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Muro di cinta

Art. 878 Muro di cinta

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un`altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall`art. 873.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d`appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri

Sentenza n. 6407 del 1994

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA Presidente
" Aldo MARCONI Consigliere
" Italico L. TROJA "
" Renato SANTILLI "
" Antonino ELEFANTE Rel. "
ha pronunciato la seguente



SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6915-91 proposto
da
....., - elettivamente domiciliati in Roma, Via Caverni n. 6, presso lo studio dell'Avv. Ubaldo Papalla, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco De Giorgio come da procura a margine del ricorso.
Ricorrenti
contro
........., elettivamente domiciliati in Roma, Via Gramsci n. 20, presso lo studio dell'Avv. Carolina Valensise, rappresentati e difesi dall'Avv. Vinicio Premuroso come da procura in calce all'atto di controricorso.
Controricorrenti muro di cinta
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto n. 331-91 in data 1.3.-15.3.1991.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.2.1994 dal Consigliere Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Carolina Valensise.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Fabrizio Amirante che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO su muro di cinta
Con atto di citazione 19.9.1987, .......... quali possessori di un fondo rustico con sovrastante fabbricato, sito in Martina Franca alla contrada ......., a confine con altro fondo di proprietà di ......e ........, muro di cinta assumendo che questi ultimi, nel settembre 1987, avevano sopraelevato illegittimamente e contro la loro volontà il muro di confine, di proprietà comune, posto tra i predetti due fondi, alzandone l'altezza da mt. 1,20 a mt. 1,80, impedendo così la visuale in precedenza esercitata sul tratturo attraverso il quale si accede alla loro casa, chiedevano al Pretore di .......di essere reintegrati nel possesso della suddetta servitù di vendita, di aria e luce sovrastante il muro di confine, con ordine di rimozione e abbattimento delle tre file di blocchetti in cemento utilizzate per aumentare l'altezza del muro.muro di cinta
Costituitisi i convenuti resistevano alla domanda deducendo che il muro in questione era meramente "divisorio" dei due fondi e non poteva costituire oggetto di servitù di veduta.muro di cinta
Il Pretore accoglieva la domanda e disponeva la reintegrazione nel possesso della servitù di veduta, aria e luce mediante rimozione ed asportazione dei blocchetti in cemento con i quali era stato innalzato il muro di confine.muro di cinta
In sede di gravame, il Tribunale di Taranto, con sentenza 1-15.3.1991, in totale riforma della decisione pretorile, rigettava la domanda ritenendo insussistente la dedotta servitù di veduta, aria e luce, e in conseguenza la lamentata violazione del possesso, così motivando la sua decisione ai fini che in questa sede rilevano:
ove non esista finestra o altra apertura, non è configurabile una servitù di veduta per mezzo del muro di cinta, ancorché sia possibile l'inspicere ed il prospicere attesa la funzione assolta dall'opera e la reciproca possibilità di affaccio da parte dei proprietari confinanti, che esclude la situazione di soggezione di un fondo all'altro, indispensabile per la configurazione della servitù. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ........
Resistono con controricorso .....che hanno depositato anche memoria.muro di cinta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e ampio motivo di ricorso i ricorrenti, denunciando l'erroneità e la legittimità della decisione impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 segg. 880, 885, 900 e 1140 c.c. nonché della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, deducono la configurabilità della tutela possessoria in relazione alle concrete modalità di godimento della cosa comune, - tale essendo il muro posto sul confine - quando attraverso l'attività di uno dei compossessori vengano prodotte unilateralmente modificazioni tali da ristringere e limitare le precedenti e reali modalità di esercizio del possesso medesimo, così come è avvenuto nel caso specifico, dato che i vicini, mediante l'innalzamento del muro comune di confine con conseguente limitazione di visuale, aria e luce, hanno violato la situazione possessoria come in precedenza esercitata e goduta.muro di cinta
Il ricorso è infondato.
Innanzitutto esattamente il Tribunale ha individuato la fattispecie, peraltro pacifica tra le parti, affermando che trattasi di muro divisorio e di cinta, in quanto isolato e destinato a recingere le proprietà confinanti.muro di cinta Sul rilievo poi
dell'insussistenza in tale muro di aperture, vedute o altro, ha tratto la conseguenza dell'inconfigurabilità di un potere corrispondente all'esercizio della servitù di veduta e quindi la non ricorrenza di tutela possessoria, quale quella invocata dai ricorrenti, nonché l'impossibilità di lesione alcuna della situazione stessa.muro di cinta
Nessuna violazione o falsa applicazione delle norme invocate è dato ravvisare nella pronuncia del Tribunale che ha correttamente fondato la sua decisione, dandone esaustiva motivazione, sui principi desumibili dell'art. 1168 c.c., allorché ha negato l'azione di reintegra non potendosi configurare alcuno spoglio, e dagli artt. 878, 880 e 885, allorquando ha riconosciuto, relativamente al muro di cinta (art. 878) e di proprietà comune (art. 880), che è in facoltà di ciascun proprietario il potere di innalzare il muro (art. 885). Ciò conformemente all'orientamento di questo Supremo Collegio che ha sempre ritenuto che l'art. 885 c.c. costituisce "lex specialis" rispetto al regime della comproprietà, per cui si può sopraelevare senza il consenso del condominio e senza che il potere sia condizionato da una particolare destinazione, salvo ovviamente il limite costituito dall'atto emulativo (nel caso specifico neppure adombrato o evocato) e il rispetto del principio del contemperamento dei reciproci interessi, in base al quale l'immutazione derivante dalla soprelevazione si deve risolvere con il minore sacrificio di chi la deve subire (ipotesi quest'ultima parimenti mai dedotta). Vero è che la facoltà di innalzamento del muro non è
esercitabile quando con ciò si impedisce agli altri compartecipi di esercitare la veduta ai sensi dell'art. 907 c.c.. Ma nel caso specifico il Tribunale motivatamente ha escluso tale ipotesi con riferimento all'art. 900 c.c., come invocato dai ricorrenti, posto che la veduta presuppone l'esistenza di una finestra, di un parapetto o altra apertura sul fondo del vicino e che l'esercizio di servitù di veduta non è configurabile a carico o a favore di fondi rustici in relazione al muro divisorio o di cinta, attesa anche a funzione assolta da tale opera (demarcazione del confine e tutela del fondo) e la sua inidoneità, nonostante la possibilità dell'inspicere e prospicere sul fondo altrui, a costituire la situazione di soggezione di un fondo all'altro, data la reciproca possibilità di affaccio da parte dei proprietari confinanti (Cfr. Cass. 11.2.85 n. 1132; 5.1.83 n. 2 già citata dal Tribunale).
Neppure censurabile è la decisione impugnata sotto il profilo della violazione dell'art. 1140 c.c., in relazione alla negata tutela possessoria ex art. 1168 c.c. con riferimento all'esercizio del compromesso come in precedenza esercitato, per aver il giudice del possessorio sconfinato nel petitorio, anziché limitare l'indagine e la decisione sulla arbitraria, unilaterale e violenta modificazione della preesistente situazione di fatto tutelabile in quanto tale, stante la possibilità di veduta al di sopra del muro e la conseguente limitazione di questa, nonché di aria e luce, per effetto dell'innalzamento del muro medesimo.muro di cinta
Invero il Tribunale, per completezza di esposizione, sempre in relazione al vantato stato di compossesso e all'asserita servitù, ha semplicemente motivato che, esclusa la possibilità di ravvisare l'esistenza di una servitù di veduta esercitata a mezzo del muro di cinta, era da escludere la violazione del possesso della veduta corrispondente all'esercizio di detta veduta iure proprietatis, in quanto le vedute a titolo di servitù creano diritti reali veri e propri, mentre quelle a titolo di proprietà, in base alle norme di vicinato, sono espressioni delle limitazioni legali di tale diritto e impongono doveri al proprietario confinante. Sicché, nei rapporti di vicinato, non si può usufruire, agendo in possessorio, di una tutela maggiore di quella che al proprietario competente in giudizio petitorio: per cui essendo stati rispettati nella specie i vincoli imposti dalle norme sulle distanze legali, nessuna lesine della situazione possessoria è ravvisabile.muro di cinta La puntualizzazione, quindi, è stata tratta proprio con riferimento alla tutela possessoria invocata dai ricorrenti, sotto il profilo del compossesso del muro comune e della pretesa violazione dell'esercizio di servitù, per rafforzare il diniego di tutela, non ricorrendo nella fattispecie alcuna lesione del possesso (o compossesso).muro di cinta
Infine del tutto destituita di fondamento è la censura circa l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, peraltro neppure indicati, avendo il Tribunale esaurientemente esaminato tutte le questioni devolute dalle parti alla sua cognizione, quale giudice d'appello, pervenendo alla decisione adottata in base a ragionato, coerente e ampio discorso argomentativo immune da vizi logico-giuridici.
In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive L. 2.174.200 di cui L. 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1994


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