Bando di gara: legittima la clausola che prevede l'invio delle offerte solo per posta
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3775 del 12 luglio 2005, ha ritenuto che debba considerarsi legittima la clausola di un bando di gara che disponga la trasmissione dell’offerta a mezzo del solo servizio postale.
Tuttavia, i giudici hanno puntualizzato che la suddetta clausola non è di per sé immediatamente lesiva, né può considerarsi particolarmente vessatorio, discriminatorio o costoso, l’onere formale che quella clausola impone ai concorrenti considerato che, in realtà, il ricorso a tale tipo di clausole si connette ad una prassi molto estesa e assolutamente attendibile.
N. 3775/05 REG.DEC.
N. 8354 REG.RIC.
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8354 del 2003 proposto dal sig. Mario P., rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Medina, con domicilio eletto in Roma, Via Paisiello n. 55, presso lo studio dell’avv. prof. Franco Gaetano Scoca,
contro
il dott. Nicola Grasso, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Aldo Loiodice e Raffaele Izzo, con domicilio eletto in Roma, Via Ombrone n. 12 pal. b, presso lo studio del secondo,
e nei confronti
dell’I.P.A.B. - Casa di Riposo “Vittorio Emanuele” di Bari, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto in Roma, Corso Trieste n. 88, presso lo studio dell’avv. prof. Giorgio Recchia,
per l’annullamento e la riforma
della sentenza n. 2756 in data 3 luglio 2003 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Sezione I;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del dott. Nicola Grasso e dell’I.P.A.B. - Casa di Riposo “Vittorio Emanuele” di Bari;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Uditi alla pubblica udienza del 15 febbraio 2005 l’avv. Medina, l’avv. Pappalepore su delega dell’avv. Loiodice, e l’avv. Rodio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Sezione I, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale appellato per ottenere l’annullamento: a) della deliberazione n. 25 del 10 marzo 2003 del consiglio di amministrazione dell’I.P.A.B. - Casa di riposo “Vittorio Emanuele II”, recante aggiudicazione definitiva in favore del sig. P. della vendita di un appartamento in Bari; b) del presupposto verbale di gara datato 11 febbraio 2003, nella parte in cui ritiene valida l’offerta del sig. P. nonché, nella parte in cui dichiara la provvisoria aggiudicazione della compravendita in suo favore.
Nella stessa sentenza si respinge il ricorso incidentale proposto dall’odierno appellante avverso: a) la deliberazione n. 60 del 10 dicembre 2002 della Casa di riposo, recante l’approvazione dell’avviso pubblico di vendita, nella parte in cui ha previsto che “l’offerta dovrà pervenire entro l’ora ed il giorno stabilito esclusivamente a mezzo del servizio postale in plico assicurato o raccomandato A.R.”; b) la citata deliberazione n. 25 del 10 marzo 2003, nella parte in cui ha ritenuto regolare l’offerta presentata dal dott. Grasso, ed il menzionato presupposto verbale di gara.
L’appellante ripropone, sostanzialmente, gli argomenti addotti in sua difesa in primo grado e contesta le ragioni sulle quali la sentenza si fonda; della quale chiede l’annullamento, con ogni ulteriore effetto di legge, anche in ordine alle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per resistere si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione resistente ed il dott. Grasso, i quali hanno controdedotto, concludendo per la reiezione del gravame perché infondato; vinte le spese di giudizio.
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 15 febbraio 2005, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
La controversia in esame riguarda la procedura di vendita di un’unità immobiliare da parte dell’Amministrazione resistente e, in particolare, la portata della clausola dell’avviso di vendita, che ha prescritto che “l’offerta …dovrà pervenire entro l’ora ed il giorno stabilito esclusivamente a mezzo del servizio postale in plico assicurato o raccomandato A.R. …”.
In proposito, non v’è motivo per discostarsi dall’orientamento espresso da questa Sezione con la decisione 13 gennaio 2005 n. 82, alla stregua del quale emerge la sostanziale infondatezza della doglianza rivolta avverso l’interpretazione che di tale clausola ha dato il giudice di primo grado giungendo a ritenere illegittima l’ammissione dell’offerta fatta pervenire dall’appellante tramite corriere privato.
La decisione citata, infatti, chiarisce che, secondo la normativa vigente, l’invio dei plichi raccomandati attinenti le procedure riguardanti l’attività della pubblica Amministrazione in generale e, in particolare, le procedure ad evidenza pubblica è riservato al servizio fornito dalla Poste Italiane s.p.a., con esclusione di qualsiasi altro servizio gestito da soggetti diversi. Onde la prescrizione di un bando di gara che prevede la presentazione dell’offerta esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale non può che essere interpretata nel senso che devono essere ammesse in gara solo le offerte pervenute tramite la Poste Italiane s.p.a.; assumendo valore meramente rafforzativo del precetto l’eventuale espressa sanzione di esclusione in caso di inosservanza.
L’appellante, tuttavia, si duole della reiezione del ricorso incidentale da lui proposto contro la deliberazione di approvazione dell’avviso di vendita nella parte in cui stabilisce la riferita modalità di presentazione dell’offerta.
Sostiene l’interessato che, nella specie, non sussiste il presupposto, a cui la giurisprudenza subordina la legittima imposizione della modalità suddetta, costituito da un termine congruo per la presentazione dell’offerta. Nella clausola impugnata, invero, il termine assegnato era insufficiente, in concreto, a consentire l’inoltro dell’offerta tramite il solo servizio postale gestito da Poste Italiane s.p.a. e con l’osservanza di tutte le altre prescrizioni, tra le quali in particolare quella dell’allegazione della “dichiarazione di aver preso visione dello stato dei luoghi e della reale consistenza” dell’immobile “e di volerlo acquistare nello stato di fatto e di diritto in cui … si trova”. Ciò perché, per le resistenze frapposte dalla conduttrice dell’appartamento in questione, la possibilità di prenderne visione, in realtà, gli è stata assicurata soltanto due giorni prima della scadenza del termine. Né la circostanza, addotta dal Tribunale per respingere il motivo di censura, che altri sette aspiranti acquirenti abbiano rispettato il termine può ritenersi risolutiva, non essendo di per sé idonea a comprovare che essi abbiano effettivamente preso visione dell’appartamento e, in particolare, che lo abbiano fatto in pendenza del termine.
Della doglianza incidentale ora esposta le parti resistenti eccepiscono la tardività, sul rilievo che l’avviso di vendita è stato pubblicato in data 20 gennaio 2003 mentre il ricorso incidentale, sebbene rivolto contro una clausola immediatamente lesiva, è stato notificato solo in data 3 giugno 2003 e pertanto ben oltre i sessanta giorni di legge.
L’eccezione, però, va disattesa. La clausola in argomento, invero, di per sé non è immediatamente lesiva, né l’onere formale da essa imposto ai concorrenti risulta particolarmente vessatorio, costoso, discriminatorio o di difficile attuazione, ma si connette ad una prassi diffusissima, ragionevole e perfettamente attendibile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 2005 n. 82 cit.). È nel concreto svolgimento della procedura in esame che la clausola si è rivelata lesiva. I fatti denunciati dall’appellante, pacifici in causa, dimostrano che l’Amministrazione appaltante non è stata in grado di assicurare la fruizione dell’intero termine in astratto concesso ai concorrenti per formulare e presentare l’offerta, corredata dai prescritti adempimenti; così facendo venir meno la stessa congruità del termine.
Sotto questo profilo l’appello deve ritenersi fondato e, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso incidentale di primo grado e, per l’effetto, il ripetuto avviso di vendita va annullato nella parte con detto mezzo impugnata.
Il conseguente travolgimento di tutti i successivi atti del procedimento concorsuale - che l’Amministrazione provvederà a rinnovare dopo aver emendato in tale parte il bando, statuendo modalità di presentazione dell’offerta adeguate alla peculiarità della gara - fa venir meno ogni interesse alla decisione sul ricorso principale, il quale, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso incidentale di primo grado e per l’effetto annulla, nei limiti di cui in motivazione, l’avviso di vendita con esso impugnato; dichiara inammissibile il ricorso principale.
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2005 con l'intervento dei Signori:
Sergio Santoro Presidente