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Permesso di soggiorno alla prostituta

 
 
Permesso di soggiorno  alla prostituta
 
 
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4599 del 20 luglio 2006, riformando la sentenza di primo grado  ha affermato che la circostanza per cui lo straniero non abbia a disposizione mezzi leciti di sussistenza, adeguati alla durata del soggiorno, integra il difetto di un requisito richiesto per il soggiorno nel territorio dello Stato legittimando, così,  un eventuale provvedimento del questore di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
Nel caso di specie la cittadina straniera, che aveva presentato l'istanza per l'esercizio dell'attività di sarta,  ma era stata scoperta a svolgere attività di prostituita.
Il giudice di primo grado, quindi, aveva ritenuto che l’accertamento di un’attività diversa da quella denunciata nell’istanza di regolarizzazione avrebbe avuto rilevanza solo dopo la concessione del permesso di soggiorno e ai fini di un’eventuale revoca, e ciò in considerazione del fatto che l’attività di sarta si sarebbe potuta svolgere solo dopo la concessione del permesso di soggiorno, per contro, l’altra attività in concreto svolta dalla ricorrente, da un lato non aveva rilevanza penale, dall’altro non era di per sé idonea a giustificare il diniego.
 
 
 
Consiglio di Stato
 
Sezione Sesta
 
Decisione n. 4599 del 20 luglio 2006
 
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso in appello n. 9380/00, proposto da:
 
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
 
contro
 
B., non costituita in giudizio;
 
per l’annullamento
 
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, sezione prima, 7 aprile 2000, n. 2782;
 
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
 
vista l’ordinanza interlocutoria di questa Sezione 10 febbraio 2006, n. 534;
 
visti tutti gli atti della causa;
 
relatore all’udienza pubblica del 16 maggio 2006 il consigliere Carmine Volpe e udito l’avv. dello Stato P. Palmieri per l’appellante;
 
ritenuto e considerato quanto segue.
 
FATTO E DIRITTO
 
Il primo giudice, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso proposto dalla signora B., avente nazionalità albanese, avverso il provvedimento del questore della provincia di Milano 24 settembre 1999, n. 180, di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno. La stessa, con altro provvedimento del prefetto di Milano n. 3910 in pari data, veniva espulsa dal territorio nazionale.
 
La signora B era stata sorpresa a svolgere attività di meretricio su pubblica via; e, quindi, attività diversa da quella per la quale aveva avanzato l’istanza. Di qui l’emanazione del provvedimento impugnato.
 
Il primo giudice ha affermato che l’attività di sarta, per la quale la suddetta aveva presentato l’istanza, si sarebbe potuta svolgere solo dopo la concessione del permesso di soggiorno (necessitando la relativa iscrizione all’albo). Così che l’attività diversa svolta dalla ricorrente non era rilevante penalmente e non era di per sé idonea a costituire oggetto della motivazione del diniego. La verifica di un’attività diversa da quella denunciata nell’istanza di regolarizzazione avrebbe avuto valore solo a seguito della concessione del permesso di soggiorno e ai fini di un’eventuale revoca.
 
La sentenza viene appellata dal Ministero dell’interno per i seguenti motivi:
 
1) l’esercizio dell’attività di meretricio, essendo contraria all’ordine pubblico e al buon costume, sarebbe illecita e non consentita anche se solo lo sfruttamento della prostituzione è sanzionato penalmente; oltre che incompatibile con una normale attività di lavoro dipendente;
 
2) il rilascio di permessi di soggiorno a persone introdotte clandestinamente sul territorio nazionale avviate alla prostituzione costituirebbe rilevante agevolazione a organizzazioni criminali internazionali che controllano lo sfruttamento della prostituzione;
 
3) legittimità dell’operato dell’amministrazione.
 
La Sezione, con ordinanza 10 febbraio 2006, n. 534, ha disposto incombenti istruttori, successivamente adempiuti dall’amministrazione.
 
Il ricorso in appello è fondato.
 
Il provvedimento impugnato, visti gli artt. 4, 5, 6 e 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e considerato che, ai sensi del comma 5 del citato art. 5, erano venuti a mancare i requisiti richiesti per la permanenza nel territorio dello Stato "essendo comprovata un’attività diversa dalla motivazione del titolo di soggiorno richiesto", riteneva l’impossibilità di autorizzare la suddetta a soggiornare nel territorio dello Stato.
 
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, "…l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno".
 
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili".
 
Nella specie, l’indisponibilità, da parte dell’appellata, di mezzi leciti di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno comporta la mancanza di un requisito richiesto per il soggiorno nel territorio dello Stato e legittima di per sé l’emanazione del provvedimento impugnato in primo grado.
 
Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto. Le spese del doppio grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
 
Per questi motivi
 
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, accoglie il ricorso in appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
 
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma il 16 maggio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
 
Giorgio Giovannini presidente
 
Sabino Luce consigliere
 
Carmine Volpe consigliere, estensore
 
Luciano Barra Caracciolo consigliere
 
Rosanna De Nictolis consigliere
 
Presidente
 
f.to Giorgio Giovannini
 
Consigliere Segretario
 
f.to Carmine Volpe f.to Giovanni Ceci
 
 
Depositata in Segreteria il 20 luglio 2006.
 
 
 
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
 
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