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Permesso di costruire

    

 
 
Permesso di costruire ed impugnabilità dei pareri consultivi
 
 
Il Consiglio di Stato con la decisione 5488/2005 si è nuovamente pronunciato in materia di tutela del terzo nei confronti di un permesso di costruire ritenuto illegittimo perché fondato su un parere dell’A.S.L., ex art. 5 comma 3 del Testo Unico sull’Edilizia, non condivisibile.
Nella sentenza in questione i giudici di Palazzo Spada puntualizzano che gli adempimenti dei privati e gli atti delle pubbliche amministrazioni, volti ad ottenere l’abilitazione ai lavori (che è l’atto conclusivo), si inseriscono in un procedimento ed acquistano capacità lesiva esclusivamente quando il procedimento stesso si sia concluso, e ciò, “sia che l’attività edilizia si legittimi con una dichiarazione di inizio di attività e sia che sia necessario acquisire un permesso di costruire”, così che il parere dell’A.S.L. non potrebbe essere impugnato in via autonoma considerato, appunto, che si tratta di un atto incapace ex se di generare effetti lesivi contro i ricorrenti.
Secondo il C.d.S. sarebbero, invece, impugnabili i pareri di soggetti consultivi qualora cagionino l’arresto del procedimento o siano vincolanti per il provvedimento finale.
 
 
 
N. 5488/05 REG.DEC.
N: 5749 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO: 2004
 
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso in appello n.r.g. 5749/04, proposto dai sigg. Omissis ,rappresentati e difesi dall'avv. Piero Frattarelli e con lui elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A,
 
contro
 
l'Unità locale socio sanitaria – ULSS n. 22 di Bussolengo, non costituita in giudizio,
 
e nei confronti
 
del Comune di Pescantina, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Manzi e Giulio Pasquini e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato, in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5,
 
del sig. Natale Pxxx, rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Cacciavillani e Luigi Manzi e presso lo studio del secondo di essi elettivamente domiciliato, in Roma, via Confalonieri, n. 5,
 
del sig. Gino Bxxx, non costituito,
 
per la riforma
 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sez. II, n. 751/2004, pubblicata il 22 marzo 2004.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti sopra indicate;
 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Designato relatore, alla pubblica udienza del 25 febbraio 2005, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì, gli avvocati difensori Frattarelli, Manzi e Cacciavillani, come da verbale d'udienza;
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 
FATTO
 
1. Il ricorso n. 5749 del 2004 è proposto dal sig Giuseppe Pattaro e dalle altre nove persone indicate in epigrafe. È stato notificato il 3/7 giugno 2004 alle parti sopra nominate. È stato depositato il 17 giugno.
 
2. È oggetto d'impugnazione la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto n. 751/2004, pubblicata il 22 marzo 2004, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per annullamento del parere della ULSS n. 22 di Bussolengo, di data 14 novembre 2003, reso favorevolmente per la ristrutturazione e cambio del ciclo produttivo di un capannone avicolo, a determinate condizioni.
 
3. Sono dedotte censure avverso la predetta sentenza, nonché contro altri atti del novembre 2003.
 
4. Si è costituito, il 25 giugno 2004, il sig. Natale Pxxx, che sostiene, con memoria contestuale ed altra del 10 febbraio 2005, che il ricorso non è fondato.
 
5. Si è costituito, nella data del 9 luglio 2004, il comune di Pescantina, che conclude per il rigetto dell'appello, sia con memoria coeva, sia con memoria del 12 febbraio 2005.
 
6. Nella camera di consiglio del 10 agosto 2004, è stata respinta la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza.
 
7. All'udienza del 25 febbraio 2005, il ricorso è stato chiamato per la discussione e, poi, trattenuto in decisione.
 
DIRITTO
 
1. I ricorrenti in appello hanno impugnato, col ricorso introduttivo:
 
1.1. un atto – in data 14 novembre 2003 – dell'Unità locale socio-sanitaria n. 22 di Bussolengo, pronunciato con riguardo ad un progetto per “ristrutturazione e cambio del ciclo produttivo di un capannone avicolo”;
 
1.2. una dichiarazione di un agronomo, richiamata nell'atto della ULSS.
 
L'atto si esprime in senso favorevole “ai soli fini del parere previsto dall'art. 220 del T.U.L.S.S.”
 
La citata disposizione del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, stabiliva che, per le costruzioni che comunque possono influire “sulla salubrità delle case esistenti” si acquisisse il “parere dell'ufficiale sanitario” – oggi, perciò, del corrispondente ufficio dell'unità sanitaria locale. La stessa disposizione è stata abrogata dall'art. 136, comma 2, lett. a, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, giacché sostituita dall'art. 24 dello stesso d.p.r. che regola il rilascio del certificato di agibilità, da parte di uffici comunali. L'art. 5, comma 3, lett. a, del d.p.r. in esame prescrive che permesso di costruire o certificato di agibilità siano rilasciati previo “ parere dell'A.S.L., nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione”, vale a dire quando la verifica sulla conformità dei lavori alle norme igienico-sanitarie “non comporti valutazioni tecnico-discrezionali”. Tutto ciò significa che, indipendentemente dalla norma citata dalla ULSS, sul progetto di ristrutturazione del capannone l'azienda sanitaria doveva esprimere un parere al Comune, ai fini del permesso di costruire o di altro provvedimento che questa seconda amministrazione doveva assumere sul progetto dell'avicoltore.
 
2, La sentenza impugnata ha statuito l'inammissibilità del ricorso, perché “prodotto avverso atti infraprocedimentali non autonomamente impugnabili”.
 
3. Con l'appello in esame gli originari ricorrenti sostengono che si tratta di atti autonomamente impugnabili e lesivi, perché incidono sulle distanze che gli allevamenti avicoli devono avere dalle residenze civili. Il parere della Ulss ha una sua “autonomia strutturale e funzionale” ed è “di per sé lesivo”.
 
4. Il motivo non ha pregio.
 
Quelle del ricorso sono affermazioni indimostrate e prive di giuridico sostegno. Sia che l'attività edilizia si legittimi con una dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.), sia che sia necessario acquisire un permesso di costruire , gli adempimenti dei privati e gli atti delle amministrazioni pubbliche, che portano all'atto conclusivo di abilitazione ai lavori, si inscrivono all'interno di un procedimento ed assumono forza lesiva soltanto con la definizione di questo. Sono chiara indicazione di questa precisazione l'art. 20 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, che disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire , e l'art. 23, che disciplina la “denuncia di inizio attività”, con i possibili interventi della pubblica autorità (comma 6).
 
5. Le attività di organi o soggetti consultivi si innestano nel procedimento. Essi possono lesivi soltanto quando abbiano effetto di arresto del procedimento o abbiano effetto vincolante per il provvedimento finale, e sempre che l'amministrazione sia tenuta ad assumere, in ogni caso, una decisione. Questi effetti non si producono a seguito dell'esaminato avviso consultivo.
 
6. Ne segue che il parere espresso dalla ULSS è stato esattamente definito dal primo giudice come atto incapace di produrre effetti lesivi nei riguardi dei ricorrenti, che hanno interesse a far dichiarare non legittima l'iniziativa edilizia della controparte privata.
 
7. Ne segue anche che, confermata la dichiarazione di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, non possono essere prese in esame critiche esposte nei confronti di altri atti, indipendentemente dalla loro qualificazione, sui quali si sofferma il ricorso in appello.
 
8. Le spese seguono la soccombenza, come già disposto in primo grado. Se ne fa liquidazione in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello n. 5749 del 2004.
 
Condanna le parti soccombenti, in solido, al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi cinquemila euro, da suddividere, in misura eguale, fra le due parti resistenti.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 25 febbraio 2005, con l'intervento dei Signori:
 
 
 
 
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