In tema di esecuzione dell'espulsione nei confronti dello straniero, il trattenimento disposto dal questore ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 - comportando, una volta convalidato dal giudice, la permanenza dello straniero nel centro di assistenza per un periodo complessivo di venti giorni, prorogabile di ulteriori dieci giorni qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento - e' provvedimento incidente sulla liberta' personale, non suscettibile di reiterazione da parte dell'autorita' amministrazione una volta scaduto il termine massimo previsto dal legislatore; ne consegue che, decorso detto termine, l'accompagnamento od il respingimento dello straniero (verso lo Stato appartenenza ovvero, quando non sia possibile, verso lo Stato di provenienza) debbono trovare immediata esecuzione, salva in ogni caso la tutela di eventuali diritti fondamentali confligenti. ANNO/NUMERO 2001 15203
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE
Svolgimento del processo All'udienza 09.11.00, di convalida del provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Frosinone in data 06.11.00 nei confronti di sedicente Ogbeide Gladis, costei dichiarava che le generalita' indicate erano esatte ma non la nazionalita', indicata come nigeriana, nel timore di essere portata in Sierra Leone, sua effettiva terra d'origine; il difensore della Ogbeide eccepiva che la donna, avendo gia' subito un trattenimento, non poteva esservi nuovamente sottoposta; il giudice unico del tribunale di Roma, nel rilievo che la reiterazione non era vietata dalla legge e che il primo trattenimento si era esaurito senza esito per decorrenza dei termini, disponeva la convalida. Con atto notificato sia al Questore che al Ministro dell'Interno, Gladys Ogbede proponeva ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida, avanzando un unico motivo di censura; la Avvocatura Generale dello Stato si costituiva per il Ministero dell'Interno, fuori termine ed al solo fine di partecipare all'udienza di discussione. All'udienza di discussione, peraltro, nessuno compariva; il P.G. concludeva come in epigrafe riportato. Motivi della decisione La ricorrente sostiene che la reiterazione del provvedimento di trattenimento, pur se non espressamente vietata dal dettato normativo, contrasta di fatto con lo spirito dello stesso e con l'art. 13 della Costituzione; una contraria interpretazione consentirebbe infatti al Questore di far uso di tale strumento coercitivo in maniera insindacabile. La censura merita accoglimento nei limiti che verranno precisati. Con decisione 105/01 la Corte Costituzionale ha ritenuto che il trattenimento trovasse la propria giustificazione - ed il proprio limite - nel comma 5^ dell'art. 13 della Costituzione. Ne consegue che il ragionamento della decisione impugnata va invertito: poiche' il trattenimento e' l'eccezione, la possibilita' di reiterare il trattenimento deve essere espressamente prevista e, in mancanza, il potere di trattenimento - peraltro sottoposto al pieno controllo del tribunale in sede di convalida - si esaurisce col decorso dei venti giorni previsti come durata massima dal legislatore, salva l'eventuale proroga di ulteriori dieci giorni, ove "sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento" (art. 14.5 d.lgs 286/98). Poiche' il trattenimento si configura da un lato come provvedimento che incide sulla liberta' personale e, dall'altro, come differimento dell'accompagnamento o del respingimento, normalmente ad esecuzione immediata, il decorso del tempo di trattenimento comporta che l'accompagnamento od il respingimento - verso lo Stato d'appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, verso lo Stato di provenienza (art. 13.12 l.s. 286/98) - debbono trovare immediata esecuzione, non sussistendo piu' alcuna causa legittima di ritardo e salva sempre la tutela di eventuali diritti fondamentali confliggenti. Il provvedimento di convalida impugnato va quindi annullato, non sussistendo il potere di reiterazione esercitato dalla autorita' amministrativa; deve altresi', ai sensi dell'art. 382 cpc, dichiararsi l'inefficacia del provvedimento di trattenimento. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio. P.Q.M. in accoglimento del ricorso, cassa il provvedimento di convalida e, per l'effetto, dichiara inefficace il provvedimento di trattenimento; compensa le spese dell'intero giudizio. Cosi' deciso in Roma, il 20 settembre 2001. Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2001