L'esercizio da parte del proprietario della facolta' che gli deriva
dall'art. 841 Cod. Civ. Di chiudere in qualunque tempo il proprio
fondo per proteggerlo dall'ingerenza di terzi, e' consentito anche
nell'ipotesi che lo stesso sia gravato da una servitu' di passaggio
purche' non ne derivi limitazione al contenuto della servitu' e
siano adottati mezzi idonei a consentire al titolare di essa la
libera e comoda esplicazione, salvo un minimo e trascurabile
disagio, del suo diritto: al riguardo stabilire se i mezzi impiegati
in concreto siano adatti a contemperare i due diritti, e' compito
del giudice di merito che tale compatibilita' deve accertare in
relazione al contenuto specifico della servitu', alle precedenti
modalita' del suo esercizio, allo stato e configurazione dei luoghi.
Pertanto l'apposizione di un cancello sulla strada su cui la
servitu' si esplica, ancorche' accompagnata dalla dazione delle
chiavi al proprietario del fondo dominante, non comporta sempre, per
quest'ultimo, un minimo, e percio' ammissibile, sacrificio, potendo
quel rimedio (la dazione delle chiavi) palesarsi insufficiente,
nelle specifiche circostanze del caso concreto (in funzione della
distanza del cancello dal fondo dominante, dell'esistenza nello
stesso di una casa stabilmente abitata, ecc.), a consentire il
libero e comodo passaggio di tutte le persone che, a piedi o con
veicoli, debbono servirsi della strada per accedere al fondo
dominante, e quindi ad escludere che lo esercizio delle facolta' di
cui all'art. 841 Cod. Civ. Si traduca in una limitazione sostanziale
del contenuto della servitu'. Ne consegue che a rendere compatibile,
in siffatta ipotesi, l'esercizio della detta facolta' con la tutela
(del diritto o del possesso) della servitu' di passaggio puo'
rendersi necessario il ricorso a piu' facili e pronti sistemi di
apertura, come ad esempio la predisposizione, da parte del
proprietario del fondo servente di congegni automatici di apertura a
distanza direttamente utilizzabile dal proprietario del fondo
dominante. ( conf.1509/86, mass n.444891; ( conf.1758/79, mass
n.398119; ( conf.1830/77, mass n.385561; ( conf. 3976/76, mass
n.382645; ( conf.1021/71, mass n.374423).*
ANNO/NUMERO: 1990 10609
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele PARISI Presidente
" Cesare MAESTRIPIERI Consigliere
" Domenico GIAVEDONI "
" Aldo MARCONI "
" Franco PAOLETTA Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
Stangalino Giovanni res. in Torino; elett. dom. in Roma Via della
Mercede, 52 presso l'avv. Mario Menghini che lo rapp. e dif. insieme
all'avv. Vittorio Ferracciu per delega in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
Fiora Secondo res. in Trorino dom. in Roma Via Guido d'Arezzo, 18
presso l'avv. Luigi Medugno che lo rapp. e dif. insieme all'avv.
Giuseppe D'Amico per delega a margine del controricorso.
Controricorrente
Per l'annullamento della Sentenza del Tribunale di Torino
dell'8-11-84 - 19-4-85.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19-4-89 dal Cons. Franco Paoletta.
Per il ricorrente e' comparso l'avv. M. Menghini che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
Per il controricorrente e' comparso l'avv. G. D'Amico che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. gen. Dr. Mario Zema che ha
concluso per l'accoglimento per queste ragioni del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenuto davanti al Pretore di Torino, su ricorso depositato il
6-1-78 da Giovanni Stangalino, il quale lamentava ostacoli e molestie
all'esercizio ultrannale del passaggio su strada privata della
larghezza di oltre sei metri, Secondo Fiora, proprietario del fondo
servente, contestava la sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento delle domande di reintegrazione e manutenzione ex
adverso proposte.
In sede di precisazione delle conclusioni, in via subordinata, il
Fiora chiedeva di essere autorizzato ad istallare sulla strada un
cancello, al limite della sua proprieta'.
All'esito dell'istruttoria, il Pretore, con sentenza del 4-12-81,
ordinava la manutenzione e la reintegrazione nel possesso dello
Stangalino, rigettando le eccezioni e la domanda subordinata del
Fiora.
Su appello di quest'ultimo, il quale aveva chiesto il riesame del
merito della decisione e rinnovato, sempre in subordine, la richiesta
di autorizzazione alla chiusura del fondo, con sentenza del 19-4-85
il Tribunale di Torino, qualificata tale istanza come domanda di
accertamento in concreto del diritto dell'appellante alla chiusura
del proprio fondo, ex art. 841 c.c., l'accoglieva, subordinato
l'esercizio di siffatto diritto "alla consegna allo Stangalino delle
chiavi del cancello".
Confermava, nel resto, l'impugnata sentenza.
Osservava il tribunale, per quanto specificamente il presente
giudizio, che la domanda subordinata dell'appellante, come sopra
intesa, appariva fondata, ben potendosi affermare, nei limiti del
giudizio possessorio, che la chiusura del fondo non e' lesiva del
possesso della servitu' di passaggio, qualora venga attuata in modo
da contemperare le esigenze del proprietario del fondo servente con
quelle dell'esercizio del passaggio, e che nella specie ben poteva
attuare questo contemperamento la consegna della chiave
dell'installando cancello allo Stangalino.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base
di quattro motivi, lo Stangalino.
Resiste il Fiora con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo il ricorrente denunzia "essere in procedendo,
in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. per impropria ed errata
interpretazione della domanda dell'appellante, e sostituzione
d'ufficio di azione diversa".
Sotto un primo profilo il deducente addebita al giudice del merito
di essere andato, nell'interpretare la domanda subordinata del Fiora,
oltre la richiesta della parte, tesa ad ottenere un'autorizzazione e
non gia' l'accertamento di una facolta', peraltro insita nel diritto
reale di proprieta'.
Sotto altro profilo il ricorrente evidenzia l'incoerenza a suo
avviso sussistente tra la parte motiva della sentenza, nella quale i
giudici d'appello hanno preso cognizione e giudicato in senso
favorevole all'appellante circa l'accertamento della facolta' in
questione, ed il dispositivo, nel quale non si fa esplicito cenno a
tale accertamento, pur dandolo per presupposto.
Con il secondo motivo, denunziando violazione dell'art. 705 c.p.c.
in relazione all'art. 360 n. 5 dello stesso codice, il ricorrente
deduce che, dando ingresso all'accertamento dell'esercitabilita' del
fondo servente di provvedere alla chiusura del medesimo, i giudici di
merito non avrebbero tenuto conto della regola, espressa dall'art.
705 comma 1 c.p.c., che fa divieto al convenuto in giudizio
possessorio di opporre eccezioni o sollevare questioni di natura
petitoria, finche' il primo giudizio non sia definitivo e la
decisione non sia stata eseguita.
Tale violazione di legge avrebbe inoltre comportato la
compromissione delle facolta' di difesa di esso ricorrente che, a
fronte di una domanda esplicitamente diretta ad ottenere
l'accertamento dell'estensione del diritto di proprieta' del Fiora,
fruendo delle maggiori garanzie processuali sull'istruzione della
causa, avrebbe potuto proporre i mezzi piu' idonei (quale
un'ispirazione dei luoghi ed una consulenza tecnica) per verificare
l'impossibilita' di conciliare in concreto l'esercizio del diritto
del proprietario del fondo servente di chiuderlo in corrispondenza
della via privata, con l'esercizio libero e comodo della servitu' di
passaggio da parte del titolare del fondo dominante.
Entrambi gli esposti motivi, da esaminare congiuntamente perche'
concernenti aspetti diversi di una stessa questione, sono infondati.
E' principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte (v. tra le
ultime, sent. n. 2413 del 14-4-84, n. 1855 del 18-3-84 e n. 8018 del
30-10-87), che, ai fini dell'applicabilita' dell'art. 705 cod. proc.
civ. - ai sensi del quale e', in linea generale, vietato al convenuto
nel giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio finche' il
primo non sia stato definitivo e la sentenza non sia stata eseguita -
deve intendersi per giudizio petitorio solo quello in cui si contenda
circa l'appartenenza del diritto di proprieta' o di altro diritto
sulla cosa rispetto alla quale sia stata sollecitata la tutela
possessoria, e non gia' qualsiasi controversia estranea al tema del
possesso. E cio' sul rilievo che una troppo rigorosa e formalistica
applicazione del divieto di allargare il dibattito processuale,
nell'ambito del giudizio possessorio, a questioni non strettamente
inerenti al possesso, finirebbe col nuocere alle esigenze
dell'economia processuale ed impedire la piena tutela giurisdizionale
dei diritti del convenuto, al di la' della "ratio" ispiratrice del
divieto di cumulo del possessorio col petitorio, che e'
manifestamente e soltanto quella di evitare che ritardi od ostacoli
alla tutela possessoria possano derivare da questioni od eccezioni
volte a contestare, direttamente od indirettamente, la legittimita'
della situazione di fatto che e' immediato oggetto di detta tutela.
Alla stregua degli esposti principi, deve escludersi che incorra
nel divieto di cui alla disposizione in esame che, convenuto con
azione di reintegrazione e-o di manutenzione nel possesso di una
servitu' di passaggio, quale proprietario del fondo servente, chiede
accertarsi la compatibilita' - in concreto - dell'esercizio della
servitu' con quello della facolta' di chiudere il profilo fondo
mediante l'installazione, in corrispondenza del passaggio, di un
cancello, e la consegna all'attore di una copia delle chiavi del
relativo meccanismo di chiusura. Ed invero simile accertamento, pur
impiegando incidentalmente nel petitorio (la facolta' di chiudere il
proprio fondo e' propria del titolare del diritto di proprieta' dello
stesso), non pone un problema ne' determina una contesa
sull'esistenza di un diritto di proprieta' sulla medesima cosa in
ordine alla quale sia stata invocata la tutela possessoria, e non
puo' percio' ritenersi volto a contrastare tale tutela, di cui - anzi
- presuppone esistenti le condizioni.
Con riferimento alla fattispecie, non e quindi incorso nella
violazione denunciata col secondo motivo il giudice d'appello,
pronunziando nel merito della domanda subordinata dell'appellante,
convenuto nel giudizio possessorio quale proprietario del fondo
servente, di essere "autorizzato" a collocare sulla strada in
corrispondenza del confine del proprio fondo, un cancello, fornendone
la chiave di apertura alla controparte.
Proprio la proposizione della domanda in via subordinata,
condizionatamente - cioe' - all'omesso accoglimento delle difese ed
eccezioni volte a negare l'esistenza di un possesso tutelabile della
servitu' di passaggio, esclude che l'esame della questione possa aver
snaturato il giudizio possessorio o comunque ostacolato il diritto
dell'attore alla tutela giudiziale del possesso.
Senza dire che in punto di ammissibilita' della domanda anzidetta,
punto che, i giudici del possessorio, sia di primo che di secondo
grado, hanno esaminato e deciso nel merito senza che mai l'attore
appellato ne eccepisce l'improponibilita' ex art. 705 c.p.c., si e'
ormai formato il giudicato (implicito).
deve pure escludersi che il giudice d'appello sia incorso
nell'errore in procedendo denunziato col primo motivo.
L'interpretazione della domanda e' compito esclusivo del giudice
di merito, cui spetta accertarne la portata sia sulla base della sua
formulazione letterale, sia, soprattutto, del suo contenuto
sostanziale, in relazione alle finalita' perseguite dalla parte ed la
provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione
dedotta in causa e dalle precisazioni formulate nonche' dalle
richieste (anche istruttorie) avanzate nel corso del giudizio. Ed il
risultato di simile operazione interpretativa e' incensurabile in
Cassazione ove sostenuto da una motivazione immune da vizi logici e
giuridici.
Si sottrae, allora, alle censura svolte col motivo in esame il
convincimento espresso dal giudice di appello circa la
riconducibilita' della sollecitata "autorizzazione" alla collocazione
del cancello all'esercizio della facolta' del proprietario di
recingere il proprio fondo (art. 841 c.c.), tale convincimento avendo
quel giudice adeguatamente motivato sul rilievo, necessariamente
tratto dalla considerazione delle circostanze di fato dedotte in
causa della parte, e dalla stessa articolazione della domanda, che il
Fiora avesse inteso e voluto chiedere al giudice del merito
l'accertamento della compatibilita', in concreto, del diritto di
chiudere il proprio fondo (mediante l'apposizione di detto cancello),
con il possesso e l'esercizio, da parte dello Stangalino, della
servitu' di passaggio sul medesimo.
Del tutto privo di consistenza e', poi, il rilievo critico svolto
nella seconda parte del motivo in esame. E' noto, invero, che la
portata ed il valore della pronuncia giurisdizionale vanno
individuate considerando le enunciazioni contenute nella motivazione,
le quali, se ed in quanto intese a dare atto - come nella specie
quelle sulla legittimita' del prospettato sistema di chiusura del
fondo servente - dell'esistenza di un diritto o di una determinata
situazione giuridica, incidono sul momento precettivo della pronuncia
e devono considerarsi parte integrante del dispositivo, siccome
rivelatrici dell'effettiva volonta' del giudice.
Con il terzo e quarto motivo, denunziando rispettivamente
insufficiente ed illogica motivazione su fatti decisivi (art. 360 n.
5 c.p.c.) e falsa applicazione degli artt. 841, 1030 e 1069 cod.civ.,
nonche' violazione dell'art. 1064 comma 2 stesso codice (art. 360 n.
3 c.p.c.), il ricorrente indica le circostanze di fatto, desumibili
dalla situazione dei luoghi, delle quali sarebbe stata omessa la
considerazione o erroneamente valutata la portata nel giudizio sulla
compatibilita' della chiusura del passaggio (con un cancello apribile
con chiave da mettersi a disposizione del proprietario del fondo
dominante) ed il libero esercizio della servitu' di passaggio: la
notevole distanza - oltre 100 metri - del luogo nel quale il Fiora
intendeva collocare il cancello, dall'abitazione di esso ricorrente e
dei suoi familiari, con conseguente grave loro disagio, specie nella
stagione invernale, per consentire l'ingressi ai visitatori; gli
ingenti exborsi e la necessita' di una coattiva costituzione a carico
del fondo del Fiora di una servitu' di elettrotondo - sulla quale il
tribunale non si era, neppure implicitamente, espresso - che avrebbe
comportato l'adozione di congegni di apertura a distanza del
cancello, adozione che la sentenza impugnata si era peraltro limitata
a prevedere potersi consentire "all'attuale appellato", allo scopo di
meglio contemperare "le esigenze del proprietario del fondo servente
con l'esercizio del passaggio da parte della Stangalino".
Evidenzia, altresi', il contrasto della soluzione adottata con i
principi consolidati circa la necessita' di contemperare la facolta'
del proprietario del fondo servente di chiudere il proprio fondo con
il diritto del proprietario dominante di non subire aggravamenti
nell'esercizio della servitu' di passaggio, esclusi soltanto
"trascurabili disagi".
I due motivi sono fondati, nel senso e nei limiti di seguito
precisati.
L'esercizio, da parte del proprietario, della facolta' che la
legge gli deriva (art. 841 cod. civ.) da chiudere in qualunque tempo
il proprio fondo (per proteggerlo dall'ingerenza di terzi), e'
consentito anche nell'ipotesi che lo stesso sia gravato da una
servitu' di passaggio, purche' non ne derivino limitazioni al
contenuto della servitu' e siano adottati i mezzi idonei a consentire
al titolare di essa la libera e comoda esplicazione - salvo un minimo
e trascurabile disagio - del suo diritto (v. in tal senso, in tema di
interpretazione ed applicazione degli artt. 841 e 1064 comma 2 cod.
civ., Cass. 17-3-75 n. 1021, 26-3-79 n. 1758 e 7-3-86 n. 1509).
Stabilire se i mezzi impiegati in concreto siano adatti a
contemperare i due diritti, e' compito del giudice di merito che tale
compatibilita' deve accertare in relazione al contenuto specifico
della servitu', alle precedenti modalita' del suo esercizio, allo
stato e configurazione dei luoghi.
Ed il risultato di simile apprezzamento di fatto si sottrae al
sindacato di legittimita', se sorretto da adeguata e logica
motivazione. Ma cio' non puo' dirsi per la sentenza impugnata, in
questi limiti affetta dal denunziato vizio di motivazione.
I giudici di appello hanno affermato che la facolta' di chiudere
il proprio fondo poteva essere nella specie legittimamente esercitata
dal Fiora con la collocazione di un cancello sulla strada su cui si
esplicava la servitu' di passaggio e la dazione (di copia) delle
chiavi del cancello medesimo al proprietario del fondo dominante (lo
Stangalino), poiche' l'adozione di quest'ultimo accorgimento bastava
a contemperare le esigenze del proprietario del fondo servente con
l'esercizio della servitu'.
Prive di qualsiasi riferimento alla concreta situazione dei
luoghi, e, in particolare, alla circostanza - pacifica in causa - che
in luogo in cui il Fiora intendeva collocare il cancello dista circa
100 mt. dal fondo e dall'abitazione dello Stangalino, simile
MOTIVI DELLA DECISIONE
affermazione, e con essa la valutazione positiva dell'idoneita' del
proposto sistema di chiusura del fondo ad assicurare l'esercizio
della servitu', risultano sostanzialmente immotivate, avendo i
giudici d'appello del tutto omesso di dare ragione del procedimento
logico seguito per correlare a quella situazione questo giudizio.
Invero non puo' dirsi, in linea di principio, che l'apposizione di
un cancello sulla strada su cui la servitu' si esplicita,
accompagnata dalla dazione delle chiavi al proprietario del fondo
dominante, comporti sempre, per quest'ultimo, un minimo, e percio'
ammissibile, sacrificio, giacche' quel rimedio (la dazione delle
chiavi) puo' palesarsi insufficiente, sulle specifiche circostanze
del caso concreto (in funzione della distanza del cancello dal fondo
dominante, dell'esistenza nello stesso di una casa stabilmente
abitata, ecc.), a consentire il libero e comodo passaggio di tutte le
persone che, a piedi o con veicoli, debbono servirsi della strada
per accedere al fondo dominante, e quindi ad escludere che
l'esercizio della facolta' di cui all'art. 841 cod. civ. si traduca
in una limitazione sostanziale del contenuto della servitu' (cfr.
sent. n. 429 del 22-2-63 e sent. n. 3976 del 29-10-76).
A rendere compatibile, in siffatta ipotesi, l'esercizio
dell'anzidetta facolta' con la tutela (del diritto o del possesso)
della servitu' di passaggio, puo' rendersi necessario il ricorso a
piu' facili e pronti sistemi di apertura, come, ad esempio, la
predisposizione da parte del proprietario del fondo servente, di un
congegno automatico di apertura a distanza del cancello, direttamente
utilizzabile dal proprietario del fondo dominante (cfr. sent. n. 1830
dell'11-5-77 e sent. n. 3003 del 13-5-82). Ma i giudici di appello,
in contrasto con gli esposti principi, hanno prospettato l'adozione
di un simile congegno come meramente eventuale, invece di farne una
condizione della chiusura della strada con un cancello, prevedendone
per giunta la realizzazione a cura (e spese) del proprietario del
fondo dominante e subordinatamente al di lui assenso: " questo
contemperamento potra' ancora meglio essere realizzato,
consentendo all'attuale appellato l'installazione di strumenti di
apertura a distanza del cancello".
Cassata, nell'ambito dei motivi accolti e nei limiti sopra
precisati, la sentenza impugnata, la causa va rimessa ad altro
giudice che, nella rinnovanda indagine di merito, provvedera' a
colmare le rilevate carenze della motivazione e si atterra' agli
enunciati principi.
Allo stesso giudice si rimette la pronunzia sulle spese di questo
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte: rigetta i primo due motivi del ricorso; accoglie per
quanto di ragione il terzo e quarto motivo; cassa la sentenza
impugnata nei limiti dell'annullamento e rinvia la causa, anche per
la pronuncia delle spese di questo giudizio di cassazione, ad altra
sezione del Tribunale di Torino.
Cosi' deciso in Roma il 19-4-1989.
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