Obbligo di motivazione e atti amministrativi di ritiro
L’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone che l’obbligo della motivazione vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi.
In particolare, il Consiglio di Stato con la sentenza n.5479 del 11.10.2005, ha precisato che deve essere motivato ogni atto di c.d. "ritiro", indipendentemente dal fatto che esso si risolva in un annullamento per motivi di legittimità, o in una rimozione per motivi di rimeditata opportunità.
Infatti, la giurisprudenza ha più volte sostenuto che, dovendo l’amministrazione perseguire il pubblico interesse, conseguentemente nella motivazione dei relativi atti devono esporsi precisamente le ragioni per cui si ritiene, appunto, che l’interesse pubblico deve imporsi sul contrapposto o sui contrapposti interessi privati. Nel caso in cui questi siano da tempo individuati come meritevoli di un intervento della P.A., il principio di "non contraddizione" detta una più rigorosa esigenza di esplicazione dei motivi per cui l’interesse pubblico deve prevalere sugli assodati interessi del singolo.
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE QUINTA
SENTENZA 11 ottobre 2005 n. 5479
FATTO E DIRITTO
1. Con atto notificato il 18 gennaio 1996, l’attuale appellato, sig. E.B., ha chiesto l’annullamento della deliberazione n. 1086, in data 8 novembre 1995, del commissario straordinario del Comune di Torre Annunziata, recante la revoca dei provvedimenti sindacali 27 settembre 1986, n. 39 Ris. e 10 ottobre 1987, n. 70.
I due atti revocati disponevano che il sig. B., vigile urbano alle dipendenze del Comune, occupasse l’alloggio, e svolgesse al contempo le funzioni, di custode di un istituto scolastico, sede del 3° circolo didattico.
Successivamente, con o.s. del 4 novembre 1990, n. 211, era stabilito che l’interessato rientrasse presso il settore di appartenenza a svolgere le mansioni proprie, con prosecuzione anche di quelle di custodia.
L’impugnato provvedimento del 1995 ha disposto, perciò, in sostanza, la restituzione dell’alloggio.
2. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha annullato, con la ora appellata sentenza n. 542 del 1996, l’atto di rilascio dell’alloggio.
Il primo giudice ha posto in rilievo l’omissione di "alcun esame sulla permanenza o meno dei presupposti dell’emissione dei provvedimenti da revocare" e, perciò, dell’interesse pubblico concretamente perseguito, essendosi il Comune limitato "ad una generica affermazione circa la necessità di ripristino della legalità", per quel che riguarda le funzioni connesse al profilo professionale rivestito dal vigile.
3. Con l’appello, tempestivamente notificato e depositato, il Comune sostiene:
3.1. che la revoca discende sia dall’obbligo di ristabilire la legalità violata,
sia dall’esigenza "di assicurare al servizio della vigilanza urbana l’apporto più concreto, legittimo ed utilitaristicamente apprezzabile" del ricorrente. La violazione di legge, nell’assegnare i dipendenti a funzioni diverse dal proprio profilo professionale, rende inutile ogni altra motivazione;
3.2. che il difetto d’istruttoria, affermato dal primo giudice, "non ha senso", quando il pubblico interesse viene fatto coincidere con quello del ricorrente.
4. L’appello non si mostra meritevole di adesione.
L’obbligo della motivazione, vale a dire dell’esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono addotti a fondamento delle misure della P.A., vige , salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi. In tal senso dispone l’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha codificato un costante giurisprudenza precedente.
In particolare, deve essere motivato ogni atto di c.d. "ritiro", consista esso in un annullamento, per motivi di legittimità, coesistenti o sopraggiunti, o in una rimozione (revoca o altra formula indicativa equivalente) per motivi di rimeditata opportunità. E, poiché, l’amministrazione deve perseguire il pubblico interesse, è stato ripetutamente e giustificatamente affermato dalla giurisprudenza che, nella motivazione, vanno esternate le puntuali ragioni per le quali si stabilisce che l’interesse pubblico, appunto, deve prevalere sul contrapposto o sui contrapposti interessi privati. Quando questi siano da tempo riconosciuti meritevoli di un intervento della P.A., il principio di "non contraddizione" detta una più stringente esigenza di esplicazione delle ragioni per le quali l’interesse pubblico – miri esso al ripristino della legalità o a fini più adeguati ed opportuni di quelli in precedenza valutati – deve prevalere sui consolidati interessi del singolo.
Nella specie, nulla di ciò si desume dalla motivazione del provvedimento impugnato.
Non può, certo, valere, da sola, l’esigenza di ripristino della legittimità violata, che è sostenuta dalla difesa dell’amministrazione, ma non è affatto adombrata nel provvedimento, se non come unica ragione della misura adottata. Ed è insufficiente, in definitiva, questa ragione esplicitata di riportare l’interessato all’esclusivo svolgimento di mansioni di vigile urbano. Non v’è alcuna considerazione del fatto, che sicuramente deve essere invece valutato, che da oltre nove anni (settembre 1986 – novembre 1995) il vigile urbano fruiva dell’alloggio, con contemporaneo svolgimento dell’incarico di custode (non di bidello) e delle mansioni nell’ambito del corpo di appartenenza, come da provvedimento del novembre 1990 (conf., per un provvedimento, emanato ad anni di distanza, di rimozione di una precedente determinazione ampliativa della sfera giuridica di un privato, in ordine all’esigenza di recare puntuali precisazioni in merito all’interesse pubblico, in concreto tutelato, che vadano al di là del mero ripristino della legalità e con riguardo al pregiudizio che, a causa dell’affidamento ingenerato, sia in grado di produrre nella sfera del singolo: V Sez. 19 febbraio 2003, n. 899).
Ne segue che esattamente il primo giudice ha affermato che, accanto al difetto di motivazione, è emersa una carente istruttoria sugli elementi da apprezzare in ordine al compresente interesse del privato, da tempo riconosciuto.
5. Con la reiezione dell’appello, non si deve far luogo a pronunzia sulle spese, perché la parte privata, in favore della quale va confermata la sentenza impugnata, non si è costituita in questo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l’appello n. 2161 del 1997.
Nulla per le spese
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 15 marzo 2005, con l'intervento dei Signori: