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Straniero minore di 18 anni

La disposizione di cui all'art. 17 della legge n. 40 del 1998 (poi trasfusa nell'art. 19 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998), secondo la quale "non e' consentita (salvo che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza) l'espulsione dei minori di anni diciotto" non puo' interpretarsi nel senso che, nel caso di minori che siano figli di genitori clandestinamente introdottisi nel territorio nazionale, il divieto di espulsione si estenda, per insopprimibili esigenze di unita' della famiglia, anche a tali genitori. Ad un tal riguardo, infatti, lo stesso art. 19 cit. precisa che, nell'ipotesi di genitori stranieri clandestini raggiunti da provvedimento di espulsione, " il minore ha il diritto di seguire il genitore (o l'affidatario) espulso", e quindi il genitore, nell'esercizio di quel diritto per conto del figlio, ha il diritto di portarlo con se' nel luogo di destinazione, con cio' rimanendo pertanto esclusi sia il paventato "vulnus" alla unita' familiare, sia l'aberrante conseguenza che, in presenza di minori, resti impedita l'applicazione della normativa nazionale di tutela della integrita' delle frontiere anche nei confronti di stranieri maggiorenni. ANNO/NUMERO: 2000 09326 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente - Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere - Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere - Dott. Mario Rosario MORELLI - rel. Consigliere - Dott. Walter CELENTANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: LEJTHIJA AGIM, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO CORALLO, giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro PREFETTURA DI RAVENNA; - intimata - avverso il provvedimento del Tribunale di RAVENNA, emesso il 05/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2000 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato al Prefetto di Ravenna, Agim Lejthija impugnava il decreto prefettizio di espulsione dal territorio italiano nei suoi confronti adottato, deducendone l'insanabile illegittimita' per il profilo della "separazione del nucleo familiare" che esso avrebbe realizzato rispetto ai figli minori di essa ricorrente (e del coniuge Lejthija Gyeline contestualmente a sua volta espulso) "non menzionati nel (predetto) provvedimento". L'adito Tribunale di Ravenna respingeva pero' l'impugnazione, confermando la legittimita' del decreto prefettizio. Contro la decisione del Tribunale, il Lejthija ha proposto ricorso per cassazione ribadendo che "nel separare la famiglia si realizzerebbe non solo una grave violazione di legge ed eccesso di potere, ma addirittura una aberrante violazione di uno dei diritti fondamentali dell'uomo e, nel caso di specie, del bambino". La Prefettura intimata non si e' costituita. Motivi della decisione Il ricorso e' infondato L'art. 17 della l. 1998 n. 40 (ora trasfuso nell'art. 19 del T.U. approvato con d.lgs. 1998 n.286), del quale si denuncia la violazione, testualmente dispone, infatti, che "non e' consentita (salvo che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza) l'espulsione dei minori di anni diciotto". Ma detta norma non puo' interpretarsi - come di fatto preteso dal ricorrente - nel senso che, nel caso di minori che siano figli di genitori clandestinamente introdottisi nel territorio nazionale, il divieto di espulsione si estenda anche a tali genitori per "insopprimibili esigenze di unita' della famiglia". Lo stesso art. 19, appena citato, ben vero, precisa che nell'ipotesi di genitori stranieri clandestini raggiunti da provvedimento di espulsione "il minore ha il diritto di seguire il genitore (o l'affidatario) espulso" e quindi il genitore, nell'esercizio di quel diritto, per conto del figlio, ha il diritto di portarlo con se' nel luogo di destinazione; con cio' appunto rimanendo esclusi il paventato vulnus alla unita' familiare e, nel contempo, evitandosi l'aberrante conseguenza (che surrettiziamente si vorrebbe realizzare) che, in presenza di minori, resti impedita l'applicazione della normativa nazionale di tutela della integrita' delle frontiere anche nei confronti di stranieri maggiorenni, che quelle norme abbiano violato. Il giudice a quo - dopo aver sottolineato che era "pacifico", alla stregua della documentazione in atti, la clandestinita' anche dei due figli minori dei coniugi Leithija, il piccolo Denis, nato a Skutri (Albania) il 10 ottobre 1994, e il piccolo Admir, anch'egli nato a Skutri il successivo 8 aprile 1998 ha puntualmente ed esattamente, quindi, applicato la normativa di riferimento, confermando il provvedimento di espulsione sul presupposto e con la precisazione che i predetti minori "seguono il genitore espulso". L'odierna impugnazione va, pertanto, respinta. Nulla deve disporsi in punto di spese di questo giudizio in assenza di controparti costituite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Cosi' deciso in Roma, il 20 giugno 2000. Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2000
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