In materia di contratto costitutivo di servitu', l'impossibilita'
dell'oggetto ex art. 1346 cod. civ. ricorre solamente nell'ipotesi
in cui non sia possibile il passaggio sul fondo servente e non
nell'ipotesi di mera difficoltosita' dello stesso.
ANNO/NUMERO 2002 10341
REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 19431/1999
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MACAGNANO RITA, elettivamente domiciliata in ROMA PLE CLODIO 1,
presso lo studio dell'avvocato VIRGILIO GAITO, che la difende
unitamente all'avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DECONI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANFREDI 17,
presso lo studio dell'avvocato DEMETRIO ZEMA, che lo difende, giusta
delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 67/99 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il
12/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/12/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato RIBAUDO Sebastiano, difensore del ricorrente che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 27.6.1987 Mario Deconi
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma Rita Macagnano
esponendo: di aver acquistato dalla Rovanda snc, con atto per Notaio
Ventura di Roma del 24.3.1982, un terreno di natura boschiva, di
circa sei ettari, in Comune di Roma localita' Monte Caminetto,
situato in notevole pendio; che nel rogito l'accesso al fondo era
previsto, quanto alla parte bassa, dalla strada provinciale di
Sacrofano attraverso una servitu' costituita su terreno in vocabolo
Pratolungo e, quanto alla parte alta (separata dalla prima da una
scarpata a bosco di alto fusto), mediante servitu' di passaggio
pedonale e carrabile, costituita, a vantaggio del fondo suddetto ed a
carico di "quella striscia di terreno della larghezza di metri
lineari tre, ora di proprieta' di Aldo Albanese ed Anna Guerra, lungo
il lato che fronteggia la proprieta' Vittorio Latour e destinata a
cessare allorquando il fondo dominante avra' accesso da altra
strada", con atto 27.10.1977 del notaio Ventura (mediante il quale la
Rovanda snc aveva venduto ad Albanese e Guerra altro contiguo
appezzamento di terreno di mq. 2000, facente parte della maggior
consistenza di proprieta' della venditrice; che i proprietari del
terreno servente Albanese e Guerra avevano frapposto ostacoli
all'esercizio della servitu' di passaggio fino ad impedirlo del tutto
con l'installazione di un cancello e la costruzione di un muro e di
una stalla, che detto impedimento continuava a sussistere anche dopo
la alienazione del fondo servente a Rita in Becagli avvenuta il
3.4.1986.
Chiedeva pertanto l'attore: l'accertamento della esistenza della
suddetta servitu' di passaggio volontaria sul fondo della convenuta
ed a vantaggio del proprio, con condanna della Macagnano a porre fine
agli impedimenti all'esercizio della servitu' ed alla rimessione in
pristino dello stato dei luoghi lasciando comunque libero e comodo il
passaggio di tre metri lineari al fine di soddisfare l'accesso al
fondo dominante, con vittoria di spese e sentenza provvisoriamente
esecutiva con riserva di agire separatamente per il risarcimento dei
danni.
La Macagnano, costituitasi in giudizio, resisteva alla domanda
attrice deducendo il mancato esercizio della servitu' di cui trattasi
sia durante la proprieta' dei Sigg.ri Albanese/Guerra sin dal momento
in cui essa convenuta ebbe ad acquistare dai medesimi il proprio
fondo; in ogni caso l'intervenuta cessazione della detta servitu'
essendosi realizzata la condizione risolutiva prevista dal rogito
Ventura dal momento che il fondo del Deconi disponeva gia' di un
comodo accesso dalla via Sacrofanese; che esisteva nel bosco interno
alla proprieta' Deconi una strada a tornanti che consentiva il
collegamento anche carrabile tra la parte alta e quella bassa; che lo
stesso rogito Ventura escludeva il diritto ad un duplice accesso; che
in ogni caso la servitu' costituita con l'atto Ventura sarebbe stata
nulla per difetto, (lei presupposto della contiguita' dei fondi
(essendo gli stessi confinanti solo per pochi metri) e comunque nulla
o quantomeno inesistente per impossibilita' o indeterminatezza
dell'oggetto e/o errore (avendo ad oggetto solo la striscia di fondo
servente che corre lungo il confine con il terreno Latour, mentre il
punto in cui termina il terreno del Deconi sarebbe distante ben 18,90
metri, costituiti dal confine tra le proprieta' Maccagnano/Cova, da
quello in cui il terreno di essa convenuta inizia a fronteggiare il
contiguo fondo Latour).
La Macagnano chiedeva pertanto il rigetto della domanda attrice con
vittoria di spese, proponeva a sua volta domanda riconvenzionale per
sentir dichiarare l'inesistenza della servitu' di passaggio
costituita con il rogito Ventura del 27.10.1977 a carico del proprio
fondo per nullita' o annullabilita' del contratto.
Con sentenza del 7.2/9.5.1996, il Tribunale accertava e dichiarava
l'esistenza della servitu' di passaggio sul terreno di proprieta'
Macagnano a favore del fondo di proprieta' Deconi, ordinava alla
convenuta di rimuovere tutti gli ostacoli all'esercizio della
servitu' stessa sul tracciato come individuato dal CTU, rigettava la
domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, dichiarava
inammissibile la domanda attrice di condanna generica della convenuta
al risarcimento dei danni e, infine, condannava la convenuta
rifondere all'attore le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Macagnano con atto
notificato in data 15.10.1996.
Il Deconi si costituiva ritualmente in giudizio resistendo
all'appello.
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 12.11.1998,
rigettava il gravame.
Osservava la Corte capitolina che l'impossibilita' rilevante del
contratto doveva riguardare solo quanto ne e' oggetto e cioe', nella
specie, solo la possibilita' di passaggio sul fondo servente,
possibilita' che, come era pacifico ed evidente, sussisteva. Ne'
aveva rilievo alcuno che la contiguita' tra i due fondi fosse di
pochi metri.
Rilevava poi che ne l'accesso alla parte bassa del fondo Deconi (gia'
Rovanda) costituiva condizione nuova, risalendo esso all'anno 1933
(rogito Antonelli) ne era tale la comunicabilita' tra parte bassa ed
alta dello stesso fondo e che non vi sarebbe altrimenti stato motivo
di inserire nei contratti il patto di servitu' alla parte alta: la
condizione risolutiva doveva avverarsi in epoca posteriore alla sua
statuizione e non era affatto il Deconi, proprietario del fondo
dominante, tenuto a realizzare opere volte ad ovviare - con
alterazioni del terreno - all'illecita ostruzione dell'accesso alla
parte alta, garantito pattiziamente.
Il richiamo alla clausola costitutiva della servitu' era stato
riportato dall'appellante in modo inesatto, mediante l'inserimento
della parola "solo", che non e' nel testo, e l'omissione delle parole
"servitu' ora costituita per consentire l'accesso pedonale e carraio
al restante terreno" (allora - 1997 - della venditrice Rovanda e dal
1982 del Deconi).
L'invocata norma dell'art. 1065 cpc non era applicabile, nella specie
non configurandosi dubbie ne' l'estensione ne' le modalita' di
esercizio della servitu' ne' avendo la Macagnano indicato il supposto
diverso eventuale percorso di minor aggravio al suo fondo.
L'affermazione era quindi generica.
La dedotta violazione di norme urbanistiche era anch'essa generica e
comunque era da osservare che, correndo la servitu' entro il terreno
Macagnano, la stessa non alterava il distacco fra fabbricato e
confine, e che, ove cio' fosse, verserebbe in illegittimita' la
costruzione, realizzata in epoca posteriore alla costituzione
volontaria della servitu' e senza tenerne conto, si da dovere la
stessa essere arretrata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su
quattro motivi Rita Macagnano; resiste con controricorso Mario
Deconi, che ha altresi' presentato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione dell'art. 1346 c.c. nonche' omessa e contraddittoria
motivazione.
Si prospetta la violazione dell'art. 1346 ricordato in quanto il
contratto costitutivo della servitu' avrebbe un oggetto impossibile;
tale impossibilita' deriverebbe dal fatto che il controricorrente
odierno non vanterebbe alcun diritto di passaggio su via delle Rose,
unica strada che conduce al fondo servente. La Corte capitolina
infatti affermando che la contiguita', sia pure per pochi metri tra i
fondi rendeva possibile il passaggio, non aveva pero' considerato che
la servitu' venne costituita non per consentire al fondo del Deconi
di avere uno sbocco su via Monte Caminetto attraverso via delle Rose
ma per accedere alla parte alta del suo fondo attraverso via delle
Rose. Poiche' il Deconi non vanta diritto di passaggio su tale via,
unica strada che conduce al fondo servente, l'esercizio della
servitu' non sarebbe possibile.
Tale censura ripropone una tesi gia' ritenuta infondata da entrambi i
giudici del doppio, grado che hanno condivisibilmente argomentato nel
senso che l'impossibilita' deve essere valutata unicamente con
riferimento ai rapporti tra le parti contraenti e quindi
sussisterebbe soltanto nell'ipotesi (che non ricorre nel caso che ne
occupa) che non sia possibile il passaggio sul fondo servente.
Come poi il titolare della servitu' possa giungere al fondo servente
(se per tolleranza dei proprietari di fondi intermedi o per legittimo
acquisto del diritto (il passaggio suoli stessi) per esercitare il
diritto convenzionalmente acquisito e questione che non deve
interessare il proprietario del fondo servente; tale situazione
potrebbe al piu' tradursi nel mancato esercizio del diritto da parte
dell'odierno controricorrente, ma non potrebbe in nessun caso privare
l'oggetto del contratto del requisito prescritto dall'invocato art.
1346 c.c..
Infitto la contiguita' tra i fondi sussiste e tanto completa il
corretto ragionamento su cui si basa la sentenza impugnata; il motivo
non puo' essere pertanto accolto.
Con il secondo mezzo, si lamenta violazione dell'art. 1359 c.c.
nonche' difetto di motivazione, sul presupposto che si sarebbe
verificata la condizione risolutiva dell'acquisto del diritto vantato
ex adverso e cioe' l'accesso da altra strada a favore del fondo
dominante che - secondo la prospettazione della odierna ricorrente -
sarebbe integrato dalla verificata esistenza di un passaggio anche
carrabile sul fondo del Deconi che porta alla parie alta del terreno.
Tale censura e' infondata ed appare incongruente nella sua stessa
prospettazione. Infatti, le condizioni di viabilita' e
percorribilita' all'interno del fondo e tra i diversi livelli dello
stesso non hanno a che vedere con l'accesibilita' dall'esterno al
medesimo. Secondo la previsione contrattuale, solo quando il terreno
dominante avrebbe avuto accesso, nella parte alta, da altra strada,
sarebbe venuto a cessare lo ius in re aliena di cui e' titolare,
quale proprietario del fondo dominante, l'odierno controricorrente.
E' incontestato e pacifico che tale evento non si e' verificato e
tanto e' sufficiente - a prescindere dall'accertamento dell'epoca a
cui risale il tracciato di collegamento tra le due parti del fondo
dominante - ad evidenziare l'infondatezza della censura in esame che
si basa su di una lettura assolutamente priva di riscontri della
clausola contrattuale in esame.
Con il terzo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli
artt. 1058, 10063, 1064, 1065 e 1067 c.c. nonche' omessa motivazione;
in particolare, si evidenzia che la sentenza impugnata, sul rilievo
che la servitu', in base al titolo, doveva ritenersi costituita per
una larghezza di tre metri lungo il lato in cui il fondo servente
fronteggia il fondo dominante, avrebbe eluso il problema, limitandosi
ad evidenziare l'inesatto riferimento alla clausola de qua.
La censura non puo' essere condivisa; va infatti premesso che la
servitu' era stata costruita per consentire accesso pedonale e
carraio al terreno (parte alta) di proprieta' attualmente del Deconi.
Su tale base, la modifica del tracciato (secondo un percorso piu'
invasivo del fondo servente) risulta essersi resa necessaria a
cagione dello stato dei luoghi e cioe' per il dislivello esistente
tra i due fondi.
D'altro canto (e tale statuizione della Corte capitolina non appare,
quanto meno chiaramente, impugnata) nella sentenza in esame si e'
condivisibilmente definita generica la doglianza, allora contenuta
nel terzo motivo di appello, in quanto l'odierna ricorrente aveva
comunque omesso di indicare quale dovesse essere il percorso
alternativo a quello contestato, meno gravoso per il fondo servente
ma ovviamente idoneo a consentire il risultato convenzionalmente
pattuito e cioe' l'accesso pedonale e carraio al fondo oggi Deconi.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del
piano del Comune di Sacrofano e del codice della strada (art. 28 d.l.
n. 285 del 1992) nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione,
avendo la Corte capitolina, esaminando il rilievo secondo cui il
tracciato indicato dal CTU e recepito sia dal Tribunale che dalla
Corte di appello invaderebbe la zona di distacco tra il fabbricato e
il confine imposto dal ricordato piano regolatore e non consentirebbe
di rispettare la distanza di 10 metri delle costruzioni dalle strade
vicinali (quale e' quella in esame) prevista dal codice della strada,
ribadito che tanto potrebbe comportare l'eventuale arretramento della
costruzione.
Anche tale motivo e' privo di pregio; il ragionamento implicitamente
svolto dalla Corte territoriale e' quello secondo cui le normative
sopravvenute alla costituzione della servitu', ove non abbiano
effetti espropriativi per entrambi i soggetti del rapporto, non
possono estinguere la servitu' stessa, che permane, con un mutamento,
se necessario, delle sue condizioni di esercizio.
Le normative in parola non potrebbero in nessun caso esimere il
proprietario del fondo servente dal rispettare il costituito
(convenzionalmente, nel caso di specie) ius in re aliena, come
vorrebbe l'odierna ricorrente. E appena il caso di aggiungere che nel
caso che ne occupa non si tratta di creare una strada aperta al
pubblico transito, ma semplicemente un passaggio tra due fondi,
limitato ad una sola utenza.
Il ricorso deve essere pertanto respinto; le spese seguono la
soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese, che liquida in 122,00 euro, oltre a 2.050,00 euro per
onorari.
Cosi' deciso in Roma, il 21 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 20
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