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Oneri concessori

    

 
 
Oneri concessori, qualifica di imprenditore agricolo e concreta destinazione d’uso
 
Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, hanno ribadito che, indubbiamente, il beneficio previsto dall’art. 9 della L. n. 10/1977 non è automaticamente estendibile a favore di qualunque subentrante essendo, invece, onere dell’amministrazione procedente assicurarsi sempre che il richiedente la voltura abbia tutti i requisiti (sostanziali e formali)richiesti dalla legge per poter fruire del beneficio.
Più specificamente, secondo i giudici di Palazzo Spada, la mera volturazione di un assenso edilizio in origine rilasciato per la costruzione di una casa rurale con annessi rustici, non impedisce all’amministrazione di chiedere i relativi oneri concessori. Per contro, proprio la circostanza che il ricorrente difettasse, all’epoca della voltura, della qualità di imprenditore agricolo, comporta l’assoluta legittimità della pretesa comunale degli oneri concessori, senza che abbiano alcuna importanza le vicende in merito alla concreta destinazione d’uso successivamente data al fabbricato.
In definitiva, la mancanza della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale in capo ai soggetti richiedenti la voltura della concessione edilizia, comporta la legittimità della richiesta di oneri concessori da parte dell’Amministrazione Comunale concedente, a nulla rilevando le vicende connesse alla destinazione d’uso successivamente data al fabbricato, nel caso in cui  manchi il formale titolo necessario all’esenzione.
 
 
 
Consiglio di Stato
 
Sezione V
 
Sentenza 11 gennaio 2006 n. 31
 
 
FATTO E DIRITTO
 
1. Viene in decisione l’appello interposto dalla signora B. avverso la sentenza con cui il T.a.r. del Friuli Venezia Giulia ebbe a respingere il ricorso, promosso in prime cure dall’odierna appellante, onde ottenere l’annullamento dell’atto sindacale, datato 6.6.1988, recante l’ingiunzione al pagamento di lire 27.226.375 a titolo di contributi relativi alla concessione edilizia n. 130/88.
 
2. Nel grado di giudizio così promosso si è costituito il Comune di Chions, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del Comitato di gestione del canile e la tardività del primitivo ricorso e concludendo nel merito, previa contestazione di tutte le deduzioni avversarie, per l’integrale conferma della sentenza appellata.
 
3. All’udienza del 1°.6.2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
 
4. Per un migliore inquadramento della controversia sulla quale si è innestato il presente giudizio, giova premettere alla successiva esposizione una succinta ricostruzione dei fatti della causa.
 
4.1. Nel 1980 il Comune di Chions rilasciò all’Azienda agricola "La Baidessa" una concessione edilizia (n. 1166 prot.) per la costruzione di un fabbricato ad uso di abitazione rurale con annessi rustici.
 
4.2. L’anno successivo la predetta concessionaria cedette il terreno oggetto dell’assenso edilizio all’Azienda agricola "I Pioppi", di cui era all’epoca titolare certo signor Pier Domenico Stefanutto.
 
4.3. Nel mese di novembre dell’anno 1981 l’Azienda presentò un progetto di variante all’originaria concessione, che venne assentito con atto n. 4051/82.
 
4.4. Entrambe le concessioni sunnominate vennero rilasciate ai sensi dell’art. 9 della L. n. 10/1977, ossia con esenzione dal pagamento degli oneri in ragione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale posseduta dai richiedenti.
 
4.5. Nel mese di settembre dell’anno 1987 i signori Piero Cerreti-Quara ed Aurora B., odierna appellante, acquistarono l’Azienda agricola "I Pioppi" ed il mese successivo chiesero al Comune di Chions la voltura a loro nome degli assensi edilizi già rilasciati.
 
4.6. L’amministrazione civica riscontrò favorevolmente l’istanza di volturazione e tuttavia rappresentò agli istanti, con provvedimento del 7.12.1987, la necessità di versare gli oneri di urbanizzazione ed il contributo relativo al costo di costruzione, non essendo stato allegato il possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.
 
4.7. I richiedenti ottennero e ritirarono la c.e. n. 130/1988 e però non provvidero a corrispondere il contributo; perdurando l’inadempimento, il Comune di Chions ingiunse all’Azienda appellata il pagamento dell’importo sopra indicato.
 
4.8. Contro quest’ultimo provvedimento, datato 6.6.1988, la signora B. insorse avanti al T.a.r. del Friuli Venezia Giulia, dolendosi, tra l’altro, della mancata considerazione della causa di esonero dal versamento del contributo rappresentata dalla destinazione dell’edificio a ricovero di randagi e, dunque, a fini di interesse generale.
 
4.9. Il Tribunale adito, dopo aver dichiarato inammissibili le lagnanze non notificate all’amministrazione resistente, respinse il ricorso.
 
5. Avverso la decisione del T.a.r. è insorta in seconde cure la signora B..
 
L’appellante ha dedotto che il fabbricato in questione non venne mai utilizzato per abitazione, in quanto da sempre concesso in comodato gratuito al Comitato di gestione del canile, associazione zoofila senza scopo di lucro, statutariamente investita di compiti di prevenzione dal randagismo ed all’uopo convenzionata con strutture pubbliche per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alla L.S. n. 281/1991 e della L.R. n. 39/1990; sia l’amministrazione sia il primo giudice avrebbero quindi ingiustamente disconosciuto l’esistenza di un valido titolo giustificativo dell’invocata esenzione dal pagamento degli oneri concessori.
 
6. L’appello è infondato e merita completa reiezione.
 
7. In via preliminare va disattesa l’istanza di riunione formulata dalla signora B. con la memoria del 19.6.2005, considerato che la contemporanea pendenza di un secondo appello, allibrato al r.g. col n. 1692/2001 e diretto contro una diversa sentenza del T.a.r. del Friuli Venezia Giulia (anch’essa di rigetto di un ricorso mirante ad ottenere l’annullamento di ulteriori ingiunzioni comunali), non integra un’ipotesi di riunione obbligatoria ai sensi dell’art. 335 c.p.c.; il Collegio, stante la risalente instaurazione del giudizio avanti al Consiglio di Stato, ritiene piuttosto opportuno prediligere le contrapposte esigenze di rapida definizione del processo.
 
8. La manifesta infondatezza dell’impugnazione consente poi di soprassedere in ordine all’esame delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Chions.
 
8.1. Dalla lettura degli atti di causa si evince infatti che il provvedimento impugnato in primo grado é correlato alla c.e. n. 130 /1988, ossia trova titolo nella volturazione di un assenso edilizio, originariamente rilasciato ad imprenditore agricolo per la costruzione di una casa rurale con annessi rustici. Il difetto di tale qualità soggettiva in capo alla ricorrente all’epoca della voltura rende pienamente legittima la pretesa comunale in ordine agli oneri concessori, a nulla rilevando le vicende relative alla concreta destinazione d’uso in seguito impressa al fabbricato (a prescindere dal fatto che la realizzazione del canile appare finanche riconducibile a differenti assensi edilizi, rilasciati per l’esecuzione di opere diverse dall’abitazione rurale).
 
8.2. A fronte di siffatta inconfutabile evidenza, già messa in luce dal T.a.r., s’infrangono tutti gli argomenti difensivi contrari, imperniati sulla valorizzazione delle finalità d’interesse generale perseguite dal Comitato di gestione del canile.
 
Le difese spiegate dalla ricorrente si palesano mal calibrate rispetto al reale oggetto del contendere: non è infatti in contestazione la meritoria opera di prevenzione del randagismo svolta dall’associazione ridetta; piuttosto il Comune ha correttamente ritenuto che l’attività svolta dal Comitato, mero comodatario dell’immobile in discorso e dunque estraneo al rapporto paritetico dedotto in contenzioso, non potesse ridondare in vantaggio dell’appellante, subentrata nella concessione rilasciata gratuitamente senza tuttavia possedere il titolo che in passato aveva giustificato l’esenzione dal versamento. Non è dubbio, invero, che il beneficio a suo tempo previsto dall’art. 9 della L. n. 10/1977 non si estendesse automaticamente in favore di qualunque subentrante, dovendo invece l’amministrazione procedente sempre verificare che il richiedente la voltura fosse effettivamente in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
 
9. In definitiva, la sentenza appellata si presenta immune dai vizi denunciati.
 
10. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello indicato in epigrafe.
 
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 1°.7.2005, con l'intervento dei magistrati:
 
 
 
 
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