Art. 1521 Vendita a prova
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva (1353 e seguenti) che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all`uso a cui è destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.
Massima della Cassazione
Vendita a prova
La vendita a prova è caratterizzata dal fatto che le parti fanno dipendere l'efficacia del contratto dall'esito dell'accertamento, secondo le modalità stabilite dal contratto stesso o dagli usi, che la cosa abbia le qualità pattuite e sia esente da vizi ovvero sia idonea all'uso cui è destinata. Ne consegue che se l'esito è negativo la vendita si risolve automaticamente, senza necessità di fare ricorso alle norme sulla garanzia accordata al compratore per i vizi della cosa a lui venduta e con preclusione di qualsivoglia conservazione del contratto o riduzione del prezzo
Vendita a prova
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