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Pertinenze

    

Disciplina delle pertinenze
 
 
Ai sensi dell’art. 817 del codice civile,sono pertinenze "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa"
I Giudici di Palazzo Spada, in occasione del ricorso avverso una la sentenza , nella  quale il Tribunale amministrativo regionale del Veneto aveva rigettato un ricorso proposto contro un diniego del Comune al rilascio del permesso di costruire una piscina, in pertinenza di un immobile, hanno dichiarato che “  una piscina, collocata in una proprietà privata e posta al servizio esclusivo della stessa, non ha una sua autonomia immobiliare e costituisce un qualcosa che si pone al servizio dell’immobile principale e che pertanto è illegittimo il diniego che venisse opposto all’istanza di rilascio del titolo basandosi sulla qualificazione di “nuova edificazione” anziché di manufatto pertinenziale a servizio di un bene già esistente”.
Tuttavia non mancano interpretazioni divergenti in merito sia nella giurisprudenza ordinaria che nella giurisprudenza amministrativa, che ritengono necessaria la concessione edilizia per tutti quei fabbricati,  che costituiscono modificazione permanente dello stato dei luoghi ( v Cassazione III sezione penale, n. 26197/2003, T.A.R. Lazio Roma, sezione I bis, sentenza 17 novembre 2005 nonché sentenza 20 giugno 2003, n. 2737)
 
Consiglio di Stato
DECISIONE
 
 
sul ricorso in appello n. 4691/05, proposto da
Z. W.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Marcone e Pier Vettor Grimani ed elettivamente domiciliata presso il primo, Roma, via Mercalli, 15;
C O N T R O
IL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI,
non costituitosi in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sez. II, n. 94 del 17 gennaio 2005, resa "inter partes".
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 28 febbraio 2006, il Consigliere Eugenio Mele;
Udito l'avv. Marcone Nicola;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
L’appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha rigettato un ricorso proposto dalla stessa contro un diniego del Comune di Cavallino Treporti del rilascio del permesso di costruire una piscina, in pertinenza di un immobile di sua proprietà.
Contro la suddetta sentenza sono individuate le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità e contraddittorietà; in quanto il giudice di primo grado ha omesso di prendere in considerazione le censure formulate in quella sede dalla ricorrente.
Era stato, infatti, rilevato che, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 171 del 1973, il parere (nella specie, favorevole) della Commissione per la salvaguardia di Venezia è vincolante ai fini del rilascio del permesso di costruire, senza che al Comune residui un potere di atteggiarsi diversamente.
Né, nella specie, l’Amministrazione comunale ha proceduto al diniego per vicende diverse da quelle prese in considerazione dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia, andando soltanto in contrario avviso.
2) Ulteriore violazione dell’art. 26 della legge n. 1034 del 1971, nonché travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione, per aver omesso il primo giudice di pronunciarsi anche sulle ulteriori censure.
E ciò in quanto nel provvedimento impugnato mancava qualsiasi seria motivazione.
3) Ancora violazione dell’art. 26 della legge n. 1034 del 1971, errata valutazione dell’art. 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, violazione degli artt. 8 e 9 del regolamento edilizio comunale, violazione dell’art. 31 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e della motivazione, essendo ammissibili le pertinenze nelle zone agricole, non trattandosi di nuove edificazioni.
4) Omessa valutazione delle censure relative al d.P.R. n. 357del 1997, violazione della direttiva CEE n. 43 del 1992 e della delibera di Giunta regionale n. 2803 del 2002, violazione della legge n. 171 del 1973 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, genericità, perplessità e difetto di motivazione; in quanto l’Amministrazione comunale, nonostante la ricorrente abbia presentato (peraltro "ad abuntantiam") lo "screening" preliminare in ordine al consumo dei suoli, nulla ha rilevato in proposito, limitandosi ad affermare che la piscina determinerebbe appunto consumo dei suoli.
Non costituita in giudizio l’Amministrazione appellata, la causa passa in decisione alla pubblica udienza del 28 febbraio 2006.
DIRITTO
L’appello è fondato.
Come si è rappresentato nella precedente narrativa, infatti, l’opera nei confronti della quale il Comune di Cavallino Treporti ha opposto un diniego del permesso di costruire è una piscina privata.
Trattasi all’evidenza, secondo la unanime rappresentazione che di tale opera è fatta, non di un’opera autonoma ma di una pertinenza dell’immobile già esistente, in quanto si intendono per pertinenze, ai sensi dell’art. 817 del codice civile, "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa".
E che una piscina, collocata in una proprietà privata e posta al servizio esclusivo della stessa, non abbia una sua autonomia immobiliare e sia invece destinata appunto a determinare un qualcosa che si pone al servizio dell’immobile principale è vicenda effettivamente abbastanza evidente.
Superata la questione, quindi, se la stessa sia una nuova costruzione, rileva invece il fatto dell’allocazione della pertinenza, essendo il territorio della laguna veneta sottoposto ad un particolare regime vincolistico.
Ma anche tale vicenda è superata dal parere positivo espresso dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia, unico organo titolare della potestà- di decidere della conformità o meno di interventi edilizi nel territorio medesimo.
Tale positivo parere, che è peraltro vincolante ai sensi dell'art. 6 della legge n. 171/1973, esclude perciò in radice qualsiasi contraddizione della costruzione della piscina con il vincolo esistente nell’area, mentre l’affermazione del consumo dei suoli, che si ritrova nel provvedimento impugnato, perde ogni rilevanza in presenza del fatto che trattasi di opera pertinenziale già inserita in una determinata area, senza modificazioni della struttura complessiva della stessa, oltre al fatto che sarebbe stata necessaria, sul punto, trattandosi dell’imposizione di un sacrificio ad un soggetto privato, di una motivazione che fosse più chiaramente esplicativa dell’istruttoria effettuata.
L’appello va, conseguentemente, accolto, con riforma della sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado.
Condanna l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in motivazione.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 28 febbraio 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA l’8 agosto 2006.
 
 
 
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