Lo spazio sovrastante una costruzione non costituisce un bene
giuridico suscettibile di un autonomo diritto di proprieta', ma puo'
formare oggetto di un diritto di superficie (art.952 cod. civ.)
insistente sulla proprieta' altrui, il quale al pari di ogni altro
"ius in re aliena" e' soggetto ad estinzione per effetto del non uso
protrattosi per il tempo stabilito dalla legge (art. 954 cod. civ.)
ove la costruzione non venga edificata.
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ANNO/NUMERO: 1994 10498
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Vincenzo DI CIO' Presidente
" Aldo MARCONI Consigliere
" Giuseppe MOSCATO "
" Vincenzo CALFAPIETRA "
" Rafaele CORONA Rel. "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi iscritti ai nn. 11362 e 13294 per l'anno 1991, proposti
da
GRASSO FRANCESCO e TOMASELLI MARIA PROVVIDENZA, domiciliati
elettivamente in Roma, via Bassano del Grappa 4 presso lo studio
dell'avv. Aldo Basile, difesi dall'avv. Salvatore Spina per procura
speciale redatta in margine al ricorso.
Ricorrenti
contro
FERRO BENEDETTA, domiciliata elettivamente in Roma, via Pierluigi da
Palestrina 48, presso lo studio La Pergola, difesa dall'avv. Pietro
Fatuzzo per procura redatta in margine al controricorso e ricorso
incidentale.
Controricorrente e ricorrente incidentale
e
IL PUBBLICO MINISTERO, in persona del sostituto procuratore generale
dott. Paolo Dettori.
Intervenuto per legge
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania 8
novembre 1990-15 gennaio 1991.
Lette le conclusioni assunte dalle parti, che rispettivamente
chiedono i ricorrenti l'accoglimento del ricorso ed il
controricorrente il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento
del ricorso incidentale, alla pubblica udienza del giorno 11 maggio
1991, sentito il relatore, il difensore della controricorrente e
ricorrente incidentale ed il Pubblico Ministero, che conclude per il
rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso
incidentale, la causa si assegna a decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il 12 luglio 1983, Francesco Grasso e Maria Provvidenza
Tomaselli proposero ricorso al Pretore di Belpasso, esponendo quanto
segue.
Erano proprietari di un fabbricato in Belpasso, sito all'angolo
tra la XI Traversa e la via Roma, confinante con l'edificio di
Benedetta Ferro, con il quale aveva in comune un cortile interno. La
Ferro aveva intrapreso a modificare un vano a piano terra,
sostituendo i preesistenti muri di pietra lavica dello spessore di c.
70 con blocchi di cemento vibro-compresso da cm. 20-25. Quali
proprietari dell'area sovrastante il vano - per averla acquistata con
atto 10 maggio 1977 ricevuto dal notaio Lo Jacomo - intendevano
sostituire il tegolato di copertura con una terrazza ed avevano
ragione di temere che le nuove strutture risultassero inidonee a
sopportare il peso della terrazza e della eventuale soprelevazione.
Chiesero gli opportuni provvedimenti a tutela del loro diritto di
utilizzare l'area sovrastante.
Maria Ferro contesto' la sussistenza dei pregiudizi paventati dai
ricorrenti.
Il Pretore, sospesa l'esecuzione delle opere denunziate, dispose
la demolizione dei muri realizzati in blocchetti di cemento
vibro-compresso e la ricostruzione degli stessi con materiale lavico,
avente qualita' e spessore identici a quelli originari.
Francesco Grasso e Maria Provvidenza Tomaselli, in possesso di
concessione edilizia per sostituire la copertura in tegole con la
terrazza, invitarono la Ferro a consentire loro di partecipare alla
ricostruzione dei muri, per renderli idonei a sostenere il peso della
terrazza. La Ferro rispose che il loro diritto doveva considerarsi
prescritto.
2.- Con citazione 15 novembre 1985, Francesco Grasso e Maria
Provvidenza Tomaselli convennero davanti al Tribunale di Catania
Benedetta Ferro e, premesso quanto sopra e che la convenuta aveva
ultimato la ricostruzione dei muri, ignorando quanto le era stato
richiesto, domandarono al collegio di dichiarare che il loro diritto
di proprieta' sull'area sovrastante non era prescritto; di dichiarare
la convenuta tenuta a consentire la costruzione, nello spessore dei
muri perimetrali, di pilastri in cemento armato e delle altre opere,
che si rendessero necessarie per sostenere la soprelevazione; di
dichiarare che nessun diritto poteva vantare la Ferro la quale, se
mai, doveva essere tenuta agli eventuali indennizzi.
Benedetta Ferro si costitui', contesto' le domande e propose
l'eccezione di prescrizione.
Con sentenza 23 marzo-18 aprile 1989 il Tribunale di Catania,
ritenuto che il diritto vantato dagli attori configurasse un diritto
di superficie prescritto per il mancato uso ventennale, rigetto' la
domanda.
Giudicando sulla impugnazione proposta da Grasso e da Tomaselli,
la Corte d'Appello di Catania, con sentenza 8 novembre 1990-15
gennaio 1991, in riforma ed in parziale accoglimento dell'appello,
dichiaro' che il diritto sull'area sovrastante il magazzino si
configurava come proprieta'; respinse tutte le altre domande e
compenso' interamente le spese del giudizio.
Ricorrono per cassazione Francesco Grasso e Maria Provvidenza
Tomaselli; resiste con controricorso e propone ricorso incidentale
Benedetta Ferro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
1.- A fondamento del ricorso principale, i ricorrenti deducono
violazione e falsa applicazione dell'art. 1127 cod. civ.;
travisamento dei fatti di causa e contraddittoria motivazione su
punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc.
civ.).
La Corte d'Appello, accertata la infondatezza della eccepita
prescrizione, avrebbe dovuto dichiarare la illegittimita' del
comportamento della Ferro e condannarla a consentire l'esecuzione
delle opere imposte dalla normativa antisismica. L'affermazione che
il limite all'esercizio del diritto di proprieta' dell'area
sovrastante il magazzino deriva dalle condizioni statiche delle
fabbriche sottostanti e che la Ferro non puo' essere obbligata a
consentire le modifiche dei muri del suo immobile suppone che la
richiesta alla Ferro sia stata fatta dopo che la ricostruzione dei
muri del magazzino era avvenuta. In realta', poiche' la richiesta era
precedente, (risalendo al 24 dicembre 1983), se la ricostruzione dei
muri doveva essere ex novo, come e' stata fatta, ogni riferimento
alle condizioni statiche della costruzione era fuori luogo. Allo
stesso tempo, e' contraddittorio affermare che la Ferro non ha negato
il diritto a soprelevare la terrazza, pur avendo eccepito la
prescrizione.
2.- A sostegno del ricorso incidentale, si deduce violazione e
falsa applicazione dei principi che regolano l'interpretazione dei
contratti ex art. 1362 ss. cod. civ.; violazione e falsa applicazione
dei principi che regolano il diritto di superficie e la prescrizione,
ai sensi degli artt. 952, 954 e 2934 cod. civ.; in relazione all'art.
360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
L'interpretazione della Corte e' errata ed illogica, perche' se le
parti avessero voluto riservarsi la proprieta', non avrebbero
dichiarato di riservarsi l'area edificabile, ma la "proprieta'
dell'area", senza limitazione o destinazioni particolari. D'altra
parte, il diritto di proprieta' dell'area autonomo ed avulso
dall'immobile sottostante non e' pensabile, perche' in realta'
costituisce un diritto di superficie.
II
2.1 Il ricorso principale non puo'essere accolto.
Secondo la giurisprudenza consolidata, al divieto di
soprelevazione stabilito dall'art. 1127 cod. civ., qualora le
condizioni statiche dell'edificio non consentano il sopralzo
dell'ultimo piano, si puo' ovviare solamente con il consenso degli
altri condomini, mediante l'esecuzione dei lavori di rafforzamento e
di consolidamento (Cass., Sez. II. 5 aprile 1977, n. 1300).
Le ragioni sono esposte da una sentenza ormai remota, i cui
argomenti tuttavia non appaiono superati.
L'art. 1127 cod. civ. e' innovativo rispetto all'art. 12 R.D.L. 15
gennaio 1934 n. 56. A norma dell'abrogata disposizione,
l'accertamento delle condizioni statiche e l'eventuale rafforzamento
e consolidamento costituivano, per il condomino che intendeva
costruire sopra l'ultimo piano dell'edificio, dei veri e propri
oneri, cui era subordinato il diritto di soprelevazione, sicche' gli
altri condomini non potevano opporsi all'accertamento ed alle opre di
rafforzamento, ma avevano la possibilita' di opposizione solo nel
caso in cui la soprelevazione fosse stata effettuata senza il
preventivo accertamento e nel caso in cui le effettuate opere di
rafforzamento e di consolidamento fossero risultate idonee. Il
vigente art. 1127 cod. civ. non prevede piu' l'onere di accertamento
e di messa in opera degli accorgimenti di rafforzamento e di
consolidamento, ma solamente sottopone il diritto di sopraelevare del
proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare al limite delle
condizioni statiche dell'edificio (del turbamento delle linee
architettoniche del fabbricato e della diminuzione notevole di aria e
di luce dei piani sottostanti). In ordine al primo limite, la
soprelevazione e' vietata. Ne' in difetto di consenso degli altri
condomini, il condominio interessato puo' ovviare a tale divieto
procedendo personalmente alle opere di rafforzamento e di
consolidazione. (Si veda Cass., Sez. II, 19 novembre 1963, n. 2996).
Alla stregua di questi principi, appare del tutto irrilevante che
la richiesta alla Ferro sia stata effettuata prima che la
ricostruzione dei muri del magazzino fosse avvenuta: in difetto del
consenso da parte della proprietaria del locale sottostante, la
pronunzia impugnata appare ineccepibile.
2.2 Deve essere accolto, invece, il ricorso incidentale.
Da tempo la giurisprudenza afferma che lo spazio sovrastante il
suolo o una costruzione non costituisce un bene giuridico
suscettibile di autonomo diritto di proprieta', ma configura la mera
proiezione verso l'alto delle suddette entita' immobiliari e,
formalmente, la possibilita' di svolgimento delle facolta' inerenti
al diritto dominicale sulle medesime. Pertanto, il diritto reale sul
tale spazio, separato dalla proprieta' dell'immobile sottostante, non
e' qualificabile come proprieta', ma come diritto su cosa altrui:
precisamente, come diritto di superficie ex art. 952 cod. civ.
(Cass., Sez. II, 30 dicembre 1977, n. 5754).
E' risaputo che il codice civile tuteli la proprieta' del suolo,
con quanto vi accede sopra e sotto (artt. 840). Cio' non esclude la
possibilita' di frazionamenti orizzontali, ovverosia la suddivisione
materiale di strati sotto il suolo o di piani di costruzione sopra.
La caratteristica comune del diritto di proprieta' sulle costruzioni
e' l'esistenza di un piano (materiale), costituito dal suolo o,
comunque, al suolo saldamente ancorato.
Non e' corretta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata,
secondo cui "il diritto riservato sull'area" avrebbe conservato la
originaria qualifica di diritto di proprieta', perche' non ebbe a
subire modifiche e, ad un tempo, perche' il diritto di proprieta' non
puo' costituirsi in favore dello stesso proprietario. Una volta che
nell'ambito di una stessa cosa materiale si individuano beni,
giuridici distinti e la proprieta' unitaria si scinde, non si
configurano due proprieta' piene, aventi come oggetto rispettivamente
il piano terreno e lo spazio sovrastante il terrazzo, sibbene la
proprieta' (della costruzione) ed il diritto di superficie sullo
spazio sovrastante, che insiste sulla proprieta' altrui. Invero, a
norma dell'art. 952 comma 2 cit., tanto la costituzione del diritto
di fare o mantenere una costruzione al di sopra del suolo (o di una
costruzione esistente), quanto la alienazione della proprieta'
(separata) di una costruzione preesistente suppongono la scissione
tra la proprieta' ed il diritto reale frazionario, che non si
qualifica come diritto di proprieta', ma come diritto di superficie.
Poiche' il diritto di superficie raffigura un diritto reale su
cosa altrui, se ad esso non fa seguito la proprieta' superficiaria
sulla costruzione, perche' questa non viene edificata, al pari di
tutti gli altri diritti reali su cosa altrui, anche il diritto di
superficie e' soggetto ad estinzione per effetto del nono uso
protratto per il tempo stabilito dalla legge (art. 954 ult. comma
cod. civ.).
Le censure proposte colgono nel segno.
Per questo aspetto, la sentenza impugnata deve essere cassata ed
il giudice di rinvio deve attenersi al seguente principio di diritto.
Lo spazio sovrastante una costruzione non costituisce un bene
giuridico suscettibile di autonomo diritto di proprieta', ma mera
proiezione verso l'alto della costruzione e, formalmente, delle
possibilita' di svolgimento delle facolta' inerenti al diritto
dominicale: detto diritto, peraltro, non e' qualificabile come
proprieta', ma come diritto su cosa altrui: precisamente, come
diritto di superficie ex art. 952 cod. civ.
3. Riuniti i ricorsi, la Corte deve rigettare il ricorso
principale ed accogliere quello incidentale; cassare per quanto di
ragione la sentenza impugnata e rinviare la causa ad altra sezione
della Corte d'Appello di Catania che decidera' anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte:
riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale ed accoglie
quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad
altra sezione della Corte d'Appello di Catania, che decidera' anche
sulle spese del giudizio di legittimita'.
Roma, 11 maggio 1994.
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