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Caratteristiche

       Il vantaggio del marchio comunitario

Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto  unitario valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione  europea mediante una procedura unico  Esso soddisfa, le tre funzioni essenziali di un marchio: segno d'identificazione dell'origine dei prodotti e dei servizi, segno di garanzia di una qualità costante in quanto riflette  un impegno assunto dall'impresa nei riguardi del consumatore nonché segno di comunicazione, supporto per la promozione  la pubblicità. Il marchio comunitario può essere utilizzato come marchio di  fabbrica, marchio di commercio o marchio di servizio. Esso può inoltre configurarsi quale marchio collettivo: il rispetto del regolamento di utilizzazione del marchio collettivo garantisce  l'origine, la natura o la qualità dei prodotti e servizi conferendo loro carattere distintivo a vantaggio dell'ente titolare del marchio. Il marchio comunitario copre un mercato di più di 350 milioni di consumatori Esso è lo strumento ideale per affrontare le sfide presentate da tale mercato. Il  marchio comunitario si acquisisce con la registrazione nel  registro tenuto dall'UAMI.

 

             MARCHIO   COMUNITARIO

Possono costituire marchi comunitari tutti i segni in grado di  essere prodotti graficamente, vale a dire, le parole, compresi 
i nomi di persone, i disegni, le lettere, i suoni, le cifre,  le forme tridimensionali, la forma dei prodotti o del loro  confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a  distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di 
altre imprese.

 

               Il marchio comunitario e i marchi nazionali 

Il marchio comunitario può essere ottenuto per un segno  depositato direttamente presso l'UAMI. In alternativa può 
essere ottenuto anche a seguito di una registrazione nazionale. Ciò non implica la rinuncia alle protezioni  nazionali o internazionali anteriori, ma ne migliora  l'efficacia e ne agevola la gestione. In tal modo l'impresa si  doterà dello strumento ideale per affrontare le sfide del  mercato interno. La scelta del marchio comunitario non implica la rinuncia ai  marchi nazionali. L'impresa può tenerli in vigore per tutto il  tempo che lo desidera. La preesistenza di un marchio nazionale può essere invocata  innanzi all'UAMI anche in caso di estinzione o di successiva  rinuncia al marchio nazionale, grazie al marchio comunitario.  Infatti, l'impresa beneficia degli stessi diritti che avrebbe  se il marchio nazionale fosse ancora registrato. 
Il rifiuto di registrazione di una domanda, la decadenza o  l'annullamento di un marchio comunitario lasciano aperta la 
possibilità di inoltrare altrettante domande di marchi  nazionali quanti sono i paesi dell'Unione europea in cui il  motivo del rifiuto, della decadenza o dell'annullamento non si  applica. Il vantaggio costituito da un'eventuale priorità o  anzianità è così conservato come anche non vanno perduti gli  investimenti e le campagne pubblicitarie effettuati  antecedentemente in tali paesi.

 

                  EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE

Il marchio comunitario assicura al suo titolare un diritto  esclusivo e rappresenta per l’unione Europea ciò che il  Marchio nazionale rappresenta per i singoli stati: infatti,  con il marchio comunitario si ottiene protezione sull’intero  territorio europeo con un’unica procedura di registrazione Su tutto il territorio dell'Unione europea il marchio comunitario conferisce al suo titolare il diritto di interdire a terzi l'utilizzazione, senza il suo consenso, di segni identici o simili a quelli tutelati dal suo marchio. Qualora il titolare del marchio abbia proceduto o acconsentito alla commercializzazione dei prodotti contrassegnati da tale  marchio in uno Stato dell'Unione Europea, egli non può  interdire la loro libera circolazione nell'Unione europea. 
Questa limitazione ai diritti conferiti dal marchio  comunitario risulta dalla regola dell'esaurimento comunitario  di tali diritti che si applica parimenti ai marchi nazionali e  internazionali degli Stati dell'Unione europea.  Il marchio comunitario è concepito per integrare i sistemi di registrazione previsti dai singoli paesi. Se un richiedente o titolare di marchio comunitario detiene già un marchio nazionale anteriore identico per prodotti e servizi identici,  può rivendicarne la preesistenza. Ciò gli consente di  conservare i propri diritti anteriori anche in caso di  rinuncia al marchio nazionale o di mancato rinnovo.  Il marchio omunitario inoltre costituisce un diritto  anteriore opponibile a qualsiasi marchio successivo e ad altri  diritti contrastanti in tutti gli Stati membri. Ciò permette  quindi al suo titolare non solo di proteggere i propri diritti  esclusivi a livello comunitario, ma anche di prevalere su  diritti nazionali successivi.

 

                  DURATA DEL MARCHIO COMUNITARIO
Il Marchio comunitario si acquisisce con la registrazione ed  ha una durata di 10 anni dalla data del deposito. La  registrazione del marchio comunitario può essere rinnovata ogni 10 anni a decorrere dal suo deposito su richiesta del 
titolare. L'importo della tassa PER LA RINNOVAZIONE è IL   MEDESIMO DI QUELLO PREVISTO PER LA PRIMA REGISTRAZIONE

 

 

 

 
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