pagamento dei premi successivi (art.1924 codice civile); in tal caso, se non sussistono i presupposti per la richiesta della riduzione o del riscatto, il contratto si estingue ed i premi pagati restano acquisiti dall’impresa di assicurazione. Se invece sussistono le condizioni per la riduzione o il riscatto occorre tener presente che possono verificarsi penalizzazioni sul capitale (rendita) assicurato.
Premio: mezzi di pagamento
Il premio può essere generalmente pagato con diverse modalità: assegno, bonifico, RID bancario, conto corrente postale, contanti, etc.
Nel caso in cui sia previsto un particolare mezzo di pagamento, l’impresa di assicurazione è tenuta a specificarlo nella nota informativa (lettera d della circolare ISVAP n.249 del 19 giugno 1995).
La quietanza è la prova di avvenuto pagamento del premio. Può ad esempio essere costituita dalla ricevuta rilasciata su carta intestata dell’impresa di assicurazione o dall’estratto di conto corrente bancario comprovante l’accredito all’impresa di assicurazione (RID bancario) od anche dalla ricevuta del pagamento in conto corrente postale.
La quietanza deve sempre essere rilasciata in caso di pagamento in contanti o con assegno bancario (cfr circolare ISVAP n° 533 del 4 giugno 2004).
Aspetti fiscali
Il trattamento fiscale applicabile ad un contratto di assicurazione, a seguito dell’emanazione del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, è diverso in funzione della data di stipula del contratto medesimo.
In particolare, per tutti i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2000 si applica il “vecchio regime fiscale” mentre quelli stipulati successivamente sono soggetti al “nuovo regime fiscale”.
Vecchio regime fiscale.
Imposta sul premio.
L’imposta viene calcolata applicando l’aliquota del 2,5% al premio dovuto all’assicuratore (premio puro+caricamenti+accessori).
Esempio:
Premio dovuto all’assicuratore = £ 2.439.000
Imposta = £ 2.439.000 * 0.025 = £ 61.000
Premio da pagare = £ 2.500.000
Detraibilità del premio.
Il premio pagato per una polizza vita o di capitalizzazione può essere detratto in sede di dichiarazione dei redditi:
quando sussistono le seguenti condizioni:
· il contratto di assicurazione non deve avere una durata inferiore a cinque anni;
· entro i primi cinque anni dalla stipulazione del contratto non deve essere prevista la concessione di prestiti;
secondo i seguenti limiti:
· l’importo, sul quale calcolare la detrazione d’imposta, può essere al massimo pari a £ 2.500.000 all’anno. Concorrono alla formazione di tale importo, oltre i premi pagati per i contratti di assicurazione sulla vita, i premi pagati per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge (ad esempio, per la prosecuzione volontaria di un’assicurazione obbligatoria o per il riscatto degli anni di laurea)
· l’aliquota da applicare per il calcolo della detrazione d’imposta è pari al 19%.
Esempio.
Il sig. Rossi è contraente di una polizza sulla vita, di durata pari a 20 anni, che prevede il pagamento di un premio annuo di £ 2.000.000, e versa contributi previdenziali per il riscatto della laurea pari a £ 1.500.000 annui.
La somma del premio (£2.000.000) e dei contributi (£ 1.500.000) è pari a £ 3.500.000; poiché tale importo è superiore al limite massimo, la detrazione d’imposta si calcola su £ 2.500.000.
Detrazione d’imposta = £ 2.500.000 * 19% = £ 475.000
Chi ha diritto a detrarre il premio.
La detrazione d’imposta è riconosciuta a chi è al tempo stesso contraente ed assicurato di una polizza vita che rispetti le condizioni per la detraibilità.
La detrazione è riconosciuta al contraente anche per le polizze vita il cui assicurato sia un familiare fiscalmente a carico del contraente stesso (ad esempio coniuge privo di reddito), fermo restando il limite complessivo di £. 2.500.000.
Tassazione del capitale o della rendita assicurati e del valore di riscatto.
Si distinguono i seguenti casi:
· capitale liquidato in caso di morte dell’assicurato.
Il capitale è esente da IRPEF ed imposta sulle successioni;
· capitale liquidato alla scadenza del contratto in caso di sopravvivenza dell’assicurato.
Il capitale è soggetto a tassazione, a titolo di ritenuta definitiva, ai sensi dell’art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482; ciò implica che non sussistono obblighi di dichiarazione da parte del beneficiario.
La ritenuta viene calcolata e trattenuta direttamente dall’impresa di assicurazione applicando l’aliquota del 12,50% alla differenza fra il capitale assicurato e l’ammontare dei premi pagati. Nel caso di un contratto con durata superiore a 10 anni si ha diritto ad una riduzione dell’imposta. Tale riduzione viene calcolata riducendo l’aliquota del 12,50% nella misura del 2% per ogni anno di durata del contratto eccedente i 10 anni (se ad esempio il contratto ha avuto una durata di 20 anni, l’aliquota da applicare è del 10%, così ottenuta: 12,50%*(1-2%*(20-10))=10%).
Nel caso in cui il contratto derivi da una trasformazione, ai fini del calcolo della citata riduzione del 2%, rileva la data di conclusione della polizza originaria.
Nel caso in cui beneficiario del capitale sia un’impresa, la ritenuta del 12,50% è applicata a titolo d’acconto ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
· rendita liquidata alla scadenza del contratto in caso di sopravvivenza dell’assicurato.
La rendita è soggetta ad imposizione IRPEF limitatamente al 60% del suo ammontare e pertanto sul restante 40% del valore non viene pagata alcuna imposta.
L’impresa di assicurazione, nel momento della liquidazione, opera, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, una ritenuta a titolo d’acconto sulla rata di rendita erogata con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito di cui all’art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Pertanto il beneficiario è tenuto a dichiarare annualmente al fisco il 60% dell’importo percepito a titolo di rendita (che aumenta il reddito imponibile) e l’ammontare della ritenuta d’acconto già operata dall’impresa di assicurazione (che diminuisce il totale delle imposte da pagare);
· capitale corrisposto a seguito di riscatto.
Il riscatto è soggetto alla medesima tassazione applicata al capitale liquidato alla scadenza del contratto in caso di sopravvivenza dell’assicurato. In particolare, nel caso in cui la differenza tra il valore di riscatto e l’ammontare dei premi pagati risulti negativa o nulla non si applica alcuna ritenuta.
Inoltre, nel caso in cui il riscatto venga richiesto entro i primi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto ed il contraente abbia usufruito del beneficio fiscale sui premi pagati, l’impresa di assicurazione è tenuta ad applicare una ritenuta a titolo d’acconto sull’ammontare complessivo dei premi riscossi, con l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito di cui all’art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il contraente dovrà poi dichiarare nella propria denuncia dei redditi l’ammontare dei premi pagati sui quali l’impresa di assicurazione ha operato la ritenuta a titolo d’acconto, ciò in quanto i medesimi sono soggetti a tassazione separata.
Qualora il riscatto venga richiesto entro i primi cinque anni dalla stipulazione del contratto ed il contraente non abbia usufruito di alcun beneficio fiscale l’impresa di assicurazione è comunque tenuta all’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto sui premi che il contribuente-assicurato non ha ancora detratto dall’imposta di un determinato anno, avendo esercitato il riscatto anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi di quell’anno (risoluzione del Ministero delle Finanze prot. N. 8/672 del 15 novembre 1978).
Nel caso in cui il riscatto venga richiesto oltre i cinque anni dalla data di stipulazione del contratto oppure il contraente non abbia usufruito del beneficio fiscale non viene applicata alcuna ritenuta a titolo d’acconto sull’ammontare complessivo dei premi pagati.
Nel caso di contratti per i quali siano state emesse delle appendici la data di decorrenza del quinquennio di durata minima resta quella di stipulazione del contratto originario per l’ammontare del premio inizialmente stabilito, mentre per l’eventuale importo di premio eccedente, convenuto in sede di stipulazione dell’appendice, la data di decorrenza è quella in cui è stata stipulata l’appendice medesima (risoluzione del Ministero delle Finanze prot. N. 8/672 del 15 novembre 1978).
Per i contratti derivanti da trasformazione la data di decorrenza del quinquennio di durata minima decorre dalla data di stipula del vecchio contratto per la parte del premio annuo del nuovo contratto che corrisponde all’ammontare del premio del vecchio contratto e dalla data di stipulazione del nuovo contratto per la parte del premio annuo previsto dal nuovo contratto eccedente il premio del vecchio contratto (risoluzione del Ministero delle Finanze prot. N. 8/672 del 15 novembre 1978).
Al fine di consentire all’impresa di assicurazione di applicare la ritenuta a titolo d’acconto sui premi per i quali si è usufruito della detrazione d’imposta, è sufficiente che il contraente rilasci all’impresa una dichiarazione sottoscritta con firma non autenticata che attesti l’importo dei premi sui quali è stata calcolata la detrazione (risoluzione del Ministero delle Finanze prot. N. 1999/92548 dell’8 settembre 1999).
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web del Ministero delle Finanze (www.finanze.it).
Nuovo regime fiscale.
In attesa delle disposizioni di attuazione previste nel decreto legislativo sulla riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (d.lgs. 18 febbraio 2000, n.47), si forniscono nel seguito le prime indicazioni sul nuovo trattamento tributario dei contratti di assicurazione sulla vita.
Imposta sul premio.
L’imposta sul premio non è più applicata.
Trattamento fiscale del premio.
Si distinguono i seguenti casi:
· contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la corresponsione del capitale (rendita) assicurato al raggiungimento dell’età pensionabile (forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, art. 9-ter del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 47/2000).
I premi pagati sono deducibili entro certi limiti:
l’importo massimo deducibile annualmente non può superare il minor valore tra il 12% del reddito complessivo e £ 10 milioni (per i lavoratori dipendenti iscritti a forme pensionistiche complementari entro il 28 aprile 1993 sono previsti altri limiti indicati negli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 47/2000). Alla determinazione dell’ importo deducibile concorrono tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche complementari ed individuali, anche riferiti a persone fiscalmente a carico del contraente, con la sola esclusione dell’eventuale quota versata di trattamento di fine rapporto (TFR);
· assicurazioni di rendita vitalizia che non consentono il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione (rendite vitalizie con finalità previdenziali, definite nell’art. 47, comma 1, lettera h) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come sostituito dall’art. 13 del d.lgs. n. 47/2000).
I premi pagati non godono di alcun beneficio fiscale;
· assicurazioni per il caso di morte.
I premi pagati sono detraibili (art.13-bis, comma 1, lettera f, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come sostituita dall’art. 13 del d.lgs. n. 47/2000) secondo i seguenti limiti:
- l’importo, sul quale calcolare la detrazione d’imposta, può essere pari al massimo a £ 2.500.000 all’anno. Concorrono alla formazione di tale importo i premi pagati per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto;
- l’aliquota da applicare per il calcolo della detrazione d’imposta è pari al 19%.
La detrazione è riconosciuta al contraente per le polizze vita in cui l’assicurato è il contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico;
· contratti di assicurazione sulla vita con contenuto sostanzialmente finanziario e contratti di capitalizzazione.
I premi pagati non godono di alcun beneficio fiscale;
· contratti di assicurazione che prevedono l’assicurazione di più rischi (ad esempio assicurazioni miste).
Per ciascun rischio assicurato viene determinata, dandone evidenza in polizza, la parte di premio corrispondente al quale si applica un trattamento fiscale differenziato a seconda della categoria contrattuale di appartenenza individuabile tra quelle sopra descritte.
Tassazione del capitale o della rendita assicurati e del valore di riscatto.
Si distinguono i seguenti casi:
· contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la corresponsione del capitale (rendita) assicurato al raggiungimento dell’età pensionabile (forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, art. 9-ter del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 47/2000).
In generale le somme corrisposte sono tassate differentemente a seconda che siano erogate sotto forma di capitale o rendita:
1) il capitale, (il quale in linea di principio non può essere superiore al 50% del valore maturato a scadenza sul contratto) è soggetto a tassazione separata (art. 17-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, inserito dall’art. 10 del d.lgs. n. 47/2000).
Per la determinazione della base imponibile si distinguono due casi a seconda che il capitale da liquidare sia:
- inferiore o pari ad un terzo del valore maturato a scadenza.
La base imponibile è pari al capitale da liquidare diminuito dei premi pagati non dedotti dal contraente e dei rendimenti finanziari, maturati durante la vita del contratto, già assoggettati ad imposta da parte dell’impresa;
- superiore ad un terzo del valore maturato a scadenza.
La base imponibile corrisponde all’intero capitale da liquidare;
2) la rendita, la quale viene suddivisa in tre parti (art. 48-bis, comma 1, lettera d, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall’art. 10 del d.lgs. n. 47/2000) derivanti da:
a) i premi dedotti dal reddito. Tale parte è soggetta a tassazione progressiva;
b) i premi non dedotti dal reddito ed i rendimenti finanziari, maturati durante la vita del contratto, già assoggettati ad imposta da parte dell’impresa. Questa parte non è soggetta ad imposizione;
c) i rendimenti maturati durante il periodo d’imposta (fase di erogazione della rendita), ai quali si applica un’imposta sostitutiva del 12,50%.
In caso di decesso dell’assicurato prima dell’età pensionabile il contratto è “riscattabile” dagli eredi ed il capitale da liquidare è sottoposto a tassazione separata. La base imponibile è pari al capitale da liquidare diminuito dei premi pagati non dedotti dal contraente e dei rendimenti finanziari, maturati durante la vita del contratto, già assoggettati ad imposta da parte dell’impresa.
In caso di riscatto parziale del contratto il capitale erogato è interamente soggetto a tassazione separata, salvo conguaglio fiscale a scadenza (art. 17-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, inserito dall’art. 10 del d.lgs. n. 47/2000). Il riscatto parziale è consentito solo in alcuni casi espressamente indicati dalla legge (art. 7, comma 4, del d.lgs. 124/93), quali la necessità di far fronte a spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli;
· assicurazioni di rendita vitalizia che non consentono il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione (rendite vitalizie con finalità previdenziali, definite nell’art. 47, comma 1, lettera h) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come sostituito dall’art. 13 del d.lgs. n. 47/2000).
Ai fini della tassazione la rendita erogata viene suddivisa in due parti derivanti da:
a) i premi pagati ed i rendimenti finanziari, maturati durante la vita del contratto, già assoggettati ad imposta da parte dell’impresa. Questa parte non è soggetta ad imposizione;
b) i rendimenti maturati durante il periodo d’imposta (fase di erogazione della rendita), ai quali si applica un’imposta sostitutiva del 12,50%;
· assicurazioni per il caso di morte.
Il capitale (rendita) erogato non costituisce reddito imponibile, pertanto è esente da tassazione (art.6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
· contratti di assicurazione sulla vita con contenuto sostanzialmente finanziario e contratti di capitalizzazione.
Il capitale da liquidare costituisce reddito imponibile, soggetto ad imposta sostitutiva con un’aliquota del 12,50%, per la parte corrispondente alla differenza tra il capitale medesimo e la somma dei premi pagati, differenza alla quale deve essere applicato il cosiddetto “equalizzatore” (art. 42, comma 4, primo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall’art. 13 del d.lgs. n. 47/2000).
La rendita è invece soggetta a tassazione progressiva per il suo intero ammontare (art. 47, comma 1, lettera h, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall’art. 13 del d.lgs. n. 47/2000).
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulle modalità di applicazione della disciplina fiscale della previdenza complementare sarà opportuno far richiesta al Ministero delle Finanze (www.finanze.it).
Aspetti legali
Cessione, pegno e vincolo
Il contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando l’impresa, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del codice civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
Diritto proprio del beneficiario
Ai sensi dell’art. 1920 del codice civile il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi del contratto.
Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art.2952 del codice civile, punto 8 della circolare ISVAP n.403 del 16 marzo 2000).
Legislazione applicabile
I contratti sono regolati dalla legge italiana quando il contraente ha il proprio domicilio abituale nella Repubblica italiana. Tuttavia le parti possono convenire che la legge applicabile al contratto sia quella di un altro Stato (art. 108 del d.lgs. del 17 marzo 1995, n.174; lettera q della circolare ISVAP n.249 del 19 giugno 1995).
Lingua applicabile
I contratti debbono essere redatti in lingua italiana salvo diversa pattuizione (lettera q della circolare ISVAP n.249 del 19 giugno 1995).