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Testo unico sull'immigrazione

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286. . Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 47, comma I, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della sanità, con il Ministro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 (Ambito di applicazione) ( Legge 6 marzo 1998. n. 40 art.1 } I. II presente testo unico, in attuazione dell’articolo 10, secondo comma. della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri. 2. il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri deII'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.40. 3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. 4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. 6. II regolamento di attuazione del presente testo unico. di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell’articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988. n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. 7. Prima dell’emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 è trasmesso a1 Parlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere. Art.2 (Diritti e doveri dello straniero) ( Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1 ) l. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. 2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione. ., 3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975. ratificata con legge 10 aprile 1981.n. 158. garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. 4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. 5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge. 6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso. il soggiorno e l'espulsione. gli atti sono tradotti, anche sinteticamente. in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero. quando ciò non sia possibile. nelle lingue francese. inglese o spagnolo. con preferenza per quella indicata dall'interessato. 7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale. ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria. l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l’obbligo di informare. nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione. la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale. di allontanamento dal territorio dello Stato. di tutela dei minori. di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l’obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo. di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato. ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. 8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 11. comma 4. possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. 9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. TITOLO II DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO. IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO CAPO I DISPOSIZIONI SULL ‘INGRESSO E IL SOGGIORNO Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato) (Legge 6 marzo 1998. n. 40. art..4) l. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso. salvi i casi di esenzione. e può avvenire. salvi i casi di forza maggiore. soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. 2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi sulla base di specifici accordi dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l’autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato Con provvedimento scritto e motivato che deve essere comunicato all’interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o. in mancanza. in inglese. francese. spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente. ai fini del reingresso nel territorio dello Stato. una preventiva comunicazione all’autorità di frontiera. 3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3. comma 4.l'ltalia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà I’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e. fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3. comma 1. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per I’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l. Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi. 4. L .ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata. validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi. saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall’ltalia ovvero a norme comunitarie. 5. Il Ministero degli affari esteri adotta. dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell’elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. 6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi. salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso. gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati. anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia. ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico. di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali. 7. L 'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione. Art. 5 (Permesso di soggiorno) (Legge 6 marzo 1998. n.40. art. 5) l. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4. che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea. nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione. al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi da! suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo. di giustizia. di attesa di emigrazione in altro Stato e per I’esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura. ospedali. istituti civili e religiosi e altre convivenze. 3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso. nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere: a) superiore a tre mesi. per visite. affari e turismo; b) superiore a sei mesi. per lavoro stagionale. o nove mesi. per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione; c) superiore ad un anno. in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente ne! caso di corsi pluriennali; d) superiore a due anni. per lavoro autonomo. per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari; e) superiore alle necessità specificamente documentate. negli aItri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. 4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. 5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e. se il permesso di soggiorno è stato rilasciato. esso è revocato. quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per I’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22 comma 9. e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. 6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali. resi esecutivi in Italia. quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. salvo che ricorrano seri motivi. in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. - 7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea. valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa. 8. Il permesso di soggiorno. la ricevuta di dichiarazione di soggiorno ~ la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa. con caratteristiche anticontraffazione. conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno. in attuazione dell' Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996. 9. II permesso di soggiorno è rilasciato. rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda. se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero. in mancanza di questo. per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico. Art.6 (Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno) ( Legge 6 marzo 1998. n.40 art. 6: r.d. 18 giugno 1931, n. 773. artt.144. comma.2°, e 148) I. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato. lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito. comunque prima della sua scadenza. in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3. comma 4. secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. 2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi. i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5. comma 8. devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze. autorizzazioni. iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. 3. Lo straniero che. a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. non esibisce. senza giustificato motivo. il passaporto o altro documento di identificazione. ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila. 4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero. questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici. 5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. l'autorità di pubblica sicurezza. quando vi siano fondate ragioni. richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito. da lavoro o da altra fonte legittima. sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato. , 6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari. il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri. che trasgrediscono al divieto. possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica. 7" Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente. 8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio. entro i quindici giorni successivi. le eventuali variazioni del proprio don1icilio abituale. 9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio. salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. 10. Contro i provvedimenti di cui all’articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente" Art.7 (Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro) (R.d. 18 giugno 1931. n. 773. art.147) l. Chiunque. a qualsiasi titolo. dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide. anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili. rustici o urbani. posti nel territorio dello Stato. è tenuto a dame con1unicazione scritta. entro quarantotto ore all’autorità locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende. oltre alle generalità del denunciante. quelle dello straniero o apolide. gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano. l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata. ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta . An.8 (Disposizioni particolari) (R.d 18 giugno 1931, n. 773, art. 149) I. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N.394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6. del decreto Iegislativo 25 luglio 1998, n.. 286. CAPO Il INGRESSO E SOGGIORNO Art.5 (Rilascio dei visti di ingresso) l. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato è di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari Italiane a ciò abilitate e. tranne in casi particolari. territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito. per una durata non superiore. rispettivamente. a dieci e a cinque giorni. per casi di assoluta necessità. 2. Il visto può essere rilasciato. se ne ricorrono requisiti e condizioni. per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente. 3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso. nonché i requisiti e le condizioni per I'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri. emanate con decreto del Ministro degli affari esteri. di concerto con i Ministri dell’interno. del lavoro e della previdenza sociale. di grazia e giustizia e della solidarietà sociale. periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi. internazionali assunti dall'Italia. . 4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonché degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell’ambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen. 5. Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito. gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente. il luogo dove è diretto. il motivo e la durata del soggiorno. 6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e. in ogni caso, quella concernente: a) la finalità del viaggio; b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati; c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno. osservate le direttive di cui all’articolo 4, comma 3, del testo unico, ovvero la documentazione inerente alla prestazione di garanzia nei casi di cui all’articolo 23 del testo unico; d) le condizioni di alloggio. 7. Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire.. oltre alla documentazione di cui al comma 6 anche: a) quella comprovante i presupposti di parentela. coniugio. minore età o inabilità al lavoro e di convivenza. A tal fine i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono autenticati dall’autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali; b) il nulla osta della questura. utile anche ai fini dell’accertamento della disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a). del testo unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b).A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. 8. Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza. il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta. Art. 6 (Visti per ricongiungimento familiare) 1. Per i visti relativi ai ricongiungimenti familiari il richiedente deve munirsi preventivamente di nulla osta della questura. indicando le generalità delle persone per le quali chiede il ricongiungimento e presentando: a) la carta di soggiorno. il permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all’articolo 28. comma 1, del testo unico. o idonea documentazione attestante la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea; b) la documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all’articolo 29. comma 3. lettera b). del testo unico; c) la documentazione attestante la disponibilità di un alloggio. a norma dell’articolo 29. comma 3. lettera a). del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre I’attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. 2. La Questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli arti, del timbro datario dell’ufficio e della sigla dell’addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza degli altri requisiti e condizioni. la questura rilascia. entro 90 giorni dalla ricezione. il nulla osta condizionato alla effettiva acquisizione. da parte dell’autorità consolare italiana. della documentazione comprovante i presupposti di parentela. coniugio. minore età o inabilità al lavoro e di convivenza. 3. Le autorità consolari. ricevuto il nulla osta. di cui al comma 2. ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta. ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 1. ed acquisita la documentazione comprovante i presupposti di cui al comma 2, rilasciano il visto di ingresso. previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio. Art, 7. (Ingresso nel territorio dello Stato) I. L 'ingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera. compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di Applicazione dell’ Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia di trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte. 2. E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con l'indicazione della data. 3. Nei casi di forza maggiore che impediscono I'attracco o l’atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori. lo sbarco degli stessi può essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanità marittima o aerea. 4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera è effettuato dall’ufficio o comando di polizia territorialmente competente. con le modalità stabilite dal questore. 5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione dal diporto. che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato. le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in località sprovviste di posto di polizia di frontiera. sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen. ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993. n. 388. Art.8 (Uscita dal territorio dello Stato e reingresso) I. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione è tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dell'indicazione del valico di frontiera e della data. 2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno in corso di validità. 3. Lo straniero il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni. per rientrare nel territorio dello Stato. è tenuto a munirsi di visto di reingresso. rilascialo dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza previa esibizione del documento scaduto. 4. Lo straniero privo del documento di soggiorno. perché smarrito o sottratto. è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento, Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica deII’esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno. 5. Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello Stato mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o documento equivalente. Art.9 (Richiesta del permesso di soggiorno ) 1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare. mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell’interno. sottoscritta dal richiedente. corredata della fotografia dell’interessato. in formato tessera. in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno. il terzo da conservare agli atti d’ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in più esemplari allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell’immagine. in dotazione all’ufficio. 2. Nella richiesta di cui al comma l lo straniero deve indicare: a) le proprie generalità complete. nonché quelle dei figli minori conviventi. per i quali sia prevista I’iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore; b) il luogo dove I’interessato dichiara di voler soggiornare; c) il motivo de1 soggiorno. 3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti: a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità. la data. anche solo con I’indicazione dell’anno. e il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto di ingresso. quando prescritto; b) la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza. 4. L’ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, l’esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare: a) l'esigenza del soggiorno. per il tempo richiesto; b) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno. in relazione alle direttive di cui all’articolo 4. comma .3, del testo unico. rapportata al numero delle persone a carico; c) la disponibilità di altre risorse o dell’alloggio. nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento. .5. L 'esibizione della documentazione inerente alla garanzia di cui all’articolo 23 del testo unico, prestata con le modalità di cui all'articolo 34 del presente regolamento. esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilità dei mezzi di sussistenza fino alla durata della garanzia. 6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e per gIi stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico. 7. L 'addetto alla ricezione. esaminati i documenti esibiti, ed accertata l’identità dei richiedenti. rilascia un esemplare delta scheda di cui al comma 1. munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell’ufficio e della sigla dell’addetto alla ricezione. quale ricevuta. indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno. con l’avvertenza che all’atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante I’assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all’articolo 34. comma 3, del testo unico. Art.l0 (Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari) l. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente. dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto. che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni. l’esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dell’articolo 9. comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui all’articolo 6. comma 3. del testo unico. la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto. 2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo. mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi. di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori. nonché del programma del viaggio. La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese d’origine può essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico. 3. Nei casi di cui al comma 2. la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno. munito del timbro dell’ufficio con data e sigla dell’operatore addetto alla ricezione. rilasciata nel numero di esempIari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. risultante dall’apposito timbro. munito di data. apposto sul passaporto o altro documento equipollente all’atto del controllo di frontiera. 4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose. presso ospedali o altri luoghi di cura. la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in questura dall’esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case. gli ospedali. gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato. il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all’interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno. 5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 8 dell’articolo 6 del testo unico. 6. Negli alberghi. negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione. nelle lingue italiana. francese. inglese. spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. Art. 11 (Rilascio del permesso di soggiorno) l. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti. per i motivi e Ia durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi: a) per richiesta di asilo. per la durata della procedura occorrente. e per asilo; b) per emigrazione in un altro Paese. per. la durata delle procedure occorrenti: c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide. a favore dello straniero già in possesso .del permesso di soggiorno per altri motivi. per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. 2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità alI’ Azione Comune 97/11/GAI del Consiglio dell’Unione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene I’indicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione in via telematica dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per I'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero. anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. 3. La documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all’articolo 34, comma 3. del testo unico deve essere esibita aI momento del ritiro del permesso di soggiorno. Art. 12 (Rifiuto del permesso di soggiorno ) 1. Salvo che debba disporsi il respingimento o I’espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera. quando il permesso di soggiorno è rifiutato, il questore avvisa I'interessato. facendone menzione nel provvedimento di rifiuto. che. sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per I’applicazione dell’espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 il questore concede allo straniero un termine non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con l'avvertenza che. in mancanza. si procederà a norma dell'articolo 13 del testo unico, 3, Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e può disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attività di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato. Art, 13 (Rinnovo del permesso di soggiorno) l. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all’Accordo di Schengen. in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo. ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni. salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali. 2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno. fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, del testo unico. la documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita. sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d’ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall’interessato con la richiesta di rinnovo. 30 La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L’addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti. ed accertata l’identità del richiedente. rilascia un esemplare della richiesta. munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma. quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalità di cui aIl'articolo 2, comma 6. del testo unico. l’avvertenza che l’esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. 4. II permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulti che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi. o. per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno. salvo che detta interruzione sia dipesa dalle necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi. Art. 14 (Conversione del permesso di soggiorno) 1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento. per il periodo di validità dello stesso. In particolare: a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente I'esercizio di lavoro autonomo. previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per I’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma. nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperativa; b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato. per il periodo di validità dello stesso. previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente I’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo aIle condizioni di cui alle lettere precedenti. 2. L’ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo nei casi previsti dal comma 1 lettera a), e la Direzione provinciale deI lavoro. nei casi previsti dal comma 1, Iettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento. 3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta. 4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorativa subordinata per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane. fermo restando il limite annuale di 1.040 ore. 5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per Ie quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio o di formazione in Italia. il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può essere convertito. prima della scadenza. in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell’articolo 3 del testo unico attestati dalla Direzione provinciale del lavoro. previa idonea documentazione del rapporto di lavoro. o. in caso di lavoro autonomo. previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio, ove richiesto, della documentazione concernente ogni altro adempimento amministrativo richiesto, nonché della documentazione comprovante il possesso delle disponibilità finanziarie occorrenti per l’esercizio dell'attività.
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