Art. 1032 Modi di costituzione
Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, e costituita con sentenza (2908, 2643 n. 14, 2932). Può anche essere costituita con atto dell`autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge (853 e seguenti).
La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l`indennità dovuta.
Prima del pagamento della indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all`esercizio della servitù.
Testo della Massima
SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE
Atto costitutivo - Contenuto - Requisiti necessari.
Poiche' i modi di costituzione delle servitu' sono tipici, nel caso
di costituzione negoziale delle servitu', pur non essendo necessario
l'uso di formule specifiche, e' necessario che risultino senza
incertezze o siano determinabili in base a prefigurati elementi
oggettivi, gli estremi idonei a dimostrare il reale intento delle
parti, quali l'indicazione del fondo dominante e di quello servente,
il peso e l'utilita' costituenti il contenuto della servitu' e la
determinazione dell'estensione e delle modalita' di esercizio della
stessa.
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