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Distanze nelle costruzioni

Art. 873 Distanze nelle costruzioni

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore


Sentenza n. 6317 del 2003

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
.....elettivamente domiciliati in ROMA VIA N RICCIOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO COLACINO, che li difende unitamente all'avvocato CARLO BARSANTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
......., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, difeso dagli avvocati LUIGI FLAUTI, LUCA PICCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1060/99 del Tribunale di LUCCA, depositata il 12/11/99;Distanze nelle costruzioni
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato BARSANTI Carlo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato PICCHI Luca, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;Distanze nelle costruzioni
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Lucca, Sezione di Viareggio, ....., proprietario di un terreno con sovrastante abitazione, in Comune di ..... ......, confinante col terreno e sovrastanti costruzioni di proprietà dei ....., esponeva che questi, ottenute le concessioni edilizie n.192 del 22.11.1990 (in sanatoria) e n.368 del 10.7.1999, avevano demolito la costruzione in lamiera che si trovava a poca distanza dal confine e stavano procedendo a ricostruire la stessa in muratura, con diversa distribuzione dei volumi e più alta e più stretta della precedente.Distanze nelle costruzioni
Deducendo che l'opera veniva realizzata in violazione della distanza di cinque metri dal confine, prescritta dal vigente piano regolatore del Comune di Camaiore, il ricorrente chiedeva pertanto che il Pretore, in tesi ex arti 171 c.c. e in ipotesi ex art. 700 c.p.c. ordinasse, previa sospensione, la demolizione dell'opera. Distanze nelle costruzioni Con relazione del 10.11.1995 il CTU officiato riferiva che il fabbricato era stato ricostruito nella stessa area con ingombro inferiore al precedente e con relazione del 15.11.1996 il CTU precisava che il fabbricato in oggetto era da ritenersi preesistente in quanto costruito, come dichiarato dai richiedenti la domanda di condono, nell'anno 1970.
Il Pretore, con sentenza del 22.5.1997 n.219, respingeva la domanda. Avverso tale sentenza il ..... proponeva appello al Tribunale di Lucca con atto notificato l'8.10.1997 ai ricorrenti, compresa la ......, anche se questa non era stata menzionata nella sentenza appellata. I ricorrenti ..... si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto dell'appello, mentre la ..... rimaneva contumace.
Con sentenza n. 1060/99, il Tribunale di Lucca, in riforma della sentenza del Pretore, ha condannato gli appellati ad arretrare il fabbricato, nel frattempo ultimato, alla distanza di legge, regolando le spese.Distanze nelle costruzioni
Osservava il Tribunale che la disposizione regolamentare dell'art. 13 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di ..... al paragrafo 2^ recita che "in tutte le zone di Piano regolatore nel caso di nuove edificazioni in adiacenza a lotti di terreno libero dovrà essere rispettata la distanza minima dal confine di mt. 5.Distanze nelle costruzioni Quando la proprietà contigua risulti invece edificata anche solo parzialmente le pareti esterne del nuovo edificio che fronteggiano quelle dell'edificio preesistente dovranno rispettare le disposizioni di cui al n. 1 (cioè mt. 10) ma non la distanza minima di mt. 5 dal relativo confine di proprietà. Distanze nelle costruzioni L'edificio erigendo dovrà distaccarsi dal relativo confine di proprietà solo della misura complementare a quella minima prevista dal citato n.1".Distanze nelle costruzioni
Nella specie a differenza di quanto rilevato dal CTU doveva essere rispettata la distanza minima dal confine di m.5 in quanto il fabbricato in oggetto fronteggia un lotto di terreno edificato sì parzialmente ma libero nella parte posta di fronte al manufatto;Distanze nelle costruzioni
invero nella circostanza risulta che su una parte del terreno di proprietà .....è stata realizzata una casa di abitazione mentre in quella prospiciente l'altrui contestato manufatto vi è il solo giardino; dunque non vi erano nella proprietà ,..... manufatti posti neppure parzialmente frontalmente all'erigendo edificio il quale doveva rispettare la distanza sopra prevista. In altri termini sulla scorta di quanto accertato risultacene l'opera edificatoria degli appellati ha violato le distanze regolamentari all'epoca vigenti; pertanto a differenza di quanto ritenuto dal Pretore vi è stata nuova opera che ha illecitamente turbato l'altrui possesso.Distanze nelle costruzioni
Nè erano fondate le considerazioni degli allora appellati per sostenere che l'attuale manufatto coincidesse con quello precedentemente demolito, non essendo stato dimostrato ne' che il pregresso era regolarmente posto a distanza dal confine ne' comunque che fosse intervenuta usucapione della relativa servitù; diventava allora superfluo accertare la identità di sedime e di caratteristiche tipologiche tra i due manufatti.Distanze nelle costruzioni
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione .......sulla base di tre motivi; resiste con controricorso .....che ha altresì presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. come integrato dall'art. 13 delle norme di attuazione del p.r.g. del Comune di Camaiore, nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. Si assume che il Tribunale avrebbe male interpretato la norma di cui al citato art. 15, rilevando che essendovi un fabbricato nel fondo del ....detta norma non andava applicata, attesa l'unicità della "proprietà" ....costituita da casa e giardino, che non consentiva di prospettare la tesi della duplicità dei lotti (l'uno occupato dalla casa e l'altro dal giardino).
Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c., omessa pronuncia e motivazione su capi decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) si basa sulla considerazione che erroneamente il tribunale avrebbe ritenuto che il pretore avesse rilevato d'ufficio l'eccezione di usucapione, su cui non v'era stata impugnazione e, comunque era stata prospettata in sede di comparsa conclusionale del 15.4.1997.Distanze nelle costruzioni II terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 12 c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) lamenta che il giudice d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di usucapione che gli attuali ricorrenti avevano proposto in primo grado e riproposto in appello.Distanze nelle costruzioni
Punto nodale della presente controversia è quello afferente al se il fabbricato attuale è "mera demolizione e ricostruzione sullo stesso sito e con pari volumetria" rispetto a quella che era la vecchia costruzione. Infatti se al momento in cui questa ultima fu eretta non era vigente il P.R.G. del Comune di Camaiore, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 11.5.1994,n.4577) è nel senso che nell'ipotesi in cui manchi nello strumento urbanistico locale una norma espressa che estende anche alle ricostruzioni le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni, queste trovano applicazione solo relativamente a quella parte del fabbricato ricostruito che eccede i limiti di quello preesistente (v. anche Cass. 25.8.1989, n.3762).Distanze nelle costruzioni
Ora, la tematica afferente alla coincidenza o meno della attuale fabbrica rispetto a quella preesistente è stata prospettata dagli odierni ricorrenti sia in primo grado che in appello (il profilo dell'usucapione appare al riguardo problema del tutto recessivo alla luce dei principi ricordati) e devesi rilevare che la stessa non risulta affatto presa in esame dal giudice di appello, che ha sostanzialmente ignorato il problema senza approfondire l'argomento, la cui sostanza appare sostanzialmente inequivoca. Poiché la doglianza, sia pure sotto diversi aspetti, viene approfondita nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, essi vanno, per quanto di ragione, accolti per le ragioni dette; la questione afferente al primo motivo risulta assorbita, atteso che il pur rilevante profilo ivi trattato potrebbe risultare ininfluente all'esito del necessario esame che i giudici del merito dovranno compiere necessariamente sulla effettiva struttura del fabbricato posto sulla proprietà dei ......Distanze nelle costruzioni
In definitiva, il secondo ed il terzo motivo di ricorso devono essere accolti, con conseguente assorbimento del primo motivo; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, che provvedere anche sulle spese relative al presente procedimento per Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2003

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