Uso legittimo delle armi da parte delle forze di polizia in caso di fuga
La Cassazione penale, con la sentenza n. 11879 del 22 maggio 2007, è tornata a pronunciarsi sulla vexata quaestio relativa alla legittimità o meno dell’uso delle armi da parte delle forze di polizia. Con la sentenza in commento, quindi, la Suprema Corte ha disatteso orientamento che aveva ampliato l’ambito applicabilità dell’art. 53 c.p. ritenendo giustificato, ancorché a ben precise condizioni, l’uso delle armi da parte degli esponenti delle forze di polizia, anche in situazioni di inseguimento di fuggitivi.
La problematica in questione, qualunque soluzione sia (nel tempo) stata accolta, ha semprelasciato insoddisfatti, e ciò per la contrapposizione di opposti orientamenti giuridico-ideologici che in materia si sono sempre fronteggiati e che sono, in effetti, difficilmente bilanciabili..
Da una lato, infatti, vi sono i sostenitori della teoria secondo cui l’uso delle armi debba essere considerato legittimo – ex art. 53 c.p. – e, pertanto, anche a fronte di un atteggiamento passivo, quale è, appunto, la fuga. I sostenitori di tale tesi arrivano, addirittura, ad individuare un combinato disposto di tale norme con l’art. 2 n. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 (recepita con la l. 4 agosto 1955, n. 848 secondo il modello della ratifica ed esecuzione dei trattati internazionali), e ciò al fine di escludere ogni sorta di responsabilità.
Sul piano opposto si colloca, invece, un'altra corrente di pensiero – che, in definitiva, è quella accolta dalla sentenza che qui si commenta – secondo cui il carattere primario ed indefettibile per configurare come legittimo il ricorso alle armi sarebbe da individuarsi nella esclusiva necessità di “...respingere una violenza o superare una resistenza attiva” il che, ovviamente, lo renderebbe incompatibile con la fuga che è manifestazione di una tipologia di resistenza diversa da quella attiva.
Ed è proprio in questo contesto che viene a collocarsi la sentenza n.11879/07 la quale si impone come momento di rottura rispetto alle visioni predominanti e rispetto alle quali suggerisce il ritorno ad una visione della problematica de qua più articolata, nel cui ambito assumono carattere fondamentale le distinzioni fattuali e giuridiche che intercorrono fra resistenza attiva e resistenza passiva.
Ed invero, nel caso di specie il S.C. condivide la posizione dei giudici di merito, i quali hanno distinto l’intervento del carabiniere (imputato) in due differenti fasi temporali, ponendo l’accento sul fatto che il ricorso all’uso delle armi sia avvenuto dopo la cessazione di uno stato di opposizione e resistenza attiva del soggetto all’atto in compimento da parte dell’agente.
A sostegno delle posizioni assunte, quindi, la Corte chiarisce che la ratio della disposizione dell'art. 53 c.p. starebbe nella necessità di consentire al pubblico ufficiale l'uso delle armi al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, e “…considera legittimo l'uso dell'arma solo in presenza della necessità di respingere una violenza o superare una resistenza attiva.”
In altre parole, l’insegnamento qui suggerito dalla Cassazione è inequivocabile nel postulare che l’uso delle armi rappresenterebbe una risposta dell’agente da assimilare all’uso della forza fisica o morale e, in quanto tale, non configurabile nel caso di fuga, la quale realizza solo una resistenza passiva, salvo che sia posta in essere con modalità idonee a mettere a repentaglio l'incolumità del terzo.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 22 maggio 2007, n. 11879