Concessione di beni demaniali: i poteri del privato e il contratto collegato
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n.5473 del 10.10.2005, affronta tre peculiari aspetti dell’attività concessoria della P.A.: la natura dei poteri “concessi” al privato, il valore giuridico delle concessioni di aree demaniali, il collegamento tra concessione e contratto ad essa accessivo.
Innanzitutto viene ribadita la consolidata posizione giurisprudenziale circa la natura dei poteri concessi dalla P.A. al privato concessionario: un soggetto, al quale la P.A. abbia dato una concessione, acquista la natura di sostituto di quella pubblica amministrazione e, in relazione ai poteri pubblici conferitegli in ragione della concessione, è esso stesso pubblica amministrazione.
Di conseguenza, per tutta la durata, il privato concessionario acquista la natura propria di un soggetto sostituto della pubblica amministrazione.
La seconda quaestio discussa è quella relativa alla concessione di aree demaniali: nel caso in cui il privato sia destinatario di un provvedimento concessorio di oggetti demaniali, il trasferimento di tali oggetti al privato non è un “quid minoris” rispetto ai trasferimenti concernenti altre tipologie di concessioni.
Ed invero, la concessione è contraddistinta dal trasferimento di poteri pubblici da un ente pubblico ad un soggetto privato, anche ove questo trasferimento abbia per oggetto beni demaniali, visto che, comunque, si verifica un passaggio dal pubblico al privato di tutto quanto era a disposizione dei pubblici poteri, senza che si possano individuare, in tali casi, considerevoli diversità rispetto ad altre concessioni.
Per concludere, in merito al rapporto tra il provvedimento concessorio e il c.d. contratto ad esso accessivo, il C.d.S. spiega che, anche ove il contratto venga concluso prima della concessione, esso non può però considerarsi autonomo rispetto all’attività di concessione, purché, sia chiaro, sia stato stipulato in relazione all’espletamento della stessa.
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE QUARTA
DECISIONE 10 OTTOBRE 2005 N. 5473
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello proposto da
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI
C O N T R O
C. A.,
PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I, n. 6569 del 6 luglio 2004.
F A T T O
Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato una delibera dello stesso organo di autogoverno che negava all’appellato, cons. A. C., l’autorizzazione ad assumere la presidenza di un collegio arbitrale per una controversia insorta tra un soggetto privato ed altro soggetto, concessionario della Capitaneria di porto di C.xxxxx, ritenendola errata per le seguenti considerazioni di diritto:
- Se pure è vero che il soggetto privato che assume la qualità di concessionario della pubblica amministrazione è da qualificarsi normalmente esso stesso pubblica amministrazione, nel caso di specie deve rilevarsi che ciò non è in quanto il contratto da cui è scaturita la controversia arbitrale è stato sottoscritto prima dell’emanazione provvedimento di concessione da parte della pubblica amministrazione concedente (rispettivamente il 28 giugno 2001 e il 28 settembre 2001); oltre al fatto che nella specie si tratta della concessione di un’area demaniale per la costruzione e la gestione di un porto turistico, in cui la traslazione dei poteri pubblici dal concedente al concessionario è limitata, mentre non assume rilievo qualificato il fatto che l’opera sia finanziata con fondi europei.
Il soggetto appellato si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e controdeducendo a tutte le censure dell’appello; in particolare, per quanto concerne la circostanza che la concessione sia successiva alla stipulazione del contratto che ha dato origine alla controversia, rileva il soggetto appellato che comunque il contratto era stato stipulato in vista della concessione e a causa dei lavori che da essa derivavano.
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 5 luglio 2005.
D I R I T T O
L’appello non è fondato.
E’, infatti, “ius receptum” il fatto che un soggetto, attributario di una concessione da parte di una pubblica amministrazione, assume la natura di sostituto di quella pubblica amministrazione e, relativamente ai poteri pubblici trasferitigli in forza del provvedimento concessorio, è esso stesso pubblica amministrazione.
Ora, nella specie, la _S.p.A. risulta concessionaria per la costruzione e la gestione di un porto turistico, ciò che val dire che la stessa si sostituisce alla pubblica amministrazione, dapprima, nell’esecuzione dell’opera pubblica (banchine portuali ed attrezzature complementari) e, successivamente, nella tenuta della gestione dell’opera stessa, esigendo canoni e regolamentando l’utilizzazione delle strutture, per cui è fuori discussione che la stessa società, fin tanto che dura la concessione, ha la natura specifica di un soggetto sostituto della pubblica amministrazione.
Non facilmente comprensibile è, poi, la considerazione formulata dall’Amministrazione appellante in ordine al fatto che, trattandosi di un trasferimento di oggetti demaniali, il trasferimento stesso sarebbe in un certo qual modo più limitato rispetto ad altri trasferimenti.
Infatti, la concessione, come si è già detto in precedenza, è caratterizzata dal trasferimento da un ente pubblico ad un soggetto privato di poteri pubblici, vale a dire di quelle particolari situazioni soggettive capaci di determinare atti unilaterali di carattere imperativo, per cui quando questo trasferimento riguarda altresì beni demaniali, esso determina il passaggio dal pubblico al privato esattamente di quanto era a disposizione dei pubblici poteri, senza che possa determinarsi un “quid minoris” rispetto ad altre concessioni.
Relativamente, poi, alla considerazione che il contratto, in ordine alla cui mancata corretta esecuzione è sorto il contenzioso arbitrale, è stato stipulato prima del rilascio della concessione, la vicenda appare irrilevante, in quanto il contratto stesso non è un contratto autonomo rispetto all’attività di concessione, ma concerne specificamente la stessa, nel senso che è stato posto in essere per l’acquisizione di elementi che dovevano servire per l’espletamento della concessione, per cui il contratto medesimo va considerato come collegato con la concessione.
L’appello, in considerazione di quanto prima esplicitato, va così respinto.
Le spese di giudizio del secondo grado, tuttavia, sussistendo all’uopo giusti motivi, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
Spese del secondo grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 5 luglio 2005.