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Antiriciclaggio

    
 
 
Antiriciclaggio e sanzioni amministrative
 
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11408 del 16 maggio 2006, ha sancito che le opposizioni a sanzione amministrativa in materia antiriciclaggio rientrano nella competenza per materia del tribunale.
A detta della Corte, infatti, la materia antiriciclaggio può essere assimilata alla materia valutaria, in in virtù del dato normativo (d.l. 3.5.1991, n° 143, convertito nella legge 5.7.1991, n° 197) che, all'art. 5, punto 8), sancisce la regola secondo cui, nella relativa materia, la competente a provvedere (d.P.R. 31.3. 1988, n° 148) all’irrogazione delle sanzioni sia, con proprio decreto, il Ministro del Tesoro, udito il parere della Commissione prevista dall'art. 32 del testo unico delle norme previste in materia valutaria, nonché considerata la possibilità di applicare nella specie la normativa di cui alla legge n° 689 del 1981.
 
 
 
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
 
SEZIONE II CIVILE
 
Sentenza 16 maggio 2006, n. 11408
 
 
 
Svolgimento del processo
 
Con ricorso del 10.1.2002, G. C. proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con cui gli era stata irrogata la sanzione di £. 300.000, per aver acquisito il trasferimento della somma di £. 33.000.000 a mezzo di assegno bancario, privo della clausola di non trasferibilità.
 
Di fronte all'adito Giudice di pace di Siracusa, l'opponente eccepiva, tra l'altro, la tardività della contestazione della violazione, siccome effettuata oltre il termine di novanta giorni dal verificarsi della violazione. Si costituiva il Ministero dell'economia e delle finanze, eccependo l'incompetenza per materia del giudice adito, sussistendo nella specie quella del tribunale, e sostenendo, nel merito, che la contestazione era stata tempestiva.
 
Il Giudice di pace, con sentenza del 7.5.2002, affermata la propria competenza, accoglieva l'opposizione, recependo la tesi della tardività della contestazione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, l'Amministrazione; l'intimato non ha svolto attività difensiva.
 
Motivi della decisione
 
Con il primo motivo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha lamentato violazione falsa applicazione dell'art. 98, punto g) del d. lgs. 30.12.1999, n° 507, e dell'art. 5, punto 8), del d.l. 3.5.1991, n° 143, convertito nella legge 5.7.1991, n° 197, in relazione all'art. 360, n° 3 cpc, sostenendo che nella materia de qua la competenza sia del tribunale e non del giudice di pace.
 
L'evoluzione legislativa avutasi al riguardo, dopo un primo intervento (legge n° 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace) che ha attribuito alla competenza del detto Organo, con il limite di £. 30.000.000, le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge n° 689 del 1981, ed un successivo avviso, tradotto nella legge 20.12.1995, n° 534, che ha restituito per intero la competenza per la materia de qua al Pretore, ha visto l'avvento del d. lgs. 30.12.1999, n° 507, avente ad oggetto la "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25.5. 1999, n° 205", con cui (art. 98) si è disposto l'inserimento dell'art. 22 bis dopo l'art. 22 della legge n° 689 del 1981, ove (punto g) viene stabilita la competenza esclusiva del tribunale per le opposizioni in materia tributaria e valutaria.
 
Ciò posto, stante che la materia antiriciclaggio viene pacificamente assimilata alla materia valutaria, in ragione del dato normativo (d.l. 3.5.1991, n° 143, convertito nella legge 5.7.1991, n° 197) che, all'art. 5, punto 8), prevede come all'irrogazione delle sanzioni in subiecta materia debba provvedere (d.P.R. 31.3. 1988, n° 148), con proprio decreto, il Ministro del Tesoro, udito il parere della Commissione prevista dall'art. 32 del testo unico delle norme previste in materia valutaria, e stante l'applicabilità nella specie della normativa di cui alla legge n° 689 del 1981, deve concludersi nel senso dell'applicabilità dell'art. 22 bis, ivi contenuto, che prevede la competenza per materia del tribunale.
 
Il motivo in esame deve essere pertanto accolto: l'impugnata sentenza va cassata e deve essere affermata la competenza del tribunale di Siracusa, ratione materiae ed anche per territorio.
 
L'accoglimento di tale preliminare motivo comporta l'assorbimento del secondo, attinente a profili di merito della controversia.
 
La obiettiva, seppure relativa incertezza interpretativa sussistente sul punto, giustifica la integrale compensazione delle spese relative all'intero procedimento.
 
 
PQM
 
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del tribunale di Siracusa. Compensa le spese.
 
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2006.
 
II Presidente.
 
 
Il Consigliere estensore.
 
 
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