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Protocollo di Helsinki 1985 - Inquinamento ed emissioni

Protocollo di Helsinki

LEGGE 27 ottobre 1988, n. 487 - Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza relativo alla riduzione di emissione di zolfo o dei suoi flussi oltre confine di almeno il 30 per cento, adottato a Helsinki l'8 luglio 1985.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza, relativo alla riduzione di emissione di zolfo o dei suoi flussi oltre confine di almeno il 30 per cento, fatto a Helsinki l'8 luglio 1985.

Art. 2

in vigore dal: 17 -11-1988

1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 del protocollo stesso.

Art. 3

in vigore dal: 17 -11-1988

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', saranno emanate le direttive generali ed i criteri da adottarsi per il perseguimento degli obiettivi individuati dal protocollo di cui all'articolo 1.

Art. 4

in vigore dal: 17 -11-1988

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 27 ottobre 1988

Allegato

 

PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LE FRONTIERE A LUNGA DISTANZA RELATIVO ALLA RIDUZIONE DI ALMENO IL 30%, DELLE EMISSIONI DI ZOLFO O DEI LORO FLUSSI ATTRAVERSO LE FRONTIERE.

Le Parti, decise a dare effetto alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza; temendo che le attuali emissioni di inquinanti atmosferici provochino estesi danni nelle regioni esposte d'Europa e d'America del Nord, a riserve naturali d'importanza vitale per l'ambiente e l'economia, quali le foreste, il suolo e le acque, nonche' ai materiali (ivi compresi i monumenti storici), e possano avere, in alcune circostanze, effetti dannosi per la salute dell'uomo; consapevoli che le principali fonti d'inquinamento atmosferico che contribuiscono all'acidificazione dell'ambiente sono: la combustione di combustibili fossili per la produzione di energia, ed i principali processi tecnologici in vari settori industriali, nonche' i trasporti che causano l'emissione di diossidio di zolfo, di ossidi di azoto e di altri inquinanti; considerando che un'elevata priorita' dovrebbe essere concessa alla riduzione delle emissioni di zolfo in modo da ottenere effetti positivi per l'ambiente, per la situazione economica nel suo insieme e per la salute dell'uomo; ricordando la decisione adottata dalla Comissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa (CEE), nella sua trentanovesima sessione, intensa a sottolineare l'urgenza di raddoppiare gli sforzi per riuscire a coordinare le strategie e le politiche nazionali nell'ambito dela CEE, per ridurre effettivamente le emissioni di zolfo a livello nazionale; ricordando che l'Organo esecutivo della Convenzione ha riconosciuto nella sua prima sessione la necessita' di diminuire effettivamente le emissioni annue totali dei composti solforosi e dei loro flussi attraverso le frontiere entro il 1993-1995, avvalendosi dei livelli del 1980 come base di calcolo; ricordando che la Conferenza multilaterale sulle cause e la prevenzione dei danni causati alle foreste e all'acqua dall'inquinamento atmosferico in Europa (Monaco, 24-27 giugno 1984), aveva chiesto all'Organo esecutivo della Convenzione di adottare, con assoluta priorita', una proposta in vista di un accordo speciale volto a ridurre le emissioni nazionali annue di zolfo o i loro flussi attraverso le frontiere, al piu' tardi entro il 1993; notando che un certo numero di parti contraenti alla Convenzione hanno deciso di attuare riduzioni di almeno il 30% delle loro emissioni nazionali annue di zolfo o dei loro flussi attraverso le frontiere il piu' presto possibile ed al piu' tardi entro il 1993, avvalendosi dei livelli del 1980, come base per il calcolo delle riduzioni; riconoscendo, d'altronde, che alcune Parti contraenti alla Convenzione, ancorche' non abbiano firmato il presente Protocollo al momento della sua apertura alla firma, contribuiranno tuttavia in maniera rilevante alla riduzione dell'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere, o proseguiranno i loro sforzi volti al controllo delle emissioni di zolfo, come indicato nel documento allegato al rapporto dell'Organo esecutivo relativo alla sua terza sessione; hanno convenuto quanto segue:

Articolo primo

Definizione

Ai fini del presente Protocollo, 1. Per "Convenzione" si intende la Convenzione all'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979;

2. Per "EMEP" s'intende il Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa;

3. Per "Organo esecutivo", si intende l'Organo esecutivo della Convenzione, costituito si sensi del paragrafo 1 dell'Art. 10 della Convenzione;

4. Per "Zona geografica delle attivita' dell'EMEP", si intende la zona definita al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo al finanziamento a lunga scandenza del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984;

5. Per "Parti", tranne indicazioni contrarie nel testo, si intendono le Parti al resente Protocollo.

Articolo 2

Disposizioni di base

Le Parti ridurranno di almeno il 30% le loro emissioni nazionali annue di zolfo o i loro flussi attraverso le frontiere, il piu' presto possibile ed al piu' tardi entro il 1993, adottando i livelli del 1980, come base per il calcolo delle riduzioni.

Articolo 3

Riduzioni supplementari

Le Parti riconoscono la necessita', per ciascuna di loro, di esaminare a livello nazionale il bisogno di riduzioni supplementari, superiori a quelle menzionate all'art. 2, delle emissioni di zolfo o dei loro flussi attraverso le frontiere, qualora cio' sia richiesto dalla situazione ambientale.

Articolo 4

Rapporti relativi alle emissioni annue Ogni Parte informera' annualmente l'Organo esecutivo del livello delle proprie emissioni annue di zolfo, e su quale base esso sia stato calcolato.

Articolo 5

Rilevazione dei flussi attraverso le frontiere

L'EMEP fornira' all'Organo esecutivo, in tempo utile, prima delle sue riunioni annue, le rilevazioni effettuate mediante modelli appropriati, dei quantitativi di zolfo, dei flussi attraverso le frontiere e dalle ricadute dei composti solforosi relative all'anno precedente, nella zona geogafica delle attivita' dell'EMEP. Nelle regioni al di fuori della zona delle attivita' dell'EMEP, vengono utilizzati modelli adeguati alle particolari circostanze.

Articolo 6

Programmi, politiche e strategie nazionali

Le Parti definiranno senza indugio, nell'ambito della Convenzione, i programmi, le politiche e le strategie nazionali che consentano di ridurre, di almeno il 30%, le emissioni di zolfo o i loro flussi attraverso le frontiere, il piu' presto possibile, ed al piu' tardi entro il 1993, e faranno rapporto in merito all'Organo esecutivo e per quanto riguarda i progressi compiuti a tal fine.

Articolo 7

Emendamenti al Protocollo

1. Ogni Parte potra' proporre emendamenti al presente Protocollo.

2. Le proposte di emendamenti saranno sottoposte per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che le comunichera' a tutte le Parti. L'Organo esecutivo esaminera' le proposte di emendamenti nel corso della sua riunione annuale successiva, dal momento in cui tali proposte siano state comunicate alle Parti dal Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa purche' siano passati almeno novanta giorni.

3. Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati con il consenso dei rappresentanti delle Parti; un emendamento entrera' in vigore per le Parti che lo avranno accettato il novantesimo giorno a partire dalla data in cui i due terzi delle Parti avranno depositato i propri strumenti di accettazione di detto emendamento. Un emendamento entrera' in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno a partire dalla data in cui detta parte abbia depositato il proprio strumento di accettazione di detto emendamento.

Articolo 8

Composizione delle controversie

Qualora si verifichi una controversia tra due o piu' Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, dette Parti cercheranno una soluzione mediante il negoziato o qualunque altro metodo di composizione delle controversie che sia accettabile per le Parti contendenti.

Articolo 9

Firma

1. Il presente Protocollo sara' aperto alla firma a Helsinki (Finlandia), dall'8 luglio 1985 al 12 luglio 1985 compreso, da parte degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, e degli Stati che godono di uno Statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa in virtu' del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del 28 marzo 1947 del Consiglio economico e sociale e delle Organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l'Europa, aventi competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie trattate dal presente Protocollo, con riserva che gli Stati ed Organizzazioni interessate siano Parti alla Convenzione.

2. Trattandosi di questioni di loro competenza, tali organizzazioni di integrazione economica regionale potranno, a proprio nome, esercitare i diritti ad assolvere le responsabilita' che il presente Protocollo conferisce ai loro Stati membri. In tal caso, gli Stati membri di dette Organizzazioni non potranno esercitare individualmente questi diritti.

Articolo 10

Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione e approvazione da parte dei firmatari.

2. Il presente Protocollo e' aperto all'adesione degli Stati ed Organizzazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 a datare dal 13 luglio 1985.

3. Uno Stato od organizzazione che aderisca al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore applichera', al piu' tardi entro il 1993, l'articolo 2. Tuttavia, qualora l'adesione al Protocollo avvenga dopo 1990, l'articolo 2 potra' essere applicato dalla Parte considerata dopo il 1993, ma al piu' tardi nel 1995, e detta Parte applichera' di conseguenza l'articolo 6.

4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, e di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che svolge le funzioni di depositario.

Articolo 11

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Per ciascuno Stato o organizzazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo, o vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno a partire dalla data in cui detta Parte avra' depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 12

Denuncia

In qualsiasi momento, dopo cinque anni dalla data in cui il presente Protocollo sara' entrato in vigore nei riguardi di una Parte, detta Parte potra' denunciare il Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al depositario. Tale denuncia avra' effetto il novantesimo giorno a partire dalla data di ricevimento da parte del depositario.

Articolo 13

Testi autentici

L'originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, francese e russo fanno ugualmente fede, sara' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmate il presente Protocollo.

Fatto a Helsinki, l'8 luglio 1985.

*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
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