Chiunque, senza la licenza dell`Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a 3.000.000(c.p.713).
Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art 686