Pareri legali standard

home
 Testamento Condominio Società Matrimonio
 Obbligazioni Famiglia Locazione Successione
 Casa Lavoro Marchi e Brevetti Contratti
 Proprietà Immigrazione Responsabilità Reati
 Persone Minori Consulenza Fallimento
 Consumatori Navigazione Ambiente Internazionale
 Diritto sportivo Banche Crediti Edilizia
 Assicurazioni Diritto sanitario Il Diritto militare Informatica
 Amministrativo Processo Stradale Tributi
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

Comunione forzosa del muro sul confine

Art. 874 Comunione forzosa del muro sul confine

Il proprietario di un fondo continguo al muro altrui può chiederne la comunione (2932) per tutta l`altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l`estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

Sentenza n. 15492 del 2001

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente



S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
...... presso lo studio dell'avvocato ASTOLFO DI AMATO, difesa dall'avvocato GIOVANNI ROMANO, giusta delega in atti;
- ricorrente - su comunione forzosa del muro sul confine
contro
........., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICASTRO 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO VOCCIA, difesa dall'avvocato LUCIO CRISCI, per procura speciale rep. 13680 - Notaio Ambrogio Romano, 5/3/2000;
- controricorrente -comunione forzosa del muro sul confine
avverso la sentenza n. 313/99 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 29/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato CRISCI Lucio, difensore della resistente, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
......, proprietaria di uno spazio abitato, sito in S. .....comunione forzosa del muro sul confine, intendendo procedere all'ampliamento del suo immobile verso il fabbricato della confinante Caterina Ialeggio, con la quale pendeva giudizio per il regolamento del confine, con atto di citazione notificato il 12 marzo 1990 convenne la ..... innanzi al Pretore di Benevento, invitandola a comunicare se intendeva addivenire alla cessione del suolo o avvalersi di quanto disposto dall'art. 877 cod. civ, e, per l'ipotesi di esito negativo di tale interpello, chiedendo che fosse disposto il trasferimento, a suo favore, del suolo da occupare con l'ampliamento della costruzione per il prezzo di L. 282.500.comunione forzosa del muro sul confine
Espose l'attrice che già prima del giudizio essa aveva chiesto alla ........ la cessione della zona di terreno.
La convenuta si costituì in giudizio per resistere alla domanda. L'adito pretore accolse la domanda, accertando il diritto dell'attrice ad occupare la striscia di terreno richiesta, al solo fine di realizzare la costruzione, previo pagamento del valore del suolo, determinato in L. 400.000.comunione forzosa del muro sul confine
Propose appello la Ialeggi ed il Tribunale di Benevento, con sentenza resa in data 29 aprile 1999, in accoglimento del gravame, ha rigettato la domanda.comunione forzosa del muro sul confine
Premesso che con l'atto introduttivo del giudizio, l'attrice non aveva formulato domanda di costruzione in aderenza, avendo proposto solo domanda di trasferimento del suolo, il giudice d'appello ha ritenuto, con riferimento alla domanda volta al riconoscimento del proprio diritto a costruire in aderenza, proposto in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, sulla quale la Ialeggi aveva accettato il contraddittorio, che non ne ricorressero i presupposti, costituiti dalla costruzione, da parte della .......del suo immobile sul confine o ad una distanza inferiore ad un metro e mezzo e dall'interpello ai sensi del combinato disposto degli artt. 877 e 875 cod. civ., volto a far dichiarare dal vicino se preferisca estendere il muro sino al confine o procedere alla sua demolizione.comunione forzosa del muro sul confine
In ordine al primo di tali presupposti, il Tribunale ha rilevato, in particolare, che tra le parti pendeva una lite proprio per la determinazione del confine e che, comunque, non risultava alcun elemento idoneo a far ritenere che l'immobile dell'appellante fosse sul confine o a distanza inferiore ad un metro e mezzo dal confine. Quanto all'interpello, ha osservato che la Rossi, non solo non aveva mai chiesto, se non all'udienza di precisazione delle conclusioni, il riconoscimento del proprio diritto a costruire in aderenza, ma non aveva neppure chiesto alla confinante se intendesse estendere il muro al confine od abbatterlo.comunione forzosa del muro sul confine
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Rossi, affidandosi a due motivi. L'intimata, .... ha solo depositato procura speciale per il suo difensore.comunione forzosa del muro sul confine
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 877 e 875 cod. civ., adducendo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che fosse mancato l'interpello richiesto dalle norme citate, poiché, come emergeva dall'atto di citazione, con atto del 12 febbraio 1990 essa aveva resa nota alla ....... la propria volontà di costruire in aderenza ai sensi dell'art. 877 cod. civ. e si era dichiarata disposta ad acquistare la striscia di terreno al prezzo di L. 282.500, depositando poi tale somma presso un istituto di credito;comunione forzosa del muro sul confine
tale interpello, del tutto ignorato dalla sentenza impugnata, era valido, ancorché fissasse all'interpellato il termine di dieci giorni, inferiore, quindi, a quello, di quindici giorni, previsto dall'art. 875, cpv., cod. civ..comunione forzosa del muro sul confine
Peraltro, osserva la ricorrente, l'interpello era stato ribadito con l'atto di citazione ed a nulla rilevava, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, che esso mancasse dell'indicazione dell'art. 877 cod. civ.. Sicché, sulla base di tali elementi e della richiesta, avanzata pure con l'atto di citazione, di dare ogni altro provvedimento di giustizia, il Tribunale bene avrebbe potuto, nell'esercizio del potere di dare alla domanda l'esatta qualificazione giuridica, ritenere che fosse stato formulato un valido interpello e che sin dall'inizio fosse stato chiesto l'accertamento del suo diritto a costruire in aderenza. comunione forzosa del muro sul confine La censura è infondata.
Questa Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare che l'interpello richiesto dall'art. 875, cpv., cod. civ., pur non esigendo l'osservanza di formule sacramentali, deve, comunque, essere inequivocabilmente diretto a provocare una vera e propria manifestazione di volontà negoziale, riguardante la definitiva sistemazione del rapporto di vicinanza fondiaria, destinata ad essere poi sanzionata dal giudice con sentenza costitutiva (cfr. Cass., 9 febbraio 1987, n.1343; Cass. 9 ottobre 1970, n.1904). Sicché, dal momento che detta definitiva sistemazione potrà essere raggiunta mediante l'esercizio, da parte del vicino preveniente, della facoltà di estendere il muro sino al confine o di procedere alla sua demolizione o di retrocederlo sino al rispetto della distanza legale, onde sottrarlo alla comunione forzosa, nell'ipotesi prevista dall'art. 875 cod. civ., od alla possibilità, per il prevenuto, di costruire in aderenza, nell'ipotesi, come quella in esame, prevista dall'art. 877 cod. civ., l'interpello deve rendere chiara al vicino l'intenzione, in un caso, di rendere comune il muro e, nell'altro, di costruire in aderenza.comunione forzosa del muro sul confine
L'esplicitazione di tale volontà può rendere irrilevante l'eventuale mancata indicazione della norma di legge, che riconosce il diritto alla comunione forzosa del muro od a costruire in aderenza. comunione forzosa del muro sul confine Ciò premesso, si osserva che, contrariamente a quanto si assume dalla ricorrente, l'interpello del 12 febbraio 1990, che precede la proposizione della domanda - interpello sul quale si fonda la censura in esame - non conteneva la enunciazione della volontà di costruire in aderenza al fabbricato della ....., poiché con esso la Rossi, così come avrebbe fatto poi con l'atto di citazione, si limitava a formulare l'invito a venderle la striscia di terreno necessaria all'ampliamento della sua costruzione. Anche quell'interpello, dunque, al pari di quello formulato con l'atto di citazione, correttamente ritenuto non valido dal giudice d'appello, risultava inidoneo ad integrare il presupposto richiesto dall'art. 877, cpv., cod. civ., in relazione all'art. 875, cpv., per il riconoscimento del diritto del prevenuto a costruire in aderenza. Sicché, l'omessa considerazione di esso nella sentenza impugnata diviene irrilevante, trattandosi di circostanza non decisiva rispetto al fine auspicato dalla ricorrente.comunione forzosa del muro sul confine
Le stesse considerazioni valgano, ovviamente, per il contenuto dell'interpello rivolto con l'atto di citazione, poiché anch'esso era volto esclusivamente a sollecitare dal vicino la manifestazione di volontà sulla proposta di cessione della striscia di terreno.comunione forzosa del muro sul confine A fronte di tale rilievo, diviene persino irrilevante che la mancata indicazione dell'art. 877 cod. civ. sia dipesa da mera dimenticanza. Nè può assumere rilievo il fatto che l'attrice abbia sollecitato dal giudice ogni altro provvedimento di giustizia, trattandosi, con tutta evidenza, di una formula di stile.comunione forzosa del muro sul confine
Col secondo motivo la ricorrente sostiene che erroneamente il giudice d'appello ha ritenuto che essa non avesse provato che la costruzione della vicina era posta a distanza inferiore ad un metro e mezzo dal confine, poiché, se è vero che il confine tra i due fondi era incerto, era pur vero che l'incertezza era racchiusa nell'ambito di pochi centimetri e che, pertanto, era agevole stabilire, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio prodotta in giudizio e dei dati indicati con l'atto di citazione, che la distanza di un metro e mezzo non risultava rispettata. Osserva la Corte che il rigetto del primo motivo rende superfluo l'esame del secondo, poiché, ove anche quest'ultimo risultasse fondato, la decisione del giudice d'appello, che nega alla ricorrente il diritto a costruire in aderenza per difetto, in primo luogo, di una idonea interpellanza ai sensi del combinato disposto degli artt. 877, cpv., e 875, cpv., cod. civ., resisterebbe ugualmente.comunione forzosa del muro sul confine
Il ricorso va, pertanto, respinto e, secondo l'ordinario criterio, la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M.comunione forzosa del muro sul confine
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessive L. 2.030.100, di cui L. 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, addì 30 maggio 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 DICEMBRE 2001

*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
 
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Tel. Cell. Fax

Descrizione della richiesta di consulenza

*Campi facoltativi


Testamento Condominio Società Matrimonio Obbligazioni
Famiglia Locazione Successione Casa Lavoro
Marchi e Brevetti Contratti Proprietà Immigrazione Responsabilità
Reati Persone Minori Consulenza Fallimento
 
Proprietà
Abitazione
 - Donazione e garanzia bancaria
 - Rumori e quiete pubblica
 - Abitazione casa coniugale
Proprietà
 - Comunione forzosa del muro sul confine
 - Distanze nelle costruzioni
 - Distanze per gli alberi
 - Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi
 - Finestre
 - Interversione della detenzione in possesso
 - Luci
 - Muro di cinta
 - Pertinenze
 - Violazioni ai limiti legali della proprietà
Servitù
 - Azioni a difesa
 - Costituzione della Servitù
 - Esercizio delle servitù
 - Estinzione della servitù
 - Indennità per la servitù
 - Requisiti della servitù
 - Servitù a vantaggio di condominio
 - Servitù coattive
 - Servitù di acquedotto
 - Servitù di passaggio
 - Servitù in aree fabbricabili
 - Servitù personali
 - Servitù prediale
 - Servitù reciproche
 - Servitù di veduta
 - Servitù su beni comuni
 - Servitù volontarie
 - Uso esclusivo della servitù
Superficie
 - Colonna D'aria
 - Estensione del diritto
 - Requisiti
 - Superficie nel condominio
Uso
 - Uso a favore del coniuge
 - Uso su immobile
 - Uso dei parcheggi
Usufrutto
 - Abuso
 - Garanzia
 - Obblighi dell'usufruttuario
 - Opere starordinarie
 - Usufrutto del coniuge
 - Vendita dell'usufrutto
 
Iureconsult consente la pubblicazione dell'argomento che tu vorrai trattare
 
 
Forum sul diritto
 
 
     
   
     
© copyright 2003