Raccolta di massime
Diritto dell'ambiente
Vincoli idrogeologici - L.R. Piemonte n. 45/1989, art. 3 - Volumi di scavo non superiori a 2.500 metri cubi - Relazione tecnico-amministrativa sulla compatibilità dell’opera - Necessità - Provvedimento di autorizzazione emanato sul presupposto della sola perizia di parte - Vizio di carenza di istruttoria. L’art. 3 della legge Regione Piemonte n. 45/1989 (contenente norme per i lavori da eseguirsi su terreni sottoposti a vincoli idrogeologici) impone al sindaco di acquisire una relazione tecnico-amministrativa sulla compatibilità dell’opera, avvalendosi dell’organo forestale competente e/o del settore prevenzione del rischio geologico, meteorologico e sismico della regione, anche per volumi di scavo non superiori a 2.500 metri cubi; solo per interventi di modesta rilevanza, comportanti la realizzazione di un volume non superiore a cento metri cubi la relazione tecnica può essere sostituita, a norma del terzo comma dell’art. 3 cit., e secondo la valutazione discrezionale dell’ente autorizzante, da una perizia asseverata allegata dal richiedente alla propria domanda. L’ammissibilità di un intervento superiore al limite suddetto deve pertanto essere accertata, con apposita relazione, da un organo tecnico (le cui eventuali prescrizioni hanno portata vincolante), integrando invece il vizio di carenza di istruttoria il provvedimento di autorizzazione alla trasformazione del suolo emanato sul presupposto della sola perizia di parte. Pres. Gomez de Ayala, Est. Vigotti - Pugliese e altro (Avv. Di Corato) c. Comune di Narzole (Avv. Dal Piaz) - T.A.R. PIEMONTE, Torino, Sez. I - 27 febbraio 2004, n. 339 Nota alla massima: L'art. 3 comma 1 della Legge Regione Piemonte n. 45/1989 non impone al Sindaco di acquisire una relazione tecnico-amministrativa sulla compatibilità dell’opera avvalendosi dell’organo forestale competente e/o del settore prevenzione del rischio geologico, meteorologico e sismico della regione anche per volumi di scavo non superiori a 2.500 metri cubi in quanto la redazione di tale relazione tecnico-amministrativa spetta al Comune, Ente delegato dall'articolo 2 comma 3 Legge Regione Piemonte n. 45/1989. Il Sindaco ha facoltà, ma non obbligo, di avvalersi dell’organo forestale competente e/o del settore prevenzione del rischio geologico, meteorologico e sismico della regione. Ottenuta la consulenza richiesta, resta comunque in capo al Comune la redazione della relazione tecnica amministrativa necessaria per l'emissione del provvedimento autorizzativo. (Dott. Luigi Andrea Bedoni - ARPA Piemonte). Diritto dell'ambiente.
Fiumi - domanda di condono - area sottoposta a vincolo paesaggistico - obbligo del parere - abilitazione all'esercizio della pesca di mestiere. Le opere realizzate sulla parte bassa del fiume Isonzo (bilancia da pesca ed annessa baracca-ricovero) insistono, come è pacifico tra le parti, su area sottoposta a vincolo paesaggistico, per cui sulla relativa domanda di condono doveva obbligatoriamente essere sentito, ex art. 32 L. 1°.2.1985 n.47, il parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale, competente nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla tutela di detto vincolo. E' del tutto inconferente poi il possesso da parte di uno degli appellanti dell'abilitazione all'esercizio della pesca di mestiere, atteso che nella specie non viene in contestazione tale aspetto, potendosi esercitare la pesca anche senza il bilancione, ma la condonabilità o meno di opere edilizie abusive. Consiglio di Stato, sezione V, 2 ottobre 2002, n. 5173
Tutela paesistica dei fiumi e dei torrenti - elenchi acque pubbliche - definizione di torrenti e fiumi - D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 - tutela degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna - il testo unico delle acque pubbliche - art. 822 cod. civ. - beni demaniali - acque fluenti - fiumi e torrenti il vincolo paesistico è imposto ex lege a prescindere dalla iscrizione in elenchi. Da una interpretazione letterale, logica e sistematica, si evince che i fiumi e i torrenti sono soggetti a tutela paesistica di per sé stessi, e a prescindere dalla iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche. Solo per i corsi d’acqua diversi dai fiumi e dai torrenti la iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche ha efficacia costitutiva del vincolo paesaggistico. Sul piano letterale, l’art. 82, comma 5, lett. c), D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, introdotto dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, conv. nella L. 8 agosto 1985, n. 431, assoggetta a tutela <<i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna>>. La previsione è stata riprodotta, con formulazione identica, nell’art. 146, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, a norma del quale sono soggetti a tutela: <<i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna>>. La collocazione delle virgole e delle congiunzioni tra le parole <<fiumi>>, <<torrenti>>, <<corsi d’acqua>> non è di per sé significativa e dirimente, al fine dell’accogliere la tesi che riferisce la iscrizione in elenco ai soli corsi d’acqua ovvero anche ai fiumi e ai torrenti. Occorre piuttosto soffermarsi sul significato delle parole <<fiumi>>, <<torrenti>>, <<corsi d’acqua>>, che va desunto dal sistema normativo complessivo, in cui si inserisce la previsione in commento, e dal significato letterale delle parole utilizzate. Sul piano strettamente letterale, il dato comune a fiumi, torrenti e corsi d’acqua, è di essere acque <<fluenti>>. Si può anche aggiungere che a rigore i <<corsi d’acqua>> sono un genere, in cui si collocano, quali specie, i fiumi e i torrenti. Dal significato proprio delle parole nella lingua italiana, si apprende, infatti, che: il <<corso d’acqua>> indica semplicemente <<lo scorrere delle acque in movimento>>, ed è il <<nome generico di fiumi, torrenti, etc..>>; il <<fiume>> è un <<corso d’acqua a corrente perenne>>; mentre il <<torrente>> è un <<corso d’acqua caratterizzato da notevoli variazioni di regime, con periodi in cui scorre gonfio e impetuoso ed altri in cui è quasi completamente secco>>. In tale logica, solo per le acque fluenti di minori dimensioni e importanza, vale a dire per i corsi d’acqua che non sono né fiumi né torrenti, si impone, al fine della loro rilevanza paesaggistica, la iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche. Ulteriori argomenti esegetici a sostegno di tale tesi si colgono sul piano della interpretazione sistematica. Il testo unico delle acque pubbliche, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, all’art. 1 stabilisce che <<Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse. Le acque pubbliche sono iscritte, a cura del ministero dei lavori pubblici, distintamente per province, in elenchi da approvarsi per decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento>>. Da tale norma si evince che la pubblicità di un’acqua discende dal requisito sostanziale di avere attitudine ad uso di pubblico interesse generale, mentre la iscrizione in elenco ha una portata solo dichiarativa e ricognitiva, ma non costitutiva della pubblicità. Anche l’art. 822 cod. civ. nell’individuare il demanio pubblico, considera beni demaniali <<i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia>>. Da tale disamina si evince che fiumi e torrenti sono considerati beni pubblici demaniali di per sé, senza necessità alcuna di inserzione costitutiva in elenchi. Le altre acque fluenti, che hanno minore importanza e che sono una categoria residuale, sono pubbliche se abbiano attitudine ad uso pubblico di interesse generale. In nessun caso la inserzione in elenco ha portata costitutiva della pubblicità dell’acqua, ma solo ricognitiva della attitudine dell’acqua all’uso pubblico di interesse generale. Se dunque, dal sistema normativo è dato evincere che la iscrizione di un bene in un elenco di beni pubblici non ha portata costitutiva della natura giuridica del bene medesimo, siffatta regola non può non essere stata seguita dal legislatore anche nella individuazione dei beni soggetti a vincolo paesistico. Significativo è poi l’uso, da parte della L. n. 431 del 1985, della stessa terminologia impiegata nell’art. 822 cod. civ.: in entrambe le norme si parla di fiumi e torrenti, rispetto ai quali si collocano le altre acque, per le quali si richiede, ai fini della individuazione, la iscrizione in elenco. Sicché, per fiumi e torrenti la pubblicità degli stessi esiste di per sé, in base all’art. 822 cod. civ., e conseguentemente anche il vincolo paesistico è imposto ex lege a prescindere dalla iscrizione in elenchi. Diritto dell'ambiente. Consiglio Stato Sez. VI, 04 febbraio 2002, n. 657.
Il limite di 150 (centocinquanta) metri (di cui all'art. 1 lett. c L. 8 agosto 1985, n. 431) deve essere calcolato dalla sponda del fiume o dal piede dell'argine. In tema di reati paesistici, il limite di 150 (centocinquanta) metri (di cui all'art. 1 lett. c L. 8 agosto 1985, n. 431) deve essere calcolato dalla sponda del fiume o dal piede dell'argine. Va altresì compresa la eventuale golena, che quale porzione del letto del fiume in tempo di piena, rappresenta, nelle finalità della norma, zona meritevole di protezione. Cass. pen., sez. III, 22 dicembre 1992, n. 12078 (ud. 10 novembre 1992).
Calcolo della fascia di protezione di 150 metri, indicata dall`art. 1, lettera c) della L. 8 agosto 1985, n. 431. La fascia di protezione di 150 metri, indicata dall'art. 1, lettera c) della L. 8 agosto 1985, n. 431, va calcolata con riferimento alla delimitazione effettiva del corso d'acqua, cioé a partire dal ciglio di sponda, o dal piede esterno dell'argine, quando quest'ultimo esplichi una funzione analoga alla sponda nel contenere le acque di piena ordinaria. Pret. pen. Cremona, 18 ottobre 1990, Foroni e altro, in Riv. pen. 1990, 1047.
Mutamento dell'aspetto estetico e biologico di un corso d'acqua a causa di mutamenti di colore. È applicabile l'art. 1 sexies della L. 8 agosto 1985, n. 431 (cosiddetta "Legge - Galasso") anche in caso di mutamento dell'aspetto estetico e biologico di un corso d'acqua a causa di mutamenti di colore dell'elemento liquido dovuti a scarichi inquinanti. Cass. pen., sez. III, 6 dicembre 1989, n. 17010 (ud. 10 novembre 1989, n. 2697), Di Nicola.
Lo scempio paesaggistico - ambientale punito dalla L. n. 431/1985 (cosiddetta "legge - Galasso") non deve essere necessariamente commesso mediante attività urbanistico - edilizie o comunque di stravolgimento dell'assetto del territorio mediante interventi modificativi fisici e volumetrici dello stesso, potendo lo scempio attuarsi anche tramite mutamento dell'aspetto estetico e biologico di un fiume o di un lago a causa di mutamenti di colore dell'elemento liquido dovuti a scarichi inquinanti. Nel caso di specie deve essere considerato come scempio paesaggistico - ambientale con conseguente violazione del dettato della L. n. 431/1985 il mutamento dell'aspetto estetico naturale di un corso d'acqua pubblico (protetto dal vincolo paesaggistico - ambientale) in una evidente ed uniforme colorazione rosso vivo con presenze contestuali di manti di schiume maleodoranti a causa degli scarichi di sangue animale in esso riversati illecitamente da un mattatoio, dato che il vincolo protegge il bene naturale nella sua integrità globale da ogni agente degradante in senso biologico e deturpante in senso estetico. I responsabili rispondono pertanto dei reati di cui all'art. 1 sexies L. n. 431/1985 e dell'art. 734 cod. pen. in concorso con i reati previsti dalla normativa antinquinamento n. 319/1976 e successive modifiche. Pret. pen. Amelia, 23 settembre 1987, Di Nicola e altri, in Riv. pen. 1987, 1098.
Acqua e inquinamento idrico - Scarichi - Cantine sociali - Imprese agricole - Natura - Insediamenti civili - Assoggettabilità alla disciplina in materia di insediamenti produttivi - Esclusione. In materia di scarichi, le cantine sociali non sono assoggettate alla disciplina propria degli insediamenti produttivi. Esse costituiscono infatti “imprese agricole” (si veda Del. Com. Int. pubblicata su GU n. 130 del 14.5.1980: sono imprese agricole quelle “che trasformano almeno i 2/3 della materia prima proveniente dalla coltivazione dei fondi agricole”), considerate insediamenti civili ai sensi dell’art. 1/quater, comma b, della legge n. 690/1976. Detti scarichi sono regolati pertanto dalla Legge Regionale Toscana n. 5/86. Pres. Petruzzelli, Est. Potenza - Soc. Cantina Sociale Colli Fiorentini (Avv. Carrozza) c. Comune di Montespertoli (n.c.) - T.A.R.. TOSCANA, Sez. II - 21 aprile 2005, n. 1762
Acqua - Fiumi e corsi d’acqua - Argine - Definizione. Il termine “argine” ricomprende nel suo ambito tutti quei baluardi, anche naturali od occasionali, i quali esistono a difesa del corso delle acque e comunque servono ad impedire le alluvioni derivanti dalla formazione delle piene. Pres. Vivenzio, Est. Prosperi - Istituto Oblati di Maria Vergine (Avv. Mottola) c. Comune di Chiavari (n.c.) - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 1 marzo 2005, n. 304
Acqua - Fiumi e corsi d’acqua - Art. 96, lett. f) R.D. 523/1904 - Divieto di costruzione sull’argine - Ratio. Il divieto di costruzione nella fascia di dieci metri dagli argini dei corsi d’acqua pubblici - di cui all’art. 96 lett. f del R.D. 25.7.04 n.523 - tende ad evitare che la realizzazione di manufatti alteri lo stato attuale degli elementi e delle pertinenza idriche, sia per conservarne la sagoma effettiva, sia per permettere il necessario controllo dell’andamento del bacino, e ciò sia nel suo assetto sia nel naturale deflusso delle acque. Inoltre la mancanza di fabbricati nei pressi dei corsi d’acqua è utile a consentire una tempestiva e libera effettuazione dei lavori di manutenzione e di riparazione che possono occorrere sulle opere idrauliche esistenti. Pres. Vivenzio, Est. Prosperi - Istituto Oblati di Maria Vergine (Avv. Mottola) c. Comune di Chiavari (n.c.) - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 1 marzo 2005, n. 304
Acqua e inquinamento idrico - Consorzi di sviluppo industriale - Adozione di provvedimenti autorizzatori alle emissioni o di modifiche ai valori limite di scarico - Competenza - Esclusione - L’autorizzazione va rilasciata dalla Provincia ad ogni singola impresa. I consorzi di sviluppo industriale ex L.R. 3/99, non aventi natura di “consorzi tra imprese” ai sensi dell’art. 45, 2° comma, del D. lgs. 152/99, non sono legittimati all’adozione, nei confronti delle singole imprese aderenti, di provvedimenti autorizzatori alle emissioni, né di modifiche dei valori limite di scarico. Non essendo infatti detti consorzi soggetti ad autorizzazione per conto delle imprese stesse, l’autorizzazione in parola deve essere rilasciata ad ogni singola impresa, in relazione al proprio scarico, dalla Provincia, unica a poterne modificare le condizioni ed a poter disporre l’adeguamento in via obbligatoria alle proprie prescrizioni. Pres. Borea, Est. Di Sciascio - T. s.p.a. (Avv. Paviotti) c. Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (n.c.) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - 12 febbraio 2005, n. 25.
Acqua e inquinamento idrico - Scarico - Rifiuti liquidi - Distinzione - Interruzione funzionale del collegamento diretto tra fonte di produzione e corpo ricettore - D. lgs. 22/97 - D. lgs. 152/99 - Reflui canalizzati in un impianto non consortile - Natura di rifiuti - Esclusione. Al fine di distinguere lo scarico dall’abbandono di rifiuti liquidi, va fatto riferimento al combinato disposto degli artt. 2, lett. bb), del d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152 , 8 lett. e) del d. lgs. 22/97 all’art. 8, lett. e), e 36 del d. lgs. 152/99 - nel testo da ultimo sostituito da dall’art. 16, d.lg. 18 agosto 2000, n. 258, che assoggetta alla disciplina dei rifiuti i reflui liquidi, sul presupposto del loro “trasporto”, con esclusione del caso della canalizzazione. Qualora pertanto i reflui non siano oggetto di trasporto e manchi un’interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto tra la fonte di produzione del liquame ed il corpo idrico ricettore, va esclusa l’applicabilità del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, mentre troveranno applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Peraltro, la soluzione di continuità della canalizzazione va intesa in senso materiale e funzionale, restando pertanto irrilevante la circostanza (valutabile sotto il profilo meramente giuridico) che i reflui vengano canalizzati in un impianto di depurazione non consortile, dal quale vengano successivamente scaricati nel corpo ricettore. Pres. Zuballi, Est. Gabbricci - E. s.p.a. (Avv.ti Capria, Marocco e Giuri) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Veneto (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 26 gennaio 2005, n. 248.
Acqua e inquinamento idrico - Scarico - Composizione chimica - Sostanze costituenti rifiuti riutilizzabili - Natura di scarico - Permane. Uno scarico non cessa di esser tale perché contenga in sé sostanze costituenti rifiuti riutilizzabili: la tabella, allegata al d.P.R. 962/73, infatti, presuppone che negli scarichi possano essere presenti le sostanze più disparate; la diversa composizione chimica dello scarico avrà piuttosto rilievo al fine di distinguere tra scarichi ammessi e vietati. Pres. Zuballi, Est. Gabbricci - E. s.p.a. (Avv.ti Capria, Marocco e Giuri) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Veneto (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 26 gennaio 2005, n. 248.
Acqua e inquinamento idrico - Scarico - Artt. 34 e 28 d. lgd. 152/99 - Imposizione di valori limite più restrittivi - Presupposti. Il potere di cui all’art. 34, II comma, del d. lgs. 152/99, per il quale l’autorità competente, in sede di rilascio dell’autorizzazione può fissare valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell’art. 28, commi 1 e 2, richiede un’adeguata verifica della situazione di pericolo ambientale in atto, sul cui fondamento dovranno essere emesse prescrizioni che tendano a contemperare i diversi interessi coinvolti, e ciò dovrà trovare riscontro negli atti del procedimento e nel provvedimento finale. Pres. Zuballi, Est. Gabbricci - E. s.p.a. (Avv.ti Capria, Marocco e Giuri) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Veneto (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 26 gennaio 2005, n. 248.
Acqua - Servizio Idrico Integrato - Decreto Pres. reg. sic. 7 agosto 2001 - A.T.O. - Organi - Conferenza degli enti interessati e Presidente della Provincia - Distinzione - Affidamento del servizio idrico integrato - Gara infruttuosa - Attivazione del procedimento per l’affidamento a trattativa privata - Art. 13, c. 1, lett. a) D. Lgs. 158/95 - Competenza del Presidente della Provincia - Esclusione. In tema di affidamento del Servizio Idrico Integrato in un A.T.O., lo schema di convenzione di cooperazione tra comuni e province, di cui all’art. 2 e all’allegato A del decerto Pres. reg. sic. 7 agosto 2001, distingue nettamente i compiti della conferenza degli Enti interessati e del Presidente della Provincia, individuando la prima come Autorità d’Ambito con funzioni direttive e deliberanti e il secondo quale organo di coordinamento con funzioni rappresentative ed esecutive. Ne consegue che il Presidente della Provincia è incompetente a disporre “motu proprio” l’attivazione di un procedimento esplorativo propedeutico all’affidamento del servizio menzionato a trattativa privata senza pubblicazione preventiva del bando, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a) del D. lgs. 158/95, per essere rimaste infruttuose le precedenti gare ad evidenza pubblica. Solo la Conferenza degli Enti dell’A.T.O. avrebbe dovuto e potuto valutare se ricorressero o meno i presupposti per avvalersi della modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato, come consentita dal combinato disposto dell’art. 12 del D.M. 22.11.2001 e dell’art. 13 del D.L.vo n. 158/1995, ovvero se percorrere altre soluzioni rese possibili dallo “ius superveniens” e compatibili col quadro normativo comunitario (v. circolare ministeriale 6.12.2004 nella quale si evidenzia, opportunamente, che il c.d. affidamento diretto “in house” si risolve, in sostanza, in una forma di riorganizzazione interna di servizi già gestiti dalla P.A., onde la non assoggettabilità del relativo procedimento alla regola comunitaria del pubblico bando). Pres. Adamo, Est. Ferlisi - A.M.A.P. s.p.a. (Avv.ti Armao e Ragonese) c. Provincia Reg.le di Palermo (Avv. Acanfora e Pitruzzella) e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 gennaio 2005, n. 84.
Acqua - Acque pubbliche - Provvedimenti incidenti su interessi più generali e diversi da quelli relativi alla demanialità delle acque - Attinenti all’utilizzazione del demanio idrico - Giurisdizione - T.a.r. - Esclusione. I ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti adottati dall’Amministrazione in “materia di acque pubbliche”, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo anche nei casi in cui l’atto, pur incidendo su interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, attenga comunque all’utilizzazione di quest’ultimo, interferendo immediatamente sulle opere destinate a tale utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche (Nella specie, i provvedimenti oggetto della controversia erano stati emanati a tutela di interessi paesistici ed ambientali). Pres. Cicciò, Est. Caso - Consorzio di bonifica bacini Tidone - Trebbia (Avv.ti Greco, Palanza e Ghelarducci) c. Comune di Rivergaro (n.c.) e Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio dell’Emilia (Avv. Stato) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma - 13 gennaio 2005, n. 8
Acqua - Acqua potabile - Fornitura - Pagamento dei corrispettivi - Controversie - Sent. Corte Cost. 204/2004 - Giurisdizione - A.G.O. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004 che ha cassato, tra l’altro, la lettera e) del comma 2 del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 80/1998 (cognizione del giudice amministrativo sulle controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi), le controversie in ordine al pagamento di corrispettivi per fornitura di acqua potabile sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario. Pres. Papiano, Est. Lelli - M. s.p.a. (Avv.ti Sacchetti e Brighenti) c. A.D.I. s.p.a. (Avv. Fregni) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 10 gennaio 2005, n. 6
Acqua - Bacino idrico destinato ad approvvigionamento idropotabile - Sacrificio del bacino - A fronte di altri interessi - Possibilità - Solo ove all’interesse cedevole sia riconosciuta subvalenza ecologica. Una fonte di approvvigionamento di acque può essere sacrificata in favore di altri interessi (nella specie, conservazione dei posti di lavoro che sarebbero assicurati dal mantenimento di un’attività estrattiva), solo allorché sia stata operata una valutazione di subvalenza ecologica dell’interesse cedevole, rispetto a quello ritenuto primario e siano state tenute in adeguata considerazione le conseguenze, per il presente e per il futuro, in ordine alla situazione idrica del bacino. Pres. Gomez de Ayala, Est. Soave - Comune di Carrosio (Avv. Ferrari) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 18 ottobre 2004, n. 2522
Acqua - Depuratore - Servizi di raccolta, allontanamento, scarico e depurazione delle acque - servizio non usufruibile - Potere impositivo dell’ente locale - Obbligazione tributaria - Esclusione. Non sorge alcuna obbligazione tributaria per semplice effetto dell’esistenza nel territorio comunale del depuratore per i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, scarico e depurazione delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati pubblici e privati, ivi inclusi gli stabilimenti industriali, quando sussiste un oggettivo impedimento alla normale fruizione del servizio. Sicché la mancata istituzione di un effettivo servizio di depurazione (in specie l’impossibilità per gli insediamenti situati nella sponda sinistra del fiume Panaro di usufruire del servizio in quanto il depuratore si trova sulla sponda destra), importa il venir meno dello stesso presupposto legale del potere impositivo dell’ente locale, non essendo imputabile al contribuente la mancata fruizione del servizio di depurazione. - Pres. Paolini - Est. D’Alonzo - Ric. L.R.M. Colorificio Lino Rossetti srl (avv. Antonucci) c. Comune di Finale Emilia (avv. Della Fontana) (annulla Trib. Di Modena sentenza 600 del 26.07.2001). CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. V, 16 settembre 2004 (17 giugno 2004), Sentenza n. 18699
Acqua - Gestione del servizio idrico integrato - Opere acquedottistiche e impianti depurativi - Trasferimenti agli enti gestori - Deroghe - Art. 1 c. 2 L.R. Campania n. 16/88 - Intepretazione. La proposizione “Sono escluse dalla presente normativa le opere acquedottistiche e di smaltimento e depurazione di liquami realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, trasferite alla Regione Campania, la cui destinazione sarà disciplinata da un apposito provvedimento” (art. 1 c. 2 L. Regione Campania, n. 16 del 1988) deve essere interpretata nel senso che gli impianti depurativi sono sottratti al trasferimento agli enti locali ed agli enti gestori (stabilito come regola generale dal primo comma) e che la loro destinazione verrà decisa con appositi, futuri, provvedimenti. Il che vuol dire che, fino a che non interverranno tali appositi provvedimenti regionali, i singoli impianti depurativi rimarranno intestati alla regione Campania. Pres. Coraggio, Est. Carpentieri - Consorzio ASI di Avellino (Avv. Palma) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Prefetto di Napoli e Presidente della Giunta Regionale di Napoli Comm. Di Governo delegato (Avv. Stato), Comune di Solofra (Avv. Marenghi) e Comune di Mercato San Severino (Avv. Lentini) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 7 settembre 2004, n. 11701
Acqua e inquinamento idrico - Tutela dall'inquinamento - Acque reflue industriali e domestiche - Differente regime - Rilevanza del grado o natura dell'inquinamento - Esclusione. In tema di scarichi di acque reflue, la distinzione fra acque reflue domestiche ed acque reflue industriali non è determinata dal grado o dalla natura dell'inquinamento delle acque, ma esclusivamente dalla natura della attività dalle quali provengono, così che qualunque tipo di acqua derivante dallo svolgimento di una attività produttiva rientra fra le acque reflue industriali, ed il suo scarico in difetto di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 59 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152. (Fattispecie relativa allo scarico proveniente dal lavaggio delle lastre utilizzate per una attività tipografica nella quale la Corte ha escluso che la bassa concentrazione di sostanze inquinanti escludesse la configurabilità del reato). Pres. Savignano G. - Est. Lombardi AM. - Imp. Arcidiacono. - P.M. Fuzio R. (Conf.) (Rigetta, Trib. Agrigento, 13 febbraio 2003).
CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 3 settembre 2004 (Ud. 01/07/2004) Sentenza n. 35870.
Acqua e inquinamento idrico - Tutela dall'inquinamento - Acque provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi - Nozione di acque reflue industriali. Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, atteso che a tal fine rileva la sola diversità del refluo rispetto alle acque domestiche. Conseguentemente rientrano tra le acque reflue industriali quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi". (Fattispecie relativa a scarico proveniente dal lavaggio dei macchinari di una officina tipo-litografica), (sez. 3^, 200242932, Barattoli, riv. 222966; conf. sez. 3^, 200001774, Scaramazza G., riv. 215608).Pres. Savignano G. - Est. Lombardi AM. - Imp. Arcidiacono. - P.M. Fuzio R. (Conf.) (Rigetta, Trib. Agrigento, 13 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 3 settembre 2004 (Ud. 01/07/2004) Sentenza n. 35870.
Acque e inquinamento idrico - Tutela dall'inquinamento - Scarico dei reflui derivanti dalla molitura delle olive - Natura di insediamento produttivo - Assimilabilità agli scarichi di acque domestiche - Condizioni - Autorizzazione - Assenza - Reato di cui all'art. 59 D.Lgs. n. 152 del 1999 - Configurabilità. In tema di tutela delle acque, lo scarico dei reflui derivanti dalla molitura delle olive, effettuato senza l'autorizzazione prevista dal D.L.vo n. 152/1999, configura il reato di cui all'art. 59 del citato decreto, anche in caso di recapito in fognatura, atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni, a meno che le acque di scarico possano essere assimilate a quelle "domestiche" - ex art. 28, comma 7 lett. c), del decreto 152 - il che presuppone che esse provengano dalle imprese che esercitano attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi dei quali si abbia a qualsiasi titolo la disponibilità. (Cass. Sez. 3^, 22 gennaio 2003, n. 10626, Zomparelli; 31 maggio 2002, n. 26614, Iannotti; 18 febbraio 2000, n. 4063, Rossi). Pres. Dell'Anno P. - Est. Grillo C. - Imp. Rizzo - PM. Passacantando G. (Conf.). (Rigetta, App. Lecce, 28 novembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 3 settembre 2004 (Ud. 23/06/2004), Sentenza n. 35843.
Acque e inquinamento idrico - Concetto di scarico - Autorizzazione - Art. 2, lett. 'bb', D.L.vo n. 152/1999 - Esistenza di una condotta (o di un sistema stabile) - Necessità - Immissioni occasionali - Sistema di convogliabilità - Esclusione - Disciplina applicabile. Con la nuova disciplina, il concetto di scarico necessitante la previa autorizzazione è quello delineato dall'art. 2, lett. 'bb', D.L.vo n. 152/1999, limitato a qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue comunque convogliabili; in altri termini, ora lo scarico, da una parte non comprende più le immissioni occasionali, dall'altra presuppone sempre l'esistenza di una condotta, e cioè di un sistema stabile - anche non costituito da una tubazione - con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque reflue. Senza il tramite di una condotta, o di un sistema di convogliabilità, non è quindi applicabile la normativa sulle acque (D.L.vo n. 152/1999), bensì quella sui rifiuti (D.L.vo n. 22/1997), essendo il refluo considerato alla stregua del rifiuto liquido. Pres. Dell'Anno P. - Est. Grillo C. - Imp. Rizzo - PM. Passacantando G. (Conf.). (Rigetta, App. Lecce, 28 novembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 3 settembre 2004 (Ud. 23/06/2004), Sentenza n. 35843.
Acque e inquinamento idrico - Nozione di "scarico discontinuo" di reflui - Configurabilità - Presupposti - D.L.vo n. 258/2000 - Scarico occasionale - Disciplina applicabile. Lo "scarico discontinuo" di reflui è quello che, sia pure qualificato dai requisiti della irregolarità, dell'intermittenza e della saltuarietà, risulta tuttavia collegato ad un determinato ciclo produttivo industriale, ancorché di carattere non continuativo; diversa l'ipotesi dello scarico occasionale, caratterizzato invece dall'effettuazione fortuita ed accidentale. Del primo, pacificamente, permane la rilevanza penale anche dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 152/1999, come modificato dal D.L.vo n. 258/2000 (in tal senso, tra tante: Case. Sez. 3^, 7 novembre 2000, n. 12974, Lotti; Sez. 3^, 22 marzo 1989, n. 5673, Dall'Ora), mentre la mancata autorizzazione del secondo ed il superamento dei valori limite, non sono più sanzionati dalla legge, essendo stato espunto il riferimento alle "immissioni occasionali" dagli artt. 54 e 59, ad opera della menzionata novella del 2000 (art. 23, comma 1 lett. 'e') (così: Cass. Sez. 3^, 14 giugno 2002, n. 29651, PG/Paolini). Pres. Dell'Anno P. - Est. Grillo C. - Imp. Rizzo - PM. Passacantando G. (Conf.). (Rigetta, App. Lecce, 28 novembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 3 settembre 2004 (Ud. 23/06/2004), Sentenza n. 35843.
Acqua - Energia - L. 289/2002 - Sovracanoni per le concessioni di derivazione di acqua - Attengono alla materia del sistema finanziario e tributario degli enti locali e non a quella della produzione di energia - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato. Legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. La disposizione impugnata, concernente la disciplina della fissazione delle basi di calcolo dei sovracanoni per le concessioni di derivazioni di acqua - qualificabili come prestazioni patrimoniali imposte -, non attiene alla materia "produzione di energia" (art. 117, terzo comma, della Costituzione), ma a quella del sistema finanziario e tributario degli enti locali. Pres. Mezzanotte, Red. Maddalena - CORTE COSTITUZIONALE, 22 luglio 2004, (dec. 8/7/04) sentenza n. 261
Acqua - L.R. Toscana n. 19/2003 - Tutela dell’ambiente - Art. 117 Cost. - Competenza esclusivo dello Stato - Interventi del legislatore regionale - Incompatibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 4 aprile 2003, n. 19 (Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento delle acque. Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88), sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Nel settore della tutela dell’ambiente (materia “trasversale” nell’ambito della quale spetta allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale), la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze. Pres. Zagrebelsky, Red. Finocchiaro - CORTE COSTITUZIONALE, 22 luglio 2004, (dec. 8/7/04) sentenza n. 259.
Inquinamento mare - Protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica - Effetto diretto - Diritto di far valere le disposizioni innanzi alle autorità giurisdizionali nazionali - Sussistenza - Scarico in stagno salato comunicante con il Mediterraneo - Sostanze non tossiche ma con influenza negativa sul tenore di ossigeno del mare - Assenza di autorizzazione nazionale - Divieto di scarico. L’art. 6, n. 3, del protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica, sottoscritto ad Atene il 17 maggio 1980, approvato con la decisione del Consiglio 28 febbraio 1983, n. 83/101/CEE, nonché, una volta entrato in vigore, l’art. 6 n. 1, dello stesso protocollo, quale emendato durante la conferenza dei plenipotenziari che ha avuto luogo a Siracusa il 7 e l’8 marzo 1996, emendamenti che sono stati approvati con la decisione del Consiglio 22 ottobre 1999, 1999/801/CE, hanno effetto diretto, cosicché tutti gli interessati hanno il diritto di far valere tali disposizioni dinanzi alle autorità giurisdizionali nazionali. Queste stesse disposizioni devono essere interpretate nel senso che esse vietano, in assenza di autorizzazione rilasciata dalle autorità nazionali competenti, lo scarico in uno stagno salato comunicante con il mare Mediterraneo di sostanze che, pur non essendo tossiche, hanno un’influenza negativa sul tenore di ossigeno dell’ambiente marino. (fattispecie: scarico artificiale di acqua dolce in stagno salato) CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, Sez. II - proc. C-213/03 - sentenza 15 luglio 2004
Acqua - Ordinanza ex l. 319/76 - d. lgs. 152/99 - Cessazione di scarico idrico non autorizzato in acque pubbliche - Giurisdizione - T.S.A.P. Appartiene alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche l’ordinanza emanata ai sensi della l. 319/76 (oggi d. lgs. 152/99), diretta a garantire dall’inquinamento le acque pubbliche (nella specie, ordinanza di cessazione immediata di scarico idrico non autorizzato), rispetto alla quale il ricorrente è titolare di una posizione d’interesse legittimo. Pres. Trivellato, Est. Gabricci - I. S.r.l. (Avv.ti Prandstraller e Bevilacqua) c. Comune di Carmignano di Brenta (Avv.Testa) - T.A.R. Veneto, Sez. III - 8 luglio 2004, n. 2284
Inquinamento idrico - Obbligo della P. A. di concludere con un provvedimento espresso il procedimento amministrativo - Condizioni - Motivi di esclusione - Fattispecie: smaltimento della acque di scarico, realizzazione e gestione decennale dell’impianto di depurazione. L’obbligo della Pubblica amministrazione di concludere con un provvedimento espresso il procedimento amministrativo, imposto dall’art.2 L. 7 agosto 1990 n. 241 viene meno in presenza di reiterate richieste aventi il medesimo contenuto, qualora sia stata già adottata una formale risoluzione amministrativa inoppugnata e non siano sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto o di diritto, ovvero in presenza di domande manifestamente assurde o totalmente infondate, ovvero in presenza di domande illegali, non potendosi dare corso alla tutela di interessi illegittimi (C.S., IV Sez., n. 6181/2000; V Sez., n. 1765/2000; n. 89/1995; n. 838/93). Nella fattispecie, risulta documentato (in atto di diffida e messa in mora), che erano stati adottati dal Consorzio per lo smaltimento della acque di scarico San Candido-Sesto risposte e provvedimenti di diniego sulla richiesta di revisione prezzi per la realizzazione e gestione decennale dell’impianto di depurazione. Pres. Venturini - Est. Leoni - Consorzio dei costruttori della Provincia di Bolzano (avv.ti Gamper e Manzi) c. Consorzio per lo smaltimento delle acque di scarico San Candido-Sesto (avv.ti Platter e Calò) ed altro (conferma TAR sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, n. 154/2002). CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV, 15 giugno 2004 (ud. 24 febbraio 2004), Sentenza n. 4455
Inquinamento idrico - Acque - Tutela dall'inquinamento - Superamento dei limiti tabellari - Sostanze non ricomprese nella tabella 5 dell'Allegato 5 - Reato di cui all'art. 59 del d.Lgs. n. 152/1999 - Condizioni - Fondamento . L'art. 59, comma 5^, del d. lgs. n. 152 del 1999, come integrato dal d. lgs. n. 258 del 2000, sanziona penalmente il superamento dei valori limite indicati dalla tabella 3 dell'Allegato 5, ma solo "in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5", ovvero - più gravemente - il superamento dei valori limite stabiliti dalla tabella 3 A del predetto Allegato. Qualora invece il superamento dei valori limite riguardi sostanze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella 5 dell'allegato 5, esso costituisce soltanto violazione amministrativa sanzionata ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152. In altre parole, perché sia configurabile il reato di cui all'art. 59, quinto comma, d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nello scarico di acque reflue industriali occorre la simultanea ricorrenza di due condizioni, e cioè che siano superati i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5, e che si tratti di sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, ovvero che siano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5 (cfr. Sez. Un., 31 gennaio 2002, Turina, m. 220.556; nonché Sez. 3, n. 3985, del 13/1/2000 (ud. 30/11/1999), Corona; Sez. Feriale, n. 33761 del 17/9/2001 (ud. 22/8/2001), Pirotta, Rv. 219894; Sez. 3^, n. 13694, del 01/12/1999 (ud. 13/10/1999), RV. 214990, Tanghetti; Sez. 3^, n. 14401, del 22/12/1999(ud.l9/10/1999), RV. 216516, Pigni; Sez. 3^, n. 11104 del 30/10/2000 (ud. 21/09/2000), RV. 217758, Nella; Sez. 3^, 9 gennaio 2002, Marcelli, m. 220.998). Pres. Rizzo AS. - Est. Franco A. - P.M. Consolo S. (Conf.) - Imp. Anselmi. (Annulla senza rinvio, App.Brescia, 8 aprile 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 9 giugno 2004 (Ud. 28/04/2004), Sentenza n. 25752.
Mare e coste - Demanio marittimo - Abusiva occupazione - Quantificazione delle somme spettanti all’amministrazione a titolo risarcitorio - Giurisdizione - AGO. La controversia concerne la quantificazione delle somme spettanti, a titolo risarcitorio, all’Amministrazione per abusiva occupazione di demanio marittimo spetta alla cognizione del giudice ordinario, esulando dall’ambito di applicabilità della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 34 D.Lgs. n. 80/1998 Pres. Finati, est. Maiello - S. (Avv. Marzullo) c. Minstero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato) - T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 7 giugno 2004, n. 1389
Inquinamento idrico - Immissione di liquami zootecnici in una vasca - Autorizzazione - Necessità - “Scarico” in senso tecnico. Deve essere assoggettata ad autorizzazione l’immissione di liquami in una vasca in quanto “scarico” in senso tecnico. Sicché, è legittima l’ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa per una vasca coperta in assenza di autorizzazione, come in specie, in quanto costituisce essa stessa “suolo” o “sottosuolo”. Pres. Losavio - Est. Forte. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 26 maggio 2004 (22 gennaio 2004), Sentenza n. 10115
Acqua - Inquinamento - Localizzazione di un impianto di depurazione di acque reflue - Smaltimento di acque in area dichiarata di notevole interesse ambientale - Tutela delle acque pubbliche dall’inquinamento - Competenza del G.A. e del TSAP - Presupposti giuridici. Rientra nella competenza a conoscere del giudice amministrativo, esulando da quella del Tribunale superiore delle acque pubbliche, solo la controversia che verta sull’esecuzione di un’opera fognaria destinata al mero convogliamento delle acque reflue, senza alcun riflesso sul regime di alcuna acqua pubblica (T.S.A.P. 28 settembre 2001, n. 87). Così, non ci sono dubbi che sia devoluta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche la controversia relativa alla localizzazione di un impianto di depurazione di acque reflue in relazione agli effetti che possano obiettivamente aversi sul regime delle acque di carattere pubblico (T.S.A.P. 10 settembre 2002, n. 112: fattispecie relativa alla localizzazione di un impianto di smaltimento di acque in area dichiarata di notevole interesse ambientale, a discapito di un corso d’acqua a regime torrentizio). Se poi i provvedimenti dell’Amministrazione sono orientati, non da ultimo, a preservare acque pubbliche dall’inquinamento, la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche non viene certamente meno (Cass., SS.UU., 12 dicembre 1996, n. 11090). Pres. Iannotta - Est. Mastrandrea - Unione dei Comuni Adige - Guà (avv.ti Dalla Santa e Guzzardi) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Pallottino) ed altri (T.A.R. Veneto, III, 21 dicembre 2001, n. 4341 e sez. III, 1° febbraio 2003, n. 935) CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 14 maggio 2004, n. 3139.
Acqua - Provvedimenti di requisizione temporanea di pozzi provati - Giurisdizione - T.S.A.P.. I provvedimenti prefettizi di requisizione temporanea dei pozzi privati (nella specie: ai fini dell’approvvigionamento idrico della città di Palermo) rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Pres. f.f. Veneziano, Est. Quiligotti - Bucaro (Avv. De Franchis) c. Ministero degli Interni e altri (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 6 maggio 2004, n. 800
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi da insediamento produttivo - Legale rappresentante della persona giuridica - Responsabilità per l'osservanza delle norme di settore - Sussiste - Fondamento. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il legale rappresentante dell'ente imprenditore non può esimersi da responsabilità, quale persona fisica attraverso la quale la persona giuridica agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, adducendo incompetenza tecnica o ignoranza dello stato degli impianti, atteso che tali eventuali condizioni gli impongono di astenersi dall'assumere incarichi dirigenziali oppure di conferire in modo formale ad esperti l'osservanza delle norme di settore. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III 28 aprile 2004 (Ud. 25 marzo 2004) sentenza n. 19560 (vedi:sentenza per esteso)
Inquinamento idrico - Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico di acque reflue industriali - Superamento dei valori limite - Sostanze non indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 - Reato di cui all'art. 59 del D.Lgs n. 152 del 1999 - Configurabilità - Esclusione. In tema di scarichi di acque reflue industriali, l'art. 59, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 1999, come integrato dal d.lgs. n. 258 del 2000, sanziona penalmente il superamento dei valori limite indicati dalla tabella 3 dell'Allegato 5, ma solo "in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5", ovvero - più gravemente - il superamento dei valori limite stabiliti dalla tabella 3A del predetto Allegato. Qualora invece il superamento dei valori limite riguardi sostanze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella 5 dell'allegato 5, esso costituisce soltanto violazione amministrativa sanzionata ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152. In altre parole, affinché sia configurabile il reato di cui all'art. 59, quinto comma, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nello scarico di acque reflue industriali occorre la simultanea ricorrenza di due condizioni, e cioè che siano superati i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5, e che si tratti di sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, ovvero che siano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5 (cfr. Sez. Un., 31 gennaio 2002, Tutina, m. 220.556; nonché Sez. 3, n. 3985, del 13/1/2000 (ud. 30/11/1999), Corona; Sez. Feriale, n. 33761 del 17/9/2001 (ud. 22/8/2001), Pirotta, Rv. 219894; Sez. 3^, n. 13694, del 01/12/1999 (ud. 13/10/1999), RV. 214990, Tanghetti; SEZ. 3, n. 14401, del 22/12/1999 (ud. 19/10/1999), RV. 216516, Pigni; Sez. 3^, n. 11104 del 30/10/2000 (ud. 21/09/2000), RV. 217758, Nella; Sez. 3^, 9 gennaio 2002, Marcelli, m. 220.998).Pres. Zumbo A. Est. Franco A. Imputato: Troiso. P.M. Favalli M. (Diff.) (Annulla senza rinvio, App.Napoli, 28 maggio 2003). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III del 27 aprile 2004 (Ud. 18/03/2004), Sentenza n. 19522 (vedi: sentenza per esteso)
Inquinamento idrico - Termini "rifiuto" e "smaltimento" - Disciplina sull'inquinamento delle acque - Scarico diretto e indiretto - Differenza - Immissione diretta di "acque reflue domestiche" o di "acque reflue industriali" in un corpo recettore - smaltimento del rifiuto liquido. La normativa sui rifiuti, considerata l'ampiezza dei termini "rifiuto" e "smaltimento", rappresenta la normativa base per la protezione dell'ambiente, con la conseguenza che il rinvio alla disciplina sull'inquinamento delle acque (legge 319 del 1976 ed ora D.Lgs. 152 del 1999) opera solo allorché si verifichi uno "scarico", ossia un'immissione diretta di "acque reflue domestiche" o di "acque reflue industriali" in un corpo recettore. Pertanto, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/1999, se per scarico si intende il riversamento diretto nei corpi recettori, quando il collegamento tra fonte di riversamento e corpo ricettore è interrotto, viene meno lo scarico (indiretto) per far posto alla fase di smaltimento del rifiuto liquido. Pres: Savignano A. Est: Zumbo C.. Imp: P.M. in proc. Cravanzola P.M. Esposito V. (Conf.) (Annulla con rinvio, Trib. Alba, 19 aprile 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 21 aprile 2004 (Ud. 11 marzo 2004) sentenza n. 18347 (vedi: sentenza per esteso)
Inquinamento idrico - Tutela delle acque - Concetto di scarico - D.lgs. n. 152/1999 - D.lgs. n. 22/1997. In materia di tutela delle acque dall'inquinamento l'impianto di depurazione di un normale insediamento produttivo fa parte integrante del medesimo e se limita la propria funzione depurativa alle sole acque reflue del ciclo produttivo da luogo ad uno scarico in senso tecnico, sottoposto al D.lgs. 152 del 1999 sia per quanto riguarda la preventiva autorizzazione sia per l'osservanza dei limiti legali; non trova ad esso applicazione la distinta disciplina sui rifiuti (d.lgs. 22 del 1997) in quanto il "rifiuto liquido" è assorbito nel concetto di scarico di "acque reflue industriali" (Cass., sez. 3^, 5 gennaio 2000, Podella). "In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, intendendosi per scarico il riversamento diretto nei corpi ricettori, quando il collegamento fra fonte di riversamento e corpo ricettore è interrotto viene meno lo scarico precedentemente qualificato come indiretto, per fare posto alla fase di smaltimento del rifiuto liquido. Conseguentemente in tale ipotesi si rende applicabile la disciplina di cui al d.lgs. 22 del 1997 e non quella della legge 319 del 1976, come sostituita dal d.lgs. 152 del 1999" (Cass., Sez. 3^, 3 agosto 1999, n. 2358). Pres: Savignano A. Est: Zumbo C.. Imp: P.M. in proc. Cravanzola P.M. Esposito V. (Conf.) (Annulla con rinvio, Trib. Alba, 19 aprile 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 21 aprile 2004 (Ud. 11 marzo 2004) sentenza n. 18347 (vedi: sentenza per esteso)
Inquinamento idrico - Tutela dall'inquinamento - Insediamento produttivo - Scarico da impianto di depurazione - Smaltimento dei soli reflui del ciclo produttivo - Disciplina sui rifiuti - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. L'impianto di depurazione di un normale insediamento produttivo costituisce parte integrante del medesimo ed ove limiti la propria funzione depurativa alle sole acque reflue del ciclo produttivo dà luogo ad uno scarico in senso tecnico disciplinato dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, atteso che solo ove il collegamento fra fonte di riversamento e corpo recettore sia interrotto si esula dal concetto di scarico ed i reflui vanno sottoposti alla disciplina sui rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Pres: Savignano A. Est: Zumbo C.. Imp: P.M. in proc. Cravanzola P.M. Esposito V. (Conf.) (Annulla con rinvio, Trib. Alba, 19 aprile 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 21 aprile 2004 (Ud. 11 marzo 2004) Rv. 228457 sentenza n. 18347 (vedi: sentenza per esteso)
Acqua - Tutela dall'inquinamento - Scarico di reflui industriali - Scarico discontinuo - Disciplina - Scarico occasionale - In difetto di autorizzazione o con superamento dei limiti tabellari - Rilevabilità penale - Esclusione - Fondamento. In tema di disciplina degli scarichi, mentre lo scarico discontinuo di reflui, sia pure caratterizzato dai requisiti della irregolarità, intermittenza e saltuarietà, se collegato ad un determinato ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo, trova la propria disciplina nel decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, e successive modificazioni, lo scarico occasionale, sia se effettuato in difetto di autorizzazione che con superamento dei valori limite, è privo di sanzione a seguito della eliminazione, ad opera dell'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, del riferimento alle immissioni occasionali precedentemente contenuto negli artt. 54 e 59 del citato decreto n. 152. Pres: Rizzo A. Est: Grillo C.. Imp: Todesco. P.M. Izzo G. (Conf.) (Annulla senza rinvio, Trib.Como, 18 ottobre 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 08 aprile 2004 (Ud. 10 marzo 2004) sentenza n. 16720 (vedi: sentenza per esteso)
Acqua - Tutela dall'inquinamento - Nozione di scarico - Immissioni occasionali - Scarico di acque reflue industriali - Esistenza di una condotta - Necessità. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la nozione di scarico necessitante la previa autorizzazione e regolamentata quanto alla qualità dei reflui è quella delineata dall'art. 2, lett. "bb", D. L.vo n. 152/1999, che non comprende più le immissioni occasionali, tenendo presente inoltre che lo scarico di acque reflue industriali presuppone sempre l'esistenza di una condotta, e cioè di un sistema stabile -anche non costituito da una tubazione- con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque reflue. Pres: Rizzo A. Est: Grillo C.. Imp: Todesco. P.M. Izzo G. (Conf.) (Annulla senza rinvio, Trib.Como, 18 ottobre 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 08 aprile 2004 (Ud. 10 marzo 2004) sentenza n. 16720 (vedi: sentenza per esteso)
Inquinamento idrico - Tutela dall'inquinamento - Scarichi di acque reflue - Scarico occasionale - In difetto di autorizzazione - Reato di cui all'art. 51 del decreto n. 152 del 1999 - Configurabilità. La immissione occasionale di acque reflue industriali non è soggetta alla preventiva autorizzazione solo nel caso in cui sia del tutto estranea alla nozione legislativa di scarico, atteso che ogni immissione diretta tramite un sistema di convogliabilità, ovvero tramite condotta, è sottoposta alla disciplina di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152. Pres. Rizzo - Est. Onorato - Imputato Rossi - Pm Izzo G. (Conf.) (Annulla senza rinvio, Trib. Spoleto, 19 luglio 2001). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 08 aprile 2004 (Ud. 10 marzo 2004) Rv. 228027 sentenza n. 16717 (vedi: sentenza per esteso)
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo. n. 258 del 2000 - Superamento dei limiti tabellari - Limiti statali - Riferibilità alla sola Tabella 5 dell'Allegato 5 - Esclusione - Fondamento. In tema di scarichi di acque reflue industriali, la fattispecie criminosa di cui all'art. 59, deve essere configurata, a seguito delle modifiche introdotte dal D. L.vo n. 258/2000, anche nell'ipotesi di superamento dei limiti previsti dal testo unico, afferenti alle sostanze diverse da quelle indicate nella tabella 5 del D. L.vo n. 152/99, di conseguenza sussiste piena continuità normativa tra il reato di cui all'art. 3, comma terzo, della L. n. 319/76, e quello di cui al citato art. 59 del D. L.vo n. 152/99, come modificato dall'art. 23, comma 1 lett. c), del citato D. L.vo n. 258/2000 (cfr. sez. 3^, 29.10.2003 n. 1758, P.G. in proc. Bonassi e Bonfiglio). In conclusione, il reato di superamento dei limiti tabellari posti dallo Stato si configura anche in relazione alle sostanze diverse dalle 18 indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 del citato decreto n. 152 del 1999. Pres. Papadia - Est. Lombardi - Imp. Lo Piano - Pm Izzo G. (Conf.) (Annulla senza rinvio, Trib. Lucca, 9 novembre 1999. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 26 marzo 2004 (Ud. 20 febbraio 2004) sentenza n. 14801 (vedi: sentenza per esteso)
Inquinamento idrico - Acque - Tutela dall'inquinamento - Acque reflue industriali con superamento dei limiti tabellari - Configurazione del reato di cui all'art. 59 c. 5° D. L.vo n. 152/1999 e s.m. - Sussistenza. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico occasionale di acque reflue industriali con superamento dei limiti tabellari configura il reato di cui all'art. 59, comma quinto, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 anche a seguito delle modifiche operate dall'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, atteso che, quale che sia il loro carattere temporale, sono escluse dalla disciplina sulla tutela delle acque esclusivamente le immissioni realizzate senza il tramite di una condotta. Pres. Zumbo - Est. Onorato - Imp. Lecchi - Pm Izzo G. (Conf.) (Annulla con rinvio, App.Milano, 14 aprile 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 24 marzo 2004 (Ud. 21 gennaio 2004) Rv. 227782 sentenza n. 14425 (vedi: sentenza per esteso)
Inquinamento idrico - Acqua - Tutela dall'inquinamento - Metodo campionamento e scarico occasionale - Metodiche di prelievo dei campioni del refluo - Inosservanza - Sanzionabilità - Esclusione. In tema di controllo dei reflui degli scarichi di acque reflue industriali l'inosservanza del metodo di campionamento medio nell'arco di tre ore non è assoggettata ad alcuna sanzione, atteso che spetta all'autorità amministrativa di controllo, ed in sede processuale al giudice, valutare la razionalità del metodo adottato in relazione alle specifiche caratteristiche del ciclo produttivo e delle modalità dello scarico. Pres. Zumbo - Est. Onorato - Imp. Lecchi - Pm Izzo G. (Conf.) (Annulla con rinvio, App.Milano, 14 aprile 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 24 marzo 2004 (Ud. 21 gennaio 2004) sentenza n. 14425 (vedi: sentenza per esteso)
Inquinamento idrico - Immissioni realizzate senza il tramite di una condotta - Immissioni occasionali - Disciplina legislativa - Interpretazione - Superamento dei limiti tabellari - Fattispecie. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'abolizione dell'inciso relativo alla “immissioni occasionali”, (D.Lgs. 18.8.2000 n. 258) ha inteso semplicemente escludere dalla sanzione per l'inquinamento tabellare le immissioni realizzate senza il tramite di una condotta. Ma non ha inteso escludere dalla sanzione gli scarichi propriamente detti, cioè le immissioni tramite condotta, che non abbiano carattere di continuità. Più precisamente questi scarichi non possono superare i limiti tabellari, quale che sia il loro carattere temporale, continuo, discontinuo o anche semplicemente occasionale. Fattispecie: scarico nella fognatura tramite condotta in modo discontinuo di acque derivanti dallo spurgo delle torri di raffreddamento, le acque usate per attività urbane o derivanti da normali operazioni di pulizia, nonché le acque di scolatura di alcuni processi di lavaggio del piazzale usato per il trasporto dello stereato di zinco. Pres. Zumbo - Est. Onorato - Imp. Lecchi - Pm Izzo G. (Conf.) (Annulla con rinvio, App.Milano, 14 aprile 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 24 marzo 2004 (Ud. 21 gennaio 2004) sentenza n. 14425 (vedi: sentenza per esteso)
Inquinamento idrico - Attendibilità delle analisi - Inosservanza del metodo di campionamento - Valutazione del giudice della rappresentatività del campione - Sussiste. L'inosservanza del metodo di campionamento non è assoggettata ad alcuna sanzione, sicché è lasciata all'autorità amministrativa procedente e in ultima istanza al giudice la valutazione della razionalità del metodo adottato, in relazione alle caratteristiche del ciclo produttivo e alle modalità temporali dello scarico, nonché la valutazione della attendibilità delle analisi. In altri termini, la norma sul metodo di campionamento dello scarico ha carattere procedimentale, non sostanziale, sicché non può configurarsi come norma integratrice della fattispecie penale: essa indica il criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ma non esclude che il giudice possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non è stato potuto prelevare secondo il criterio ordinario. Conf.: Cass. Sez. 3^, n. 32996 del 5.8.2003, Lazzeroni, rv. 225547; contra: Cass. Sez. 3^, n. 9140 del 22.8.2000, Pautasso, rv. 217545 Pres. Zumbo - Est. Onorato - Imp. Lecchi - Pm Izzo G. (Conf.) (Annulla con rinvio, App.Milano, 14 aprile 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 24 marzo 2004 (Ud. 21 gennaio 2004) sentenza n. 14425 (vedi: sentenza per esteso)
Inquinamento idrico - Tutela dall'inquinamento - Reflui industriali pericolosi - Sversamento in rete fognaria e/o nel suolo - Reato di cui all'art. 59 del D.Lgs n. 152 del 1999 - Configurabilità. L'immissione non autorizzata di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 59, comma primo, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, e successive modificazioni, sia che lo sversamento avvenga in fognatura sia che sia effettuato in un pozzo a perdere, atteso che la fattispecie in questione punisce ogni indebita immissione di acque reflue nel suolo, nel sottosuolo ed in rete fognaria. Pres. Rizzo - Est. Squassoni - Imputato Scarabello - Pm Izzo (Conf.) (Rigetta, Trib. riesame Milano, 23 settembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 23 marzo 2004 (Cc. 11 febbraio 2004) Rv. 228449 sentenza n. 13967
Acqua - Tutela dall'inquinamento - Scarico da insediamento produttivo - Superamento dei limiti tabellari - Sostanze non incluse nella Tabella 5 - Potere cancerogeno - Criterio di individuazione. Il superamento dei limiti previsti per gli scarichi da insediamento produttivo dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, per le sostanze non incluse nella tabella 5 allegata al citato decreto n. 152, integra il reato di cui all'art. 59 dello stesso decreto allorché risulti provato il potere cancerogeno delle stesse secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC), stante la previsione di chiusura del punto 18 della stessa tabella, ed è sufficiente che tale effetto sia accertato nei confronti degli animali non essendo necessaria la prova di analogo effetto nei confronti dell'uomo, sia perché manca nel testo legislativo una specificazione in tal senso, sia in quanto la normativa di settore è posta a salvaguardia dell'ambiente ed a tutela della salute di ogni essere vivente. Pres. Papadia - Est. Squassoni - Imp. Grilli ed altri - Pm Iacoviello (Conf.) (Rigetta, Trib.Verbania, 11 aprile 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 25 febbraio 2004, (Cc. 23/01/2004) sentenza n. 8147 (vedi: sentenza per esteso)
Acqua - Opere di regimazione di un torrente - Ordinanza contingibile ed urgente - Ricorso - Art. 143, 1°comma, lett. a) r.d. 1775/1933 - Ricorsi per eccesso di potere in materia di acque pubbliche - Rientra - Giurisdizione - Tribunale superiore delle acque pubbliche. In materia di ricorso contro un’ordinanza contingibile ed urgente, con cui il Sindaco abbia ingiunto al proprietario di uno stabilimento industriale, posto nei pressi della sponda di un torrente, di dar corso a opere di regimazione, necessarie per la tutela della pubblica incolumità, è applicabile l’art. 143, 1 comma lett. a) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, che attribuisce alla competenza del tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per eccesso di potere avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche. Fim.co spa (Avv. Mantelli) c. Comune di Chiusa di Pesio (Avv.ti Golinelli, Morra e Martino) - Pres. Gomez de Ayala, Est. Peruggia - T.A.R. PIEMONTE, Torino, Sez. I - 25 febbraio 2004, n. 329
Inquinamento idrico - Immissioni dirette nelle acque superficiali - Scarico in mare - Autorizzazione - Necessità - Presupposti - Competenza - D. L.vo n.152/99 - L.R. Sicilia Art. 40 della l. r. 27/86. Il Decreto Legislativo n. 152/99 si limita a disciplinare esclusivamente gli scarichi diretti, cioè le immissioni dirette nelle acque superficiali, e quindi, tra l’altro, gli scarichi nel mare. Tale disciplina all’art. 45 dispone che, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, e, a norma dell’art. 46, la richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dalle caratteristiche dello scarico. La competenza in ordine al rilascio delle autorizzazioni, secondo quanto disposto dall’art. 45, è disciplinata dalla Regione che, nel caso della Sicilia, già prima dell’entrata in vigore della normativa in questione, l’aveva attribuita ai Comuni in virtù dell’art. 40 della l. r. 27/86, non modificato successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina nazionale. In specie, per il completamento delle proprie attività di smaltimento, l’impianto, prevedeva lo scarico in mare delle acque reflue delle operazioni di trattamento, adeguatamente purificate, tuttavia, in violazione della necessaria specifica autorizzazione allo scarico diretta alla valutazione della tipologia di impianto, della natura dei rifiuti trattati e delle procedure di trattamento. De Marco. TRIBUNALE DI MESSINA Giudice monocratico sezione II - sentenza del 16/12/2003 (vedi: sentenza per esteso)
Inquinamento idrico - Nuova autorizzazione allo scarico - Presupposti - Art. 45 D. L.vo n.152/99. In tema d’inquinamento idrico l’autorizzazione allo scarico implica necessariamente la valutazione della tipologia di impianto, della natura dei rifiuti trattati e delle procedure di trattamento. Con la conseguenza che la modifica di uno di tali elementi richiede necessariamente una nuova autorizzazione. De Marco. TRIBUNALE DI MESSINA Giudice monocratico sezione II - sentenza del 16/12/2003 (vedi: sentenza per esteso)
Inquinamento idrico - Disciplina degli scarichi - Prelievo e campionamento delle acque reflue - Attività a sorpresa - Procedimento - Art. 50 d.lv. 152/99 - Art. 223 disp. att. c.p.p. - Art. 360 c.p.p.. In tema di disciplina degli scarichi il prelievo ed il campionamento delle acque reflue configurano attività amministrativa che non richiede l’osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l’unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. che impone il preavviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni, onere che deve ritenersi ottemperato nella misura in cui, nel caso di specie, le analisi sono state effettuate con le procedure di cui all’art. 360 c.p.p. (cfr. Cass. III, 29/1/2003, 15170). L’esecuzione delle attività di prelievo, devono necessariamente costituire attività a sorpresa, assimilabile alle ispezioni, condizione necessaria per garantire la genuinità dell’accertamento, e come tali disciplinate e consentite in via generale dall’art. 50 d.lv. 152/99, e, comunque, dagli artt. 348 e ss. c.p.p. (cfr. Cass. III, 1/7/87, 7999; Cass. III, 15/11/84, 10041). Giudice De Marco. TRIBUNALE DI MESSINA Giudice monocratico sezione II - sentenza del 16/12/2003 (vedi: sentenza per esteso)
Inquinamento - Acqua - Rifiuti - Art. 635 c.p. (danneggiamento) e D. L.vi nn. 152/99, 22/97 - Rapporto di specialità - Esclusione - Art. 822 cod. civ. - Alterazione dell’integrità di un bene al servizio della collettività quale le acque del mare. In tema d’inquinamento un’attività di immissione o diffusione abusiva di materiali di qualunque natura, solidi o liquidi, ove abbia come conseguenza l’alterazione dell’integrità di un bene quale le acque del mare, sotto il profilo della sostanza, delle risorse biologiche e ittiche, della composizione, ovvero della utilizzabilità o anche solo del valore estetico, appare configurabile il reato in questione. Né questo deve essere escluso per la contemporanea presenza di altro reato - contravvenzionale - che punisce lo specifico fatto dell’inquinamento, dal momento che tra il primo reato e quelli espressamente previsti dal d.lv. 152/99 o dal d.lv. 22/97 non esiste rapporto di specialità atteso che il primo tutela non l’ambiente come valore in sé, quanto il valore patrimoniale dello stesso e l’utilizzabilità da parte della collettività. Sicchè, ove all’attività illecita consegua, appunto, l’evento ulteriore rappresentato dal danno, si determina un concorso delle due tipologie di reato (cfr. Cass. 15/11/79, 5802; Cass. 10/12/79, 5870; Cass. 19/6/81, 9425; Cass. 17/6/82, 11484; Cass. 10/2/84, 5485). Inoltre il mare, così come tutti gli altri beni elencati nell’art. 822 cod. civ., è essenzialmente destinato al servizio della collettività, per cui correttamente in caso di danneggiamento di tale bene appare configurabile il delitto di cui all’art. 635, con l’aggravante del capoverso n. 3 in relazione all’art. 625 n. 7 c.p. la quale tutela, appunto, la destinazione pubblicistica del bene (cfr. Cass. 15/11/79, 5802; Cass. 10/2/84, 5485). Giudice De Marco. TRIBUNALE DI MESSINA Giudice monocratico sezione II - sentenza del 16/12/2003 (vedi: sentenza per esteso)
Inquinamento idrico - Prelievo effettuato nell’immediatezza di una immissione - Nullità o inutilizzabilità - Esclusione - Fondamento. I risultati di un prelievo effettuato nell’immediatezza di una immissione (in flagranza) che, non consenta l’apprestamento degli specifici strumenti con la conseguenza di eventuali inosservanze delle modalità e metodiche di prelievo dei campioni non possono determinare alcuna nullità o inutilizzabilità delle operazioni compiute e degli atti conseguenti, (cfr. Cass. III, 24/5/99, 6416; Cass. III, 16/2/2000, 1773), e assumono ugualmente il rilievo di elementi di prova liberamente valutabili dal giudice, sicchè tali violazioni costituiscono esclusivamente elemento di valutazione dell’attendibilità del risultato (cfr. Cass. III, 24/5/99, 6416). Giudice De Marco. TRIBUNALE DI MESSINA Giudice monocratico sezione II - sentenza del 16/12/2003 (vedi: sentenza per esteso)
Inquinamento idrico - Scarico e immissione occasionale - Differenza - Superamento dei limiti tabellari - Fattispecie: scarico in mare dei reflui - Art. 59 d.lg. n. 152/1999. In materia di inquinamento idrico, si distingue lo scarico dall’immissione occasionale per il fatto che il primo ha carattere di continuità e stabilità (Cass. III, 14/6/2002, 29651), mentre l’immissione occasionale è costituita da uno sversamento occasionale ed eccezionale realizzato, pertanto, al di fuori di un sistema di scarico. Può pertanto, concludersi che il superamento dei limiti tabellari resta sanzionato a norma dell’art. 59 d.lg. n. 152 del 1999, quando venga realizzato nell’ambito di uno scarico, caratterizzato, dalla permanenza e stabilità, mentre resta escluso dalla punibilità se realizzato nell’ambito di uno sversamento occasionale (cfr. Cass. III, 14/6/2002, 29651 - Paolini). In base all’attuale testo dell’art. 59 menzionato, in specie, occorrerà distinguere due ipotesi: quella dell’agente che, in maniera occasionale, al di fuori di un’attività di scarico, e dunque nell’ambito di sversamenti episodici da impianti che non prevedono scarichi in mare (quali, per esempio, le avarie agli impianti medesimi), effettua un versamento in acque superficiali, condotta non più punibile a norma del menzionato art. 59 c. 5; e quella, invece, dell’agente il quale gestisca un impianto che preveda lo scarico in mare dei reflui, e che, nell’ambito di tale scarico, effettui, anche occasionalmente, degli sversamenti che superino i limiti tabellari. Condotta, questa, di cui permane la illiceità penale. In sostanza, la depenalizzazione riguarda solo l’occasionalità degli sversamenti, eseguiti al di fuori di uno scarico stabile; restando, invece, sottoposti a sanzione tutti i superamenti tabellari, anche se occasionali o rilevati occasionalmente, quando eseguiti, come recita la norma, nell’effettuazione di uno scarico industriale, cioè nell’ambito di un sistema di scarico avente carattere di stabilità e continuità. Giudice De Marco. TRIBUNALE DI MESSINA Giudice monocratico sezione II - sentenza del 16/12/2003 (vedi: sentenza per esteso)
Acqua e inquinamento idrico - Scarico di autolavaggio - Presenza di caratteristiche inquinanti - Acque reflue industriali - Autorizzazione allo scarico e c.d. permesso di agibilità o abitabilità - Differenze e finalità. Lo scarico di autolavaggio assimilabile a quello degli insediamenti produttivi, sotto il vigore della precedente normativa (Cass. sezione terza, 18 giugno 1982 n. 5985, Incerti rv. 154274), ed a quello di acque reflue industriali, secondo la recente (cfr. da ultimo Cassazione, sezione terza, 21004/03, Pm in proc. Panizza), per la presenza di caratteristiche inquinanti diverse e più gravi da quello di un insediamento civile per la presenza di oli minerali, sostanze chimiche e particelle di vernice eventualmente staccabile dalle autovetture ed esercizio di un servizio in forma professionale ed organizzata. Inoltre, l'autorizzazione allo scarico è caratterizzata dalla tipicità delle forme, sicché non è ammesso alcun equipollente e neppure il c.d. permesso di agibilità o abitabilità, relativo a differenti presupposti e diverse finalità. Pres. Savignano - Est. Novarese - Pm Meloni - Imp. Marziano. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 20 gennaio 2004, (ud. 5.12.2003) sentenza n. 985 (vedi: sentenza per esteso)
Acqua e inquinamento idrico - Scarichi esistenti autorizzati - Scarichi esistenti non autorizzati - Disciplina applicabile - Aumento temporaneo dell'inquinamento - Autonomi e distinti reati - Elementi costitutivi - Differenze - Scarico senza autorizzazione - Omessa autorizzazione - Art. 2 lett. c, c bis, D. L.vo n. 258/2000 - D. L.vo n. 152/1999 e succ. mod.. L'effettuazione di uno scarico senza autorizzazione e la violazione del divieto di un aumento anche temporaneo dell'inquinamento costituiscano due autonomi e distinti reati, i cui presupposti ed elementi costitutivi sono differenti, il giudice esattamente si è soffermato solo su quello concernente l'omessa autorizzazione, in quanto si trattava di scarico esistente non autorizzato, sicché, secondo uniforme giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. III 16 febbraio 2000, n. 1774), recepita dal D.Lgs n. 258 del 2000 all'art. 2 lett. c c bis) devono ritenersi nuovi anche gli scarichi esistenti non autorizzati, in quanto la disciplina transitoria di cui all'art. 62 dodicesimo comma D.L.vo n; 152 del 1999 e successive modificazioni si applica solo agli scarichi esistenti autorizzati. La disciplina, non è mutata neppure dopo l'intervenuta modifica dei termini di adeguamento, di cui all'art. 62 undicesimo comma D.Lgs cit., operata dall'art. 10 bis della legge di conversione n. 200 del 2003 del d. 1. n. 147 del 2003 recante "proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali". Infatti, a parte la specifica caratteristica del decreto legge su citato, evidenziato dalla sua rubrica, la dizione dell'art; 10 bis cit., secondo cui "i termini di cui all'art. 62 comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, relativo agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (cioè fino al 3 agosto 2004), non ha fatto venir meno la definizione legislativa degli scarichi esistenti su descritta. Tale esegesi deve essere privilegiata, perché in tema di eccezioni ad una regola generale, non è possibile fornire un'interpretazione estensiva, ma occorre preferirne una restrittiva. Pres. Savignano - Est. Novarese - Pm Meloni - Imp. Marziano. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 20 gennaio 2004, (ud. 5.12.2003) sentenza n. 985 (vedi: sentenza per esteso)
Acqua e inquinamento idrico - Nozione di “scarico esistente” - art. 62, 11° e 12° c., D. L.vo n. 152/1999 - Art. 2 lett. c, c bis, D.Lgs n. 258/2000 - Abrogazione tacita - Inconfigurabilità - Disciplina applicabile. In assenza di un'abrogazione espressa della nozione di scarico esistente di cui all'art. 2 lett. c c bis) del D.Lgs n. 258 del 2000, non è possibile attribuire ad una disposizione con un contenuto specifico e limitato la possibilità di introdurre un'abrogazione implicita, mentre la locuzione contenuta sembra una cattiva sintesi di una pluralità di situazioni, disciplinate in maniera uniforme dall'art. 62 undicesimo e dodicesimo comma decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152. Pertanto, non è concepibile per le ragioni su riferite un'abrogazione tacita dell'art. 2 let. c c bis) d. 1. vo cit. su riportata, ove si volesse, in contrasto con i criteri ermeneutici su evidenziati in tema di interpretazione di norme derogatorie di una regola generale, ritenere estensibile il termine "non autorizzati" a tutti gli scarichi esistenti, non può obliterare il sintagma "conformi al regime autorizzativo previgente", sicché l'espressione "non autorizzati" concernerebbe solo quegli scarichi esistenti alla data del 13 giugno 1999, non muniti di formale autorizzazione che, in relazione alla situazione fattuale, avrebbero potuto ottenerla. Pres. Savignano - Est. Novarese - Pm Meloni - Imp. Marziano. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 20 gennaio 2004, (ud. 5.12.2003) sentenza n. 985 (vedi: sentenza per esteso)
Acqua e inquinamento idrico - Concetto di aumento dell’inquinamento - Presupposti ed elementi - Omessa adozione delle misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento - Sistema sanzionatorio - Tutela dell'ambiente. L'omessa adozione delle misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento, costituisce un obbligo cui soggiacciono i titolari degli scarichi esistenti, ancorché autorizzati, durante il regime transitorio (Cass. sez. un. 31 gennaio 2002 n. 3798, Turina rv. 220556 non massimata sul punto). Pertanto, poiché "l'aumento è un concetto per definizione relativo e presuppone il raffronto tra due dati, che sono quantitativi e qualitativi e, comunque, di fato riferiti allo scarico con la prescrizione che il dato fisico - chimico preesistente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 152/99 non può essere alterato in peius" ed i dati da comparare possono risultare " da qualsiasi elemento" e "l'aumento potrà anche essere desunto da fatti significativi" (Cass. sez. un. 31 gennaio 2002, Turina cit.), i dati da comparare, come si evince dai passi tratti dalla decisione delle sezioni unite, non devono provenire necessariamente da analisi, ma possono discendere pure da considerazioni logiche oltre che da altre evenienze fattuali (ex. gr. Aumento della produzione e mantenimento dello stesso depuratore, guasto del sistema di depurazione, et similia). Sicché l'eventuale possibilità di configurare pure la contravvenzione di aumento anche temporaneo dell'inquinamento costituisce un ulteriore segnale circa la necessità di sanzionare, comunque, dette situazioni illecite e pericolose per la tutela dell'ambiente. Pres. Savignano - Est. Novarese - Pm Meloni - Imp. Marziano. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 20 gennaio 2004, (ud. 5.12.2003) sentenza n. 985 (vedi: sentenza per esteso)
Inquinamento idrico - Tutela delle acque - Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati - Principio - Acque reflue domestiche in reti fognarie - Deroga e condizione - L. 319/1976 - Artt. 45 e 59 1° c., .D. Lgs. n. 152/1999 - D. Lgs. n. 258/2000. In tema d’inquinamento delle acque, l'art. 45, 1° comma, del D. Lgs. n. 152/1999 (pur dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 258/2000) ribadisce il principio di cui all'art. 9 della legge n. 319/1976 secondo cui "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati" (in deroga a tale principio gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie non necessitano di preventiva autorizzazione ma sono esplicitamente vincolati al rispetto dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato) ed il successivo art. 59, 1^ comma, sanziona penalmente "chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione...". Pres. Savignano G. - Est. Fiale A.- Pm D'Angelo G. (Conf.) - Imp. Marino. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 20 gennaio 2004, (Ud. 27 novembre 2003), Sentenza n. 978 (vedi: sentenza per esteso)
Inquinamento idrico - Tutela delle acque - I reflui di autocarrozzeria (e/o autolavaggio) sono da considerarsi "acque reflue industriali", non assimilabili a quelle domestiche - Assenza della prescritta autorizzazione - Reato - Sussiste. In tema d’inquinamento delle acque, i reflui da attività di autocarrozzeria (ma anche - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte - quelli da impianti di autolavaggio) devono considerarsi "acque reflue industriali", non assimilabili a quelle domestiche - poiché non ricollegabili al metabolismo umano e non provenienti dalla realtà domestica - sicché lo scarico di essi in assenza della prescritta autorizzazione è tuttora previsto dalla legge come reato. Pres. Savignano G. - Est. Fiale A.- Pm D'Angelo G. (Conf.) - Imp. Marino. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 20 gennaio 2004, (Ud. 27 novembre 2003), Sentenza n. 978 (vedi: sentenza per esteso)
Acque - Scarichi di acque reflue industriali - Superamento limiti tabellari Statali - Tutela dall'inquinamento - Entrata in vigore del decreto n. 258/2000 - Riferibilita' alla Tabella 5 allegata al decreto n. 152/1999 - Esclusione - Fondamento - D. LG. N.152/1999 art. 59 COST.- D. LG. n.258/2000 art. 23. In tema di scarichi di acque reflue industriali, con la entrata in vigore del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, modificativo dell'art. 59 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, sono sottoposti a sanzione penale gli scarichi che superano i limiti tabellari posti dallo Stato ed individuati nelle Tabelle 3 e 4 anche per le sostanze diverse dalle 18 indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5, atteso che la attuale formulazione colloca il riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 solo dopo la indicazione dei limiti piu' restrittivi fissati dalle Regioni, solo per i quali deve farsi riferimento alle sostanze individuate dalla citata Tabella 5. PRES. Raimondi R REL. Postiglione A COD.PAR.351 IMP. P.G. in proc. Bonassi ed altro PM. (Conf.) Passacantando G. CORTE DI CASSAZIONE Penale. Sez. III del 17/12/2003 (UD.29/10/2003) RV. 226829 Sentenza n. 48076
Inquinamento idrico - Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Concorso con i reati di cui al D.L.gs. n. 152/1999 - Possibilità - Art. 674 c.p. L'ipotesi di reato di cui all'art. 674 cod. pen. (getto pericoloso di cose) può concorrere con le disposizioni della D.L.gs. 11 maggio 1999 n. 152 (tutela delle acque dall'inquinamento), stante la diversa struttura delle fattispecie ed i differenti beni giuridici tutelati. Pres. Papadia U - Est. Rizzo A - Imp. Graziani - PM. (Conf.) Passacantando G. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 07 Ottobre 2003 (UD.01/07/2003) RV. 226578, sentenza n. 37945
Inquinamento idrico - Tutela dall'inquinamento - Scarichi da frantoi oleari - Condizioni - Individuazione - L. n. 574/1996 - Art. 28 D. Lg. n. 152/1999 - D. Lg. n. 22/1997. Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive possono essere oggetto di utilizzazione agronomica (ai sensi dell'art. 1 della Decreto Legge 11 novembre 1996 n. 574), attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad uso agricolo, e previa autorizzazione sindacale, non rientrando, pertanto, nella disciplina sui rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che non abbiano subito alcun trattamento, ne' ricevuto alcun additivo ad eccezione della acque per la diluizione della pasta ovvero per la lavatura degli impianti. Pres. Toriello F - Est. Postiglione A - Imp. Malpignano - PM. (Diff.) Iacoviello F. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 03 Ottobre 2003 (UD. 25/06/2003) RV. 226320, sentenza n. 37562
Inquinamento ambientale e di emissioni maleodoranti - cartiera - scarico dei reflui nel fiume senza adeguata depurazione - indagine ispettiva del nucleo operativo ecologico dei Carabinieri - assenza di un proprio impianto di depurazione - reflui che confluivano nella fognatura comunale, e successivamente, in parte, in un impianto di depurazione - impianto consortile tecnicamente inidoneo per il trattamento dei reflui - eccezionale ed urgente necessità di superare l'emergenza ambientale - sanatoria legale - illegittimità - la sanatoria dei vizi di legittimità di determinati atti amministrativi - limiti - territori colpiti da calamità naturali - inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi. Legge 8 aprile 2003, n. 62 (che ha convertito il decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15): legge che avrebbe disposto una “sanatoria legale” dei provvedimenti impugnati, non trova applicazione per il combinato disposto dei commi 1, 2, 3 dell’art. 1-ter, ove si prevede che:” Le disposizioni di conferma e di salvezza, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano altresì ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, alle ordinanze di protezione civile ed ai conseguenti provvedimenti emanati in regime commissariale, sul territorio nazionale, inerenti alle situazioni di emergenza ambientale e relativamente allo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione". Infatti, in sede di conversione del decreto-legge, l’art. 1-ter. della legge ha disposto che: “1. Per fronteggiare la persistente, eccezionale ed urgente necessità di superare l'emergenza ambientale e lo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana, ed al fine di perseguire l'elevato livello della salute e dell'ambiente, sono confermati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1999, ed i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 1999, del 16 giugno 2000 e del 14 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n 300 del 23 dicembre 1999, n. 146 del 24 giugno 2000 e n. 23 del 28 gennaio 2002, con i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato e poi prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza ambientale nella Regione siciliana. Occorre, poi, rilevare che la legge n. 62 del 2003 si riferisce espressamente a “territori colpiti da calamità naturali”. La suesposta conclusione , peraltro, tiene conto di quell’insegnamento della Corte costituzionale, per cui le disposizioni legislative che prevedono la sanatoria dei vizi di legittimità di determinati atti amministrativi - pur ammissibili in linea di principio - non impediscono al giudice amministrativo di accertare (tra l’altro), ” a) la sussistenza dell’attribuzione del potere di emettere i provvedimenti adottati” (Cfr. la decisione 26 marzo 1987, n. 100, nonchè le altre decisioni ivi richiamate). T.A.R. del Friuli - Venezia Giulia, 30 agosto 2003 Sentenza n. 641 (vedi: sentenza per esteso)
Deliberazione stato di emergenza - presupposti - calamità naturali, catastrofi o altri eventi da cui derivi o possa derivare pericolo all’integrità delle persone, ai beni, agli insediamenti, all’ambiente - concetto di “altri eventi” - poteri extra ordinem ex art. 5 L. 14 febbraio 1992 n. 225 finalizzati a fronteggiare una situazione di degrado ambientale - perseguimento della tutela di beni e valori diversi da quelli indicati dalla L. 225/1992 - mancata dimostrazione della necessità del ricorso a poteri extra ordinem - illegittimità - limiti alla potestà discrezionale dell’amministrazione. La deliberazione dello stato di emergenza implica l'esercizio di un'amplissima potestà discrezionale che trova un limite - rigoroso, attesi i principi costituzionali in giuoco - nell'effettiva esistenza di una situazione di fatto, consistente in calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, da cui derivi un pericolo in atto o possa derivare un pericolo all'integrità delle persone ovvero ai beni, agli insediamenti e all'ambiente, e nella ragionevolezza di questo potere discrezionale, oltre che evidentemente nella impossibilità di poter altrimenti fronteggiare la situazione. Va osservato che la lett. c) del comma 1 dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 225 sussume nella tipologia di eventi a cui si ricollega la predetta normativa, anche « ... altri eventi (oltre le calamità naturali e le catastrofi) che, per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari». Con la locuzione: “altri eventi“ il Legislatore si è basato su di un criterio oggettivo e cioè l'esistenza di una situazione che necessita di interventi straordinari, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata: interventi pur sempre mirati alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni. Pertanto, esula pacificamente dal paradigma della legge la tutela di beni e di valori diversi da quelli ivi previsti. Nel caso di cui alla attuale controversia, la motivazione addotta dagli atti impugnati si fonda su altri presupposti rispetto allo schema concettuale della legge n. 225 del 1992, non riconducibili al paradigma delle “calamità naturali, catastrofi” o in quello di “altri eventi” che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari; inoltre, il legislatore ha esclusivamente avuto di mira la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni: nella fattispecie non risulta sia stata perseguita la tutela di questi beni e valori; infine, doveva risultare in modo irrefutabile - e ciò non è avvenuto - che la situazione non poteva essere fronteggiata con mezzi e poteri ordinari. Sotto i primi due aspetti, concernenti la non ricorrenza di un “evento” legittimante il ricorso ai poteri straordinari ex art. 5 della legge n. 225 del 1992, nonché il mancato perseguimento della tutela prevista dal legislatore, il Collegio rileva che, anche ammettendosi - per inconcessa ipotesi - che nel paradigma dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992 vadano ascritte situazioni di emergenza non ricollegabili ad un pericolo in atto o potenziale all'integrità delle persone ovvero ai beni, agli insediamenti e all'ambiente, come potrebbe essere la situazione connessa ad una grave crisi occupazionale, o, più in generale, economica, va detto che nel caso di specie i poteri straordinari deliberati con lo stato di emergenza non sono diretti a fronteggiare lo “stato di blocco dell’occupazione con gravi ripercussioni sull’intera economia della Carnia” ( l’art. 5 prevede che, al verificarsi degli eventi indicati nell'art. 2 lett. c) e cioè eventi naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza determinandone la durata e la estensione territoriale, in stretto riferimento alla qualità e alla natura degli eventi), bensì la situazione che potrebbe determinare - di riflesso - questo “blocco”. Per far fronte a questa situazione si è fatto ricorso ai suddetti poteri, trascurando, oltretutto, di dimostrare la impossibilità di poter altrimenti fronteggiare la situazione attraverso i poteri ordinari attribuiti dall’ordinamento. Pertanto, i veri “eventi” fronteggiati con lo stato di emergenza sono stati quelli riconducibili al degrado ambientale. In buona sostanza, si è ricorsi - senza darne una adeguata dimostrazione - ai poteri extra ordinem per far fronte ad una situazione di natura ambientale, paventando nel contempo delle possibili ripercussioni negative di questa situazione sul versante occupazionale. Sotto il terzo profilo, afferente la mancata dimostrazione del ricorso a poteri extra ordinem, è a dirsi che, diversamente opinando, qualsiasi situazione che postula provvedimenti urgenti sarebbe suscettibile di legittimare la dichiarazione dello stato di emergenza. Se così fosse, verrebbe vulnerata non solo la lettera, ma anche la ratio della legge n. 225 del 1992. Ciò non significa che una situazione di difficoltà nel settore della depurazione e dello smaltimento dei rifiuti, solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi, non incida sulla necessità di attivare gli interventi di protezione civile, allorquando si sia determinata una situazione di tale gravità da poter creare danni o pericolo di danni all'integrità delle persone, ai beni, agli insediamenti o all'ambiente. Il ricorso al rimedio extra ordinem dello stato di emergenza riposa, però, su ben altri presupposti. Nella fattispecie si rendeva necessaria una congrua motivazione circa la impossibilità di poter altrimenti fronteggiare la situazione evidenziata, o, comunque, questa impossibilità doveva emergere in modo inconfutabile dagli atti del procedimento, e in particolare dall’atto dichiarativo dello stato di emergenza. Questo perché - lo si ribadisce - lo stato di emergenza implica l'esercizio di un'amplissima potestà discrezionale, che però trova un limite - rigoroso, attesi i principi costituzionali in giuoco - nell'effettiva esistenza di una situazione di fatto, consistente in calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, da cui derivi un pericolo in atto o possa derivare un pericolo all'integrità delle persone ovvero ai beni, agli insediamenti e all'ambiente, e nella ragionevolezza di questo potere discrezionale, oltre che nella impossibilità di poter altrimenti fronteggiare la situazione: situazione la cui gestione richiede un diverso ordine di funzionamento dei pubblici poteri, politici ed amministrativi, nonchè una capacità di deroga all’ordinamento vigente. T.A.R. del Friuli - Venezia |