L'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n.264 (in materia di
avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati) il quale, con norma sanzionata in via
amministrativa dal successivo articolo 27 della stessa legge, come
sostituito dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1987, impone al
datore di lavoro di assumere i lavoratori iscritti nelle liste di
collocamento, esonerandolo da tale obbligo solo quando si tratti di
lavoratori destinati ad aziende con non piu' di tre dipendenti,
riguarda solo le assunzioni dirette ad integrare tale limite e non
puo' trovare applicazione quando esso sia stato gia' raggiunto o
venga superato per effetto della nuova assunzione. Il suddetto
obbligo di assunzione per il tramite degli uffici di collocamento
non trova deroga in ragione della nazionalita' del dipendente da
assumere ed e', in particolare, applicabile anche nei riguardi dei
lavoratori extracomunitari, come confermato dalla legge 30 dicembre
1986, n.943(recante "Norme in materia di collocamento e di
trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le
immigrazioni clandestine") la quale, all'art. 5, prevede per gli
stessi speciali liste di collocamento e, all'art 6, la possibilita'
di chiamata nominativa solo alle medesime condizioni previste per i
lavoratori italiani.
ANNO/NUMERO 1996 7876
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI Presidente
" Vincenzo TREZZA Consigliere
" Fabrizio MIANI CANEVARI "
" Luciano VIGOLO Rel. "
" Giovanni MAZZARELLA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI BELLA ALFIO, elettivamente domiciliato in CANC. CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO GIUFFRIDA,
giusta delega in atti;
Ricorrente
contro
MINISTERO DEL LAVORO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, ope
legis.
Controricorrente
nonche' contro
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANIA e ASSESSORATO DEL
LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
DELLA EMIGRAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA.
Intimati
avverso la sentenza n. 24-94 della Pretura di BELPASSO depositata il
02-05-94 R.G.N. 17100-93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30-04-96 dal Relatore Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato RUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott.
Antonio MARTONE che ha concluso per la dichiarazione di
inammissibilita' del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 18 aprile -2 maggio 1994, il Pretore di
Belpasso rigettava l'opposizione proposta dal sig. Alfio Di Bella
avverso l'ordinanza - ingiunzione notificatagli dall'Ispettorato del
Lavoro di Catania per pagamento di L. 3.017.800= quale sanzione
amministrativa per l'avvenuta assunzione di due lavoratori
extracomunitari senza il preventivo nulla osta dell'ufficio di
collocamento.
Il Pretore (per quanto interessa in questa sede) disattendeva
deduzioni dell'opponente circa l'insussistenza della violazione il
accertamento si era fondato sulle dichiarazioni in ordine alla data
della loro assunzione fatte dai lavoratori che non conoscevano la
lingua italiana; circa l'insussistenza dell'obbligo di assunzione
tramite il collocamento, essendosi accertata, ad avviso del giudice
di merito, la presenza di altri tre lavoratori; circa, infine, la
scusabilita' dell'errore sulla normativa applicabile non essendovi
distinzione nella legge 29 aprile 1949, n. 264 tra cittadini italiani
e stranieri.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Di Bella con ricorso,
affidato ad unico motivo, notificato dall'ispettorato Provinciale del
lavoro di Catania, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
ed all'Assessorato regionale siciliano del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e della emigrazione.
Resiste con controricorso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, mentre non si sono costituiti gli altri intimati.
DIRITTO
Con l'unico motivo di annullamento il Di Bella deduce violazione e
falsa applicazione degli artt. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
della legge 28 febbraio 1990, n. 39, e degli artt. 1 e 5 c.p.c.,
nonche' omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 3 e 5
c.p.c. e - ribadita la doglianza, "anche se non strettamente
conness a! al presente ricorso", relativa all'avvenuto travisamento
delle dichiarazioni rese dai lavoratori extracomunitari assunti (non
pratici della lingua italiana) agli ispettori del lavoro - sostiene
che l'obbligo di assunzione per il tramite dell'ufficio del lavoro
era escluso espressamente dalla legge per lavoratori (senza
distinzione tra nazionali, comunitari ed extracomunitari) destinati
ad aziende (come il proprio esercizio commerciale) con non piu' di
tre dipendenti e non si giustificava l'interpretazione restrittiva
dell'art. 11 della legge n. 264-1969 cit. operata dal primo giudice.
Si sarebbe trattato, comunque, di disposizione equivoca (tanto che il
Ministero del lavoro era dovuto intervenire con la lettera -
circolare interpretativa), di talche' la relativa ignoranza doveva
ritenersi scusabile. Comunque si trattava di prescrizione priva di
sanzione.
Il ricorso e' infondato.
Le osservazioni di parte ricorrente in ordine al preteso
travisamento delle dichiarazioni rese dai due lavoratori assunti non
per il tramite dell'ufficio di collocamento sono censure
inammissibili: astraendosi dalla considerazione che lo stesso
ricorrente le ha riconosciute come non attinenti al ricorso, si
rileva che esse attengono a valutazioni di fatto espresse dal giudice
di primo grado in ordine alla esattezza della percezione delle
domande e della esternazione delle risposte in lingua italiana da
parte dei lavoratori esaminati dagli ispettori del lavoro. Si tratta
di valutazioni non censurabili di cassazione se non sotto il profilo
della adeguatezza logico - giuridica della motivazione la quale, nel
caso concreto, appare ampia e svolta, secondo criteri di assoluta
ragionevolezza, con valorizzazione delle dichiarazioni degli
ispettori del lavoro e delle circostanze che, quanto meno uno dei due
lavoratori, si trovava sicuramente in Italia da due anni quando venne
dagli stessi ispettori interpellato e che entrambi avevano risposto
normalmente a domande rivoltegli da persona poi sentita sul punto da
altro giudice come teste; ne', in senso contrario, sul piano della
logica, poteva valere come prova la affermazione di non conoscere la
lingua italiana, fatta dal lavoratori, in lingua araba, al loro
console, successivamente agli accertamenti dell'Ispettorato del
lavoro di cui e' causa e quindi in periodo ragionevolmente ritenuto
dal giudice di merito "fortemente sospetto". Comunque, in alcun modo
e' deducibile in cassazione il travisamento dei fatti (evocato pure,
come si e' detto, dal ricorrente), vizio che avrebbe dovuto formare
oggetto, eventualmente, di impugnazione per revocazione a norma degli
artt. 395 segg. c.p.c..
Non sussiste, poi, la pretesa violazione, da parte del giudice di
merito, dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, norma di
condotta sanzionata in via amministrativa dell'art. 27 della stessa
legge, come sostituito dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1987 n.
56 (e dunque essa, contrariamente a quanto pure dedotto nel motivo di
ricorso, e' norma "perfetta") la quale esonera dall'obbligo di
assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento
soltanto quando si tratti di lavoratori destinati ad aziende con non
piu' di tre dipendenti: la giurisprudenza di legittimita' e' costante
nel precisare che la norma riguarda le assunzioni di dipendenti
dirette ad integrare tale limite organico di tre addetti e non puo'
trovare applicazione per quelle aziende che tale limite abbiano gia'
raggiunto o lo superino con le nuove assunzioni di cui si tratta
(Cass. 27 aprile 1992, n. 5013; 13 settembre 1993, n. 9485). Vero e',
poi, che la norma non distingue in ragione della diversa nazionalita'
eventuale dei lavoratori assunti, ma l'omessa distinzione si risolve
in danno del ricorrente in quanto e' evidente che la regola deve
osservarsi indipendentemente da qualsiasi distinzione relativa alla
nazionalita' dei lavoratori. Non sussiste, poi, neppure violazione di
sorta della legge 28 febbraio 1990, n. 39 ("Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 recante norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato.
Disposizioni in materia di asilo"), del resto complessivamente
menzionata dal ricorrente senza indicare delle disposizioni che si
pretendono violate. Per contro, rileva la Corte che la legge 30
dicembre 1986, n. 943 ("Norme in materia di collocamento e di
trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le
immigrazioni clandestine") prevede (art. 5) la tenuta di speciali
liste di collocamento per i lavoratori subordinati extracomunitari,
l'avviamento al lavoro (a determinate condizioni), su richiesta
numerica dei predetti lavoratori e la possibilita' di chiamata
nominativa solo alle stesse condizioni previste per i lavoratori
italiani (art. 6), dal che si trae conferma che l'obbligo di
assunzione tramite l'ufficio di collocamento (ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione) opera in eguale modo per entrambe
le categorie di lavoratori.
Infine, in tema di sanzioni amministrative, il nuovo testo
dell'art. 5 c.p., quale risulta a seguito dell'intervento della Corte
costituzionale (sentenza 24 marzo 1988, n. 364), assume rilievo anche
per l'illecito amministrativo disciplinato dalla legge 24 novembre
1981, n. 698, nel senso che deve ritenersi assente l'elemento
soggettivo prescritto dall'art. 3 di detta legge nel fatto di chi
commenta un'illecito nella situazione psicologica di ignoranza
inevitabile del precetto che lo configura. Peraltro, questa Corte ha
piu' volte affermato che l'accertamento sull'esistenza (o
inesistenza) di tale ignoranza e degli elementi positivi idonei a
renderla inevitabile rientra nei poteri del giudice del merito, la
cui valutazione puo' essere controllata dal giudice di legittimita'
soltanto sotto l'aspetto del vizio logico o giuridico di motivazione
(Cass. 18 aprile 1994, n. 3693; cfr. anche Cass. n. 8180 del 1992).
Al riguardo, il Pretore ha adeguatamente motivato con il sottolineare
il contenuto esplicito della normativa risultante dalla legge 30
dicembre 1986, n. 943, ne' il ricorrente ha addotto elementi di fatto
(compiutamente illustrandone il contenuto e la portata in ossequio al
principio di autosufficienza del ricorso) che avrebbero dovuto
indurre il giudice di merito a ritenere inevitabile (secondo
l'espressione usata della citata sentenza della Corte costituzionale)
l'ignoranza della legge sul collocamento da parte del soggetto (che
pur esercitava attivita' imprenditoriale).
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il
ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita' sostenute dal Ministero
resistente debbono essere poste a carico del ricorrente in ragione
della sua soccombenza (art. 91 c.p.c.). Non deve provvedersi, invece,
al riguardo nei confronti degli intimati non costituiti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale le spese di questo
giudizio di legittimita' in L. 33.000, oltre a L. 1.500.000 per
onorari. Nulla in punto di spese nei riguardi dei soggetti intimati
non costituiti.
Cosi' deciso in Roma, addi' 30 aprile 1996.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 AGOSTO 1996
|