Attività industriali rumorose e quiete pubblica: tra illecito amministrativo e reato
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 1075 del 17 gennaio 2007, ha fornito una risposta al problematico quesito relativo a quali siano le sanzioni da applicarsi nelle ipotesi di disturbo della quiete pubblica cagionato da emissioni sonore superiori ai valori-limite prodotte da un insediamento industriale.
In breve può dirsi che la Corte, richiamando precedenti principi giurisprudenziali formulati in materia di inquinamento acustico, ha riassunto i rapporti tra il reato contravvenzionale previsto dall’art. 659 c. 1 c.p. e l’illecito amministrativo di cui all’art. 10 c. 2 della Legge n. 447/1995 in base al seguente schema:
1) qualora dall’esercizio di un’attività rumorosa, ancorché mantenuto nei limiti fissati dalle leggi speciali, derivi la lesione o la messa in pericolo della quiete pubblica – da riferirsi alla media sensibilità delle persone nell’ambito in cui le emissioni sonore si verificano - potrà configurarsi il reato previsto dall’art. 659 c. 1 c.p.;
2) qualora tale attività, oltre ad arrecare in concreto disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone nel senso sopra precisato, superi anche i limiti di rumore fissati dalla normativa speciale sull’inquinamento acustico, potrà ravvisarsi un concorso tra il reato contravvenzionale di cui all’art. 659 c. 1 c.p. e l’illecito amministrativo previsto dall’art. 10 c. 2 della Legge n. 447/1995;
3) non può infine escludersi un concorso tra le contravvenzioni previste dai commi 1 e 2 dell’art. 659 c.p., nel caso in cui il disturbo della quiete pubblica derivi da un’attività rumorosa svolta in violazione di prescrizioni diverse da quelle riferite ai limiti di emissioni o immissioni sonore (ad es., le prescrizioni dei regolamenti locali relative agli orari di esercizio dell’attività).