595 Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell`articolo precedente, comunicando con più persone, offende l`altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 2 milioni.
Se l`offesa consiste nell`attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire 4 milioni.
Se l`offesa è recata col mezzo della stampa (c.p.57-58 bis) o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire 1 milione (c.p.596-599).
Se l`offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (c.p.342), o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate
Massima della cassazione
In tema di diffamazione col mezzo della stampa, la persona offesa può richiedere anche al direttore del giornale, ritenuto responsabile del delitto di omesso controllo ai sensi dell'art. 57 cod.pen., la riparazione pecuniaria di cui all'art 12 della legge 2 agosto 1948 n. 47, che prevede il versamento di una somma, determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato, atteso che a detta riparazione è tenuto, non solo l'autore dello scritto diffamatorio, ma chiunque abbia contribuito a cagionare l'evento tipico del reato, sia in concorso, sia per aver omesso di impedire l'evento stesso, essendo a tanto giuridicamente obbligato |