La disposizione di cui all'art. 17 della legge n. 40 del 1998 (poi
trasfusa nell'art. 19 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 286 del
1998), secondo la quale "non e' consentita (salvo che per motivi di
ordine pubblico o di sicurezza) l'espulsione dei minori di anni
diciotto" non puo' interpretarsi nel senso che, nel caso di minori
che siano figli di genitori clandestinamente introdottisi nel
territorio nazionale, il divieto di espulsione si estenda, per
insopprimibili esigenze di unita' della famiglia, anche a tali
genitori. Ad un tal riguardo, infatti, lo stesso art. 19 cit.
precisa che, nell'ipotesi di genitori stranieri clandestini
raggiunti da provvedimento di espulsione, " il minore ha il diritto
di seguire il genitore (o l'affidatario) espulso", e quindi il
genitore, nell'esercizio di quel diritto per conto del figlio, ha il
diritto di portarlo con se' nel luogo di destinazione, con cio'
rimanendo pertanto esclusi sia il paventato "vulnus" alla unita'
familiare, sia l'aberrante conseguenza che, in presenza di minori,
resti impedita l'applicazione della normativa nazionale di tutela
della integrita' delle frontiere anche nei confronti di stranieri
maggiorenni.
ANNO/NUMERO: 2000 09326
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LEJTHIJA AGIM, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE la
CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
VITTORIO CORALLO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI RAVENNA;
- intimata -
avverso il provvedimento del Tribunale di RAVENNA, emesso il
05/08/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/06/2000 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato al Prefetto di Ravenna, Agim
Lejthija impugnava il decreto prefettizio di espulsione dal
territorio italiano nei suoi confronti adottato, deducendone
l'insanabile illegittimita' per il profilo della "separazione del
nucleo familiare" che esso avrebbe realizzato rispetto ai figli
minori di essa ricorrente (e del coniuge Lejthija Gyeline
contestualmente a sua volta espulso) "non menzionati nel (predetto)
provvedimento".
L'adito Tribunale di Ravenna respingeva pero' l'impugnazione,
confermando la legittimita' del decreto prefettizio.
Contro la decisione del Tribunale, il Lejthija ha proposto
ricorso per cassazione ribadendo che "nel separare la famiglia si
realizzerebbe non solo una grave violazione di legge ed eccesso di
potere, ma addirittura una aberrante violazione di uno dei diritti
fondamentali dell'uomo e, nel caso di specie, del bambino".
La Prefettura intimata non si e' costituita.
Motivi della decisione
Il ricorso e' infondato
L'art. 17 della l. 1998 n. 40 (ora trasfuso nell'art. 19 del
T.U. approvato con d.lgs. 1998 n.286), del quale si denuncia la
violazione, testualmente dispone, infatti, che "non e' consentita
(salvo che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza) l'espulsione
dei minori di anni diciotto".
Ma detta norma non puo' interpretarsi - come di fatto preteso
dal ricorrente - nel senso che, nel caso di minori che siano figli di
genitori clandestinamente introdottisi nel territorio nazionale, il
divieto di espulsione si estenda anche a tali genitori per
"insopprimibili esigenze di unita' della famiglia".
Lo stesso art. 19, appena citato, ben vero, precisa che
nell'ipotesi di genitori stranieri clandestini raggiunti da
provvedimento di espulsione "il minore ha il diritto di seguire il
genitore (o l'affidatario) espulso" e quindi il genitore,
nell'esercizio di quel diritto, per conto del figlio, ha il diritto
di portarlo con se' nel luogo di destinazione; con cio' appunto
rimanendo esclusi il paventato vulnus alla unita' familiare e, nel
contempo, evitandosi l'aberrante conseguenza (che surrettiziamente si
vorrebbe realizzare) che, in presenza di minori, resti impedita
l'applicazione della normativa nazionale di tutela della integrita'
delle frontiere anche nei confronti di stranieri maggiorenni, che
quelle norme abbiano violato.
Il giudice a quo - dopo aver sottolineato che era "pacifico",
alla stregua della documentazione in atti, la clandestinita' anche
dei due figli minori dei coniugi Leithija, il piccolo Denis, nato a
Skutri (Albania) il 10 ottobre 1994, e il piccolo Admir, anch'egli
nato a Skutri il successivo 8 aprile 1998 ha puntualmente ed
esattamente, quindi, applicato la normativa di riferimento,
confermando il provvedimento di espulsione sul presupposto e con la
precisazione che i predetti minori "seguono il genitore espulso".
L'odierna impugnazione va, pertanto, respinta.
Nulla deve disporsi in punto di spese di questo giudizio in
assenza
di controparti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Cosi' deciso in Roma, il 20 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2000
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