In caso di trasferimento d'azienda, il licenziamento del lavoratore
da parte dell'alienante, seguito dalla sua immediata riassunzione ad
opera dell'acquirente, senza alcuna interruzione dell'attivita'
lavorativa, deve presumersi in violazione del diritto del lavoratore
medesimo all'infrazionabilita' dell'indennita' di anzianita'; tale
presunzione puo' essere peraltro superata - con conseguente
efficacia del licenziamento e della riassunzione nonostante il
trasferimento d'azienda e l'ininterrotta continuita' dell'attivita'
lavorativa - in presenza di una causa lecita di cessazione del
rapporto di lavoro, come le dimissioni o la risoluzione consensuale
ovvero un fatto equipollente, negli effetti, alla disdetta; ne
consegue che, in presenza di un trasferimento d'azienda,quand'anche
vi sia stata ininterrotta continuita' dell'attivita' lavorativa, non
e' possibile per il giudice ritenere la sussistenza di un unico
rapporto di lavoro iniziato con l'alienante e proseguito con
l'acquirente, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., se prima non abbia
valutato se il recesso sia contrario a norme imperative o abbia
carattere fraudolento e sia quindi invalido, ovvero se esso trovi
un'autonoma giustificazione in finalita' lecite, quali la necessita'
di tutelare, anche parzialmente, i posti di lavoro esistenti
nell'azienda in crisi ed oggetto di trasferimento.
ANNO/NUMERO 1995 11004
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Piero PAJARDI Presidente
" Fulvio ALIBERTI Consigliere
" Francesco TORIELLO Rel. "
" Stefano CICIRETTI "
" Bruno BATTIMIELLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
SOCIETA' MARECO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elett.te dom.ta in Roma, presso la Cancelleria della Corte
Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo
Boccagna e Gaetano Rizzo come da delega in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
DELLO MARGIO RAFFAELE, PAONE MARIO, RUFFO STEFANO, VERDE NICOLA,
FIORILLO GENNARO, PICCOLO GIOVANNI, BORTONE TOMMASO, ZAMPELLA PAOLO,
ROMANO FRANCESCO, RUSSO ANDREA.
Intimati
Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di S. Maria Capua
Vetere in data 24.5.1991 depositata il 14.9.1991 R.G. n. 121-91
Udita nella Pubblica Udienza tenutasi il giorno 23.5.94 la relazione
della causa svolta dal Cons. Rel. Dr. Toriello.
Udito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Cinque che ha
concluso: accoglimento.
(N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate
nell'intestazione e nel testo della sentenza e' nell'originale della
sentenza).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Aversa, depositato il 16.2.1989,
Raffaele Dello Margio e altri nove (Tammaro Bortone, Gennaro
Fiorillo, Mario Paone, Giovanni Piccolo, Francesco Romano, Andrea
Russo, Stefano Russo, Nicola Verde e Paolo Zampella) esponevano di
aver lavorato:
- fino al 23.9.1988 alle dipendenze d'una impresa - la Eurovideo
s.p.a. - che a seguito di crisi aziendale era stata assoggettata alla
procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla "legge
Prodi" (d.l. 30-1-1979 n. 26 convertito con modificazioni dalla l.
3-4-1979 n. 95);
- successivamente, a seguito dell'intervenuto "trasferimento di
azienda" e senza soluzione di continuita', alle dipendenze della
Mareco s.p.a. la quale, pur in assenza di variazioni riguardanti le
mansioni e il c.c.n.l. applicabile (industria metalmeccanica
privata), li aveva retrocessi dal 4 al 2 livello, con conseguente
riduzione della paga-base, e cio' in violazione dell'art. 13 stat.
lav.;
cio' premesso, chiedevano il riconoscimento, ai sensi dell'art.
2112 cod. civ., del diritto all'anzianita' e all'inquadramento "gia'
raggiunti presso la Eurovideo", e la condanna della Mareco al
pagamento delle specificate differenze retributive, oltre
rivalutazione e interessi.
La societa' convenuta, costituendosi, sosteneva con vari argomenti
la inapplicabilita' del citato art. 2112 cod. civ.
La domanda veniva accolta. E la decisione del primo giudice,
appellata dalla societa' soccombente, veniva confermata, con sentenza
24 maggio 1991, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Per quanto qui ancora in discussione, il giudice dell'appello:
- osservava che se nell'atto 22.9.1988 per notar Sabatino
Santangelo di Napoli, con cui la Mareco aveva acquistato dalla
Eurovideo "il complesso aziendale di Gricignano di Aversa", erano
stati esclusi dalla cessione "i contratti di lavoro subordinato
relativi ai dipendenti dell'azienda ceduta, con la precisazione al
riguardo che per 190 di questi, risolti dalla societa' venditrice con
effetto dalla data del trasferimento (ore O del giorno successivo
alla stipula), v'era offerta irrevocabile di assunzione da parte
dell'acquirente a decorrere dalla data predetta", nella realta' "per
quei 190 lavoratori, compresi gli appellati, non vi fu una sola ora
di interruzione del lavoro nel passaggio dall'una all'altra societa'"
dopo che avevano ricevuto nello stesso giorno la lettera di
licenziamento con effetto dal 23.9.1988 e la lettera di assunzione
con effetto dalla stessa data: vi era stato, quindi, "il
trasferimento di un'azienda quale complesso di persone e di beni
organizzato per la realizzazione di un fine produttivo", ne' rilevava
"che i lavoratori ricevettero dall'Eurovideo l'indennita' di fine
rapporto", circostanza comunque non provata;
- riteneva che nella specie fossero inapplicabili sia l'art. 1 del
d.l. 30 marzo 1978 n. 80 che l'art. 3 del d.l. 9 dicembre 1986 n.
835;
- cosi' concludeva: "come sopra gia' precisato, gli appellati
(vedi atto di vendita e lettera di licenziamento e di assunzione)
sono passati dall'una all'altra societa' senza soluzione di
continuita' con la conseguenza che i licenziamenti intimati con
lettera del 22.9.1988 e le assunzioni attuate con missiva in pari
data furono fraudolentemente predisposti per eludere i diritti dei
lavoratori all'anzianita' raggiunta anteriormente e alla qualifica
superiore rivestita nella societa' di provenienza".
La Mareco propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi.
Gli intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La societa' ricorrente, facendo riferimento all'art. 360 n. 3 e n.
5 cod. pr. civ., impugna e censura la sentenza di appello per i
seguenti motivi:
I) perche' ha erroneamente escluso "che vi fosse stata soluzione
di continuita' tra il precedente rapporto di lavoro con la Eurovideo
e il successivo rapporto con la Mareco", con cio' violando e
falsamente applicando gli artt. 1322, 1372, 1362 e segg. e 2112 cod.
civ.: invero vi fu "partecipazione" dei lavoratori, rappresentati e
ben tutelati dalle OO.SS., alla formazione, da parte della Mareco,
del programma di ristrutturazione della Eurovideo, ed essi espressero
la loro adesione a risolvere il rapporto in atto e ad instaurarne uno
nuovo, e "in questo contesto" assumono importanza determinante sia
"la riscossione del t.f.r. senza riserve da parte dei lavoratori,
circostanza pacifica in causa anche per mancata contestazione", e sia
la mancanza di qualsivoglia doglianza, da parte sempre dei
lavoratori, in ordine alla risoluzione del rapporto, essendosi
costoro lamentati soltanto del diverso livello economico e normativo
ad essi attribuito all'atto della nuova assunzione";
II) perche' ha ritenuto fraudolenti i licenziamenti e le
riassunzioni, con cio' violando e falsamente applicando l'art. 3 d.l.
9 dicembre 1986 n. 835 e gli artt. 2560 e 2112 cod. civ.: invero
l'operazione di vendita dell'azienda fu compiuta "sotto la stretta
direzione e vigilanza del Ministero dell'Industria e Commercio e del
Ministero del Tesoro, nonche' del Comitato di Sorveglianza, e in
esecuzione di provvedimenti ministeriali", e tanto basta per dover
escludere la fraudolenza, con la "ulteriore ineccepibile conclusione"
che, non essendovi stato contestuale trasferimento dei lavoratori,
era operante l'art. 3 cit. ed erano conseguentemente inapplicabili
gli artt. 2560 e 2112 citt.;
III) perche', accertato da un lato che le OO.SS. dei lavoratori
avevano esaminato ed approvato il programma di ristrutturazione della
Eurovideo elaborato dalla Mareco, ha contraddittoriamente negato
dall'altro la rilevanza di tale loro "partecipazione", con cio'
violando e falsamente applicando l'art. 1, commi primo, secondo e
terzo, d.l. 30 marzo 1978 n. 80 e l'art. 2112 cod. civ.: invero
l'adesione del sindacato manifestava proprio quell'accordo previsto
dal secondo e terzo comma dell'art. 1 cit.", che "non richiede
affatto l'intervento del sindacato nel rogito di cessione, ma esige
soltanto che sia stato raggiunto un accordo tra le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative circa il trasferimento
dell'azienda", accordo che risulta per tabulas da "piu' e diversi
atti esistenti nel fascicolo dell'appellante e solo in parte
esaminati e tenuti presenti dal Tribunale", il quale "ha erroneamente
omesso di considerare e comunque ha erroneamente considerato che non
potevasi dubitare... che si erano verificati proprio tutti i
presupposti prescritti dall'art. 1 d.l. 80-'78 per determinarsi
l'inapplicabilita' dell'art. 2112 cod. civ.", vale a dire "l'accordo
sindacale, il provvedimento dichiarativo dello stato di crisi
aziendale e il rogito di trasferimento aziendale", atti fra i quali -
e viene a tal proposito richiamata la decisione n. 8640 del 1991
delle Sezioni Unite di questa Corte non occorre che vi sia alcuna
rigida "sequenza temporale".
Le censure, che vanno congiuntamente esaminate, perche' connesse
ed interdipendenti, sono fondate.
1.1. - Il Tribunale si e' evidentemente rifatto al principio
secondo cui, in caso di trasferimento d'azienda, il licenziamento del
lavoratore da parte dell'alienante, seguito dalla sua immediata
riassunzione ad opera dell'acquirente, senza alcuna interruzione
dell'attivita' lavorativa, deve essere valutato con legittimo
sospetto e deve presumersi in violazione del diritto del lavoratore
medesimo all'infrazionabilita' dell'indennita' di anzianita' (da ult.
Cass. 12-2-1993 n. 1771 e, tra le tante precedenti, Cass. 25-8-1987
n. 7020). Si e' fermato pero', per cosi' dire, a mezza strada,
omettendo di compiere ogni approfondita indagine e ogni valutazione
in ordine alla pur accertata presenza di elementi idonei
(astrattamente) al superamento del sospetto e della presunzione di
cui sopra. L'anzidetto principio, infatti, di indubbia esattezza,
fissa solo un punto di partenza, dal quale puo' ben discostarsi il
punto di arrivo, e va completato aggiungendo che ben puo' darsi
effettivita', senza alcun intento fraudolento, del licenziamento e
della riassunzione nonostante il trasferimento d'azienda e la
ininterrotta continuita' dell'attivita' lavorativa -, per il
verificarsi di "una causa lecita di cessazione del rapporto di
lavoro, come le dimissioni o la risoluzione consensuale" (Cass.
19-5-1987 n. 4600) o di "un fatto equipollente, negli effetti, alla
disdetta" (Cass. 9-12-1980 n. 6371 e 11-7-1979 n. 4017), o perche' il
lavoratore abbia prestato "effettivo, esplicito e anteriore consenso
alla risoluzione immediata" (Cass. 1-3-1985 n. 175A, 14-7-1984 n.
4132, 7-8-1982 n. 4416, 31-5-1982 n. 3335, 16-2- 1982 n. 975,
26-1-1979 n. 610, 8-1-1979 n. 102). Il giudice, insomma, non puo'
tout court volgere in certezza il (mero) sospetto e la presunzione
(semplice) e ritenere automaticamente che un unico rapporto di lavoro
sia iniziato con l'alienante e proseguito con l'acquirente, ex art.
2112 cod. civ., sol perche' vi e' trasferimento d'azienda e
ininterrotta continuita' dell'attivita' lavorativa, senza prima
"indagare se il recesso sia invalido o illecito per contrarieta' a
norme imperative ed abbia cosi' carattere fraudolento, oppure trovi
una sua autonoma giustificazione in finalita' lecite" (Cass. 7020-'87
cit.) essendo "ancorato a cause obiettive e ad esigenze aziendali
concrete e reali", quale, in particolare, la necessita' "di tutelare
anche parzialmente i posti di lavoro esistenti nell'azienda in crisi
ed oggetto di trasferimento" (Cass. 21-3-1994 n. 2660 e 20-7-1982 n.
4278, entrambe relative a casi affini a quello qui in esame).
1.2. - A tal fine va tenuto presente che in uno dei "verbali di
intese" facenti parte degli atti "prodotti... (ed) esistenti nel
fascicolo dell'appellante", dei quali la societa' ricorrente,
sottolineandone tutta l'importanza, lamenta l'omesso esame da parte
del Tribunale, precisamente nel "verbale pro memoria" relativo
all'incontro svoltosi l'11.7.1988 fra il C. di F. dell'Eurovideo, le
OO.SS. Fim, Fiom e Uilm, e la D.A. della Mareco "allo scopo di
esaminare il piano di risanamento della societa' Eurovideo presentato
dalla Mareco in data 14.6.1988 unitamente alla offerta di acquisto",
si legge tra l'altro che "le parti convengono che ove mai gli organi
competenti dovessero considerare valido il piano presentato, i
rapporti di lavoro dovranno essere considerati nuovi e distinti da
quelli precedentemente avuti e che dovra' essere ridiscussa la
struttura salariale e rivisto l'inquadramento dei dipendenti
Eurovideo". Il Tribunale, pur dando atto che il "programma Eurovideo
elaborato dalla Mareco" era stato "esaminato ed approvato dalle
OO.SS. Nazionali di categoria" (non vengono fornite ulteriori
precisazioni al riguardo, ma e' lecito supporre che si faccia
implicito riferimento anche - quanto meno - al "verbale pro memoria"
di cui innanzi), anziche' compiere la dovuta indagine e la dovuta
valutazione (supra, 1.1) in ordine a questa indubbia e certamente
significativa "adesione" - alla sua natura, ai suoi effetti -, si e'
limitato ad affermarne la irrilevanza, peraltro apoditticamente e con
esclusivo riferimento all'art. 1 d.l. 30 marzo 1978 n. 80 (infra,
2.4), senza considerare tra l'altro che la disciplina dell'art. 2112
cod. civ. puo' essere validamente derogata da un accordo - cui deve
riconoscersi "natura precipuamente transattiva" stipulato tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'acquirente dell'azienda
che, al fine di tutelare anche parzialmente i posti di lavoro
esistenti nell'azienda in crisi ed oggetto di trasferimento, preveda
l'esenzione del nuovo datore di lavoro dagli oneri inerenti alla
pregressa anzianita' di servizio (Cass. 2660-'94 cit., in linea con
l'orientamento prevalente di questa Corte, che "nega
l'inderogabilita' assoluta della regola posta dall'art. 2112 cod.
civ., superabile su base negoziale secondo un principio generale
immanente nell'ordinamento, di cui la normativa in esame (c.d.
dell'emergenza) costituisce solo una particolare applicazione": cosi'
Sez. Un. 8-8-1991 n. 8640, in motivazione).
1.3. - Neppure e' da escludere, poi, che "in questo contesto"
l'accettazione senza riserve del t.f.r. finisca con l'assumere una
rilevanza che solitamente (Cass. 1754-'85 cit. e 21-7-1984 n. 4291,
10-7-1984 n. 4039, 18-12-1982 n. 7009) non ha, salvo a vedere se la
stessa "non e' comunque provata, sebbene irrilevante", come afferma,
dunque ad abundantiam, il Tribunale, o piuttosto non abbisognava di
essere provata, perche' pacifica, come sostiene invece la societa'
ricorrente.
1.4. - Non e' esatto invece quanto la stessa societa' deduce circa
la pretesa mancata doglianza dei lavoratori in ordine alla soluzione
di continuita' dei rapporti di lavoro, se e' vero come e' vero che
nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado essi chiesero il
riconoscimento del diritto all'anzianita' e all'inquadramento gia'
raggiunti presso la Eurovideo, e cio' con espresso richiamo all'art.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2112 cod. civ. e sul presupposto, esplicitamente affermato, che "tra
il rapporto intercorso con la Eurovideo e il rapporto proseguito con
la Mareco non v'e' alcuna soluzione di continuita'".
2.1. - Tutto cio', a prescindere dalla normativa speciale che
disciplina il trasferimento di aziende di imprese in crisi e in
amministrazione straordinaria, favorendolo quale strumento di
conservazione e di "salvataggio" sia dei posti di lavoro che dei
valori tecnici, industriali e commerciali che pure tali aziende
possono possedere (si noti a tal riguardo - e ne' da atto lo stesso
Tribunale - che nel programma Eurovideo presentato dalla Mareco "in
piu' punti e' fatto riferimento all'azienda da acquistare...
preservando il meglio della tecnologia elettronica delle primitive
attivita' orientandole anche verso l'avionica e i prodotti per la
difesa"): attraverso disposizioni che, in deroga all'art. 2112 cod.
civ., prevedono la risoluzione dei rapporti di lavoro in atto e
l'obbligo dell'acquirente di assumere in via prioritaria i dipendenti
dell'alienante con costituzione di rapporti ex novo.
2.2. - Il Tribunale - lo si e' gia' accennato nella narrativa
della presente decisione - ha escluso l'applicabilita' sia dell'art.
1 d.l. 30 marzo 1978 n. 80 sostituito dalla l. 26 maggio 1978 n. 215
di conversione, che dell'art. 3 d.l. 9 dicembre 1986 n. 835
convertito dalla l. 6 febbraio 1987 n. 19.
2.3. - Nulla quaestio circa la ritenuta inapplicabilita' del primo
comma dell'art. 1 cit., norma transitoria che ha ormai esaurito i
suoi effetti, a tenore della quale la dichiarazione dello stato di
crisi aziendale emessa ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera
c), l. 12 agosto 1977 n. 675 anteriormente alla data dell'1.4.1978
(di entrata in vigore del d.l. n. 80-'78 cit.) opera gli stessi
effetti della disdetta indicata nell'art. 2112, primo comma, cod.
civ. nei confronti dei lavoratori che, in conseguenza del
trasferimento dell'azienda, sono assunti alle dipendenze
dell'acquirente. Il Tribunale, infatti, ha accertato che la
dichiarazione dello stato di crisi aziendale della Eurovideo era
stata emessa successivamente a quella data.
2.4. - Non altrettanto puo' dirsi, invece, circa la ritenuta
inapplicabilita' (non per una questione, si noti, attinente a limiti
temporali di vigenza) anche dei successivi due commi (secondo e
terzo) dello stesso art. 1, che per il periodo successivo ("a
decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di
conversione") analogamente sanciscono che dalla dichiarazione dello
stato di crisi aziendale consegue, nei confronti dei lavoratori che
passano alle dipendenze dell'acquirente, l'inoperativita' delle
disposizioni di cui al primo comma dell'art. 2112 cod. civ. "quando
sia stato raggiunto un accordo tra le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative circa il trasferimento della azienda, e
questo sia in atto".
In proposito, la motivazione del Tribunale e' tutta nelle seguenti
due affermazioni:
1) "per il periodo successivo i commi 2 e 3 del citato art. 1
hanno disposto l'inoperativita' della disciplina generale del codice
civile quando il trasferimento dell'azienda precede la dichiarazione
di crisi aziendale";
2) "l'inapplicabilita' dell'art. 2112 cod. civ. fu prevista
nell'atto di vendita del 22.9.1988 per notar Santangelo senza la
partecipazione delle organizzazioni sindacali, ed e' irrilevante,
diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, che il programma
Eurovideo elaborato dalla Mareco, nel quale quanto alla deroga della
disciplina codicistica del trasferimento di azienda nulla e' detto,
sia stato esaminato ed approvato dalle OO.SS. Nazionali di
categoria".
La prima affermazione e' contraria all'orientamento di questa
Corte, secondo cui l'inoperativita' del primo comma dell'art. 2112
cod. civ., prevista dall'art. 1, terzo comma, l. 26 maggio 1978 n.
215, (NDR: D.L. 30.03.1978 n. 80 art. 1) non postula la necessaria
anteriorita' temporale del trasferimento dell'azienda alla
dichiarazione di crisi (Sez. Un. 8640-'91 cit., nella cui motivazione
si osserva, con riguardo sia alla lettera che alla ratio della norma,
che la mera compresenza dei due atti, quello privatistico e quello
pubblicistico, sembra sufficiente a garantire quel nesso funzionale -
questo, si, necessario -, e non semplicemente e formalisticamente
cronologico fra i due atti, che rende possibile lo spiegarsi
dell'importante effetto, al loro concorso attribuito dalla legge).
La seconda affermazione muove dal duplice presupposto, erroneo
sotto entrambi i profili, che occorra - per dirla con la societa'
ricorrente - "l' intervento del sindacato nel rogito di cessione",
senza del quale non possa darsi "accordo", e che questo debba
riguardare non il trasferimento d'azienda, ma la deroga della
disciplina codicistica di esso. Il chiaro testo normativo non
autorizza una simile (restrittiva) interpretazione; e a tal riguardo
non occorre assolutamente aggiungere altro. Detto questo, non c'e'
che da richiamare e ribadire quanto poco sopra gia' osservato, a
proposito dell'ammissione di indagine e di valutazione, da parte del
Tribunale, in ordine alla pur accertata circostanza che il "programma
Eurovideo elaborato dalla Mareco" era stato "esaminato ed approvato
dalle OO.SS. Nazionali di categoria": se tale esame ed approvazione
possa - in fatto - costituire l"'accordo" in questione, e nella
negativa (come pure nell'affermativa) perche', e' quesito del quale
il Tribunale si e' sbarazzato con la mera apodittica affermazione di
"irrilevanza" sopra trascritta, determinata con tutta probabilita'
dall'anzidetto duplice ed erroneo presupposto dal quale ha preso le
mosse, sicche' il punto, sulla cui manifesta decisivita' non e'
davvero il caso di soffermarsi, e ancora tutto da chiarire.
2.5.1. - Resta da occuparsi dell'art. 3 d.l. 9 dicembre 1986 n.
835 convertito dalla l. 6 febbraio 1987 n. 19, il cui primo comma
cosi' recita: "In caso di cessioni di aziende o di rami di aziende
effettuate in attuazione di programmi di imprese in amministrazione
straordinaria autorizzati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, non si applicano le
disposizioni dell'art. 2560, secondo comma, del codice civile e
dell'art. 2112, primo comma, del codice civile limitatamente al
personale non contestualmente trasferito anche qualora il prezzo di
cessione sia stato determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge
9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
giugno 1984, n. 212, con l'obbligo per il cessionario alla
continuazione dell'esercizio dell'attivita' produttiva per almeno due
anni dalla cessione e al mantenimento dei livelli occupazionali entro
il limite stabilito nell'autorizzazione dell'autorita' vigilante".
Osserva la Corte che se - limitatamente al personale non
contestualmente trasferito - "non si applicano le disposizioni...
dell'art. 2112, primo comma, del codice civile", il quale dispone che
"se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di
lavoro continua con l'acquirente", cio' non altro puo' voler dire se
non che nello speciale caso di cessione di azienda o di ramo di
azienda di impresa in amministrazione straordinaria, disciplinato
dall'art. 3, il contratto di lavoro, a differenza che nel caso di
comune trasferimento d'azienda, disciplinato dall'art. 2112, non
continua con l'acquirente. ancorche' l'alienante non abbia dato
disdetta in tempo utile. La norma, cioe', deve intendersi
necessariamente riferita a dipendenti cui una tale disdetta (tale,
che il termine di preavviso venga a scadenza anteriormente al
perfezionarsi del trasferimento: Cass. 1771-'93 cit.) non sia stata
data, che altrimenti (se fosse stata data) l'art. 2112 primo comma
sarebbe gia' per se stesso inapplicabile, e l'art. 3 conterrebbe una
disposizione inutile. Il legislatore dell'86 ha evidentemente
ipotizzato che soltanto un certo numero di dipendenti venga
trasferito contestualmente con l'azienda, e ha inteso stabilire che
per gli altri (i non contestualmente trasferiti), comunque, vi sia
stata o no disdetta in tempo utile, non si produce in nessun caso
l'effetto legale ed automatico (di cui all'art. 2112 primo comma) del
subingresso del cessionario nei rapporti di lavoro in atto col
cedente; neanche nel caso di loro successivo riassorbimento ad opera
dello stesso cessionario, definitivamente sgravato cosi', nei loro
confronti, dagli oneri relativi al riconoscimento dell'anzianita'
pregressa.
La norma non dice che per il personale contestualmente trasferito
l'art. 2112 primo comma si applica invece in ogni caso: esso si
applichera', pertanto, se ne ricorreranno i presupposti: mancata
disdetta in tempo utile, e attualita' - al momento del trasferimento
- del rapporto di lavoro, che non sia cessato per una qualunque altra
causa (supra, 1.1).
2.5.2. - Va da se' che per stabilire se, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, un lavoratore sia stato o no "contestualmente
trasferito", non potra' farsi riferimento al criterio della mancata
disdetta in tempo utile, ergo della continuazione dei con tratti di
lavoro con l'acquirente (in forza della successione ex lege di un
datore ad un altro), perche' questo - considerare contestualmente
trasferiti i lavoratori cui non sia stata data disdetta in tempo
utile - significherebbe fare gia' applicazione dell'art. 2112 primo
comma, la cui applicabilita' (che dipende proprio dalla circostanza
che con testuale trasferimento vi sia stato o no) e il problema da
risolvere; ne' d'altro canto si vede come nell'ambito di tali (non
disdettati) lavoratori (e di quali altri, se no?) possa poi operarsi
una distinzione fra contestualmente trasferiti e non (posto che, come
si e' gia' detto ma giova ripetere, la disdetta in tempo utile rende
gia' per se stesso inapplicabile l'art. 2112 primo comma, e dunque
l'art. 3 non puo' che riferirsi a lavoratori ai quali tale disdetta
non sia stata data) (supra, 2.5.1).
Il criterio dev'essere un altro: e dovendosi dunque, per quanto
ora detto, necessariamente prescindere dal meccanismo di cui all'art.
2112 primo comma (trattandosi per l'appunto, giova ribadirlo, di
accertarne l'operativita'), occorrera' far capo alle intese raggiunte
dagli interessati. Al qual proposito e nella specie da tener presente
che nel rogito 22.9.1988 per notar Santangelo (ne' da atto lo si e'
gia' detto in narrativa - il Tribunale in sentenza) i rapporti di
lavoro subordinato relativi ai dipendenti dell'azienda ceduta furono
espressamente esclusi dalla cessione (e per esservi inclusi, alias ai
fini della cessione, con l'azienda, an che dei contratti di lavoro
subordinato ad essa inerenti, sarebbe stato necessario il consenso
dei lavoratori Cass. 24-11-1989 n. 5062, 10-6-1986 n. 3845,
11-11-1983 n. 6701, 6-7-1982 n. 4017).
2.5.3. - Una strada affatto diversa hanno seguito nella specie i
giudici del merito.
Il giudice dell'appello, motivando per relationem, si e' limitato
ad osservare che "non puo' invocarsi" l'art. 3 perche' "come detto
dal Pretore" esso "consente l'inoperativita' dell'art. 2112 cod. civ.
solo per il personale non contestualmente trasferito"; e dunque lo
stesso giudice ha implicitamente affermato, o per meglio dire
confermato, che gli attuali intimati erano stati, viceversa,
contestualmente trasferiti.
Il primo giudice, alla cui motivazione e' d'uopo pertanto rifarsi,
aveva osservato che "la condizione negativa del contestuale
trasferimento, di cui al citato art. 3, la cui ricorrenza esclude
l'eccezionale esonero del cessionario di azienda in amministrazione
straordinaria dagli obblighi derivanti dalla continuita' del rapporto
di lavoro sancito dal primo comma dell'art. 2112 cod. civ.", norma
questa "ispirata al principio di insensibilita' del rapporto di
lavoro alle vicende circolatorie dell'azienda" e che prevede
"l'operativita' dell'effetto successorio indipendentemente dal
consenso dell'imprenditore alienante e di quello acquirente", - detta
condizione, dunque, poteva dirsi nella specie "verificata", dovendosi
"in mancanza di prova contraria" ritenere "che, pur se formalmente
novato, il rapporto di lavoro dei lavoratori passati alle dipendenze
della Mareco... e proseguito con l'acquirente senza soluzione di
continuita', integrando il meccanismo voluto dalle parti niente altro
che una fittizia e fraudolenta risoluzione".
Il Tribunale e' ancor prima il Pretore hanno dunque risolto la
questione relativa all'art. 3 alla stessa stregua di quella relativa
all'art. 2112 primo comma: utilizzando cioe' ancora una volta e anche
a quest'altro fine (di stabilire se gli attuali intimati fossero
stati o no contestualmente trasferiti) una presunzione semplice di
"fittizia e fraudolenta risoluzione" ricavata dalla prosecuzione di
fatto, senza interruzione, dell'attivita' lavorativa. Sono valide
allora anche a quest'altro proposito, e pertanto debbono intendersi
qui ripetute, le gia' svolte considerazioni (supra, 1.1, 1.2, 1.3)
riguardanti la ritenuta applicabilita', per cosi' dire diretta,
dell'art. 2112 primo comma; ma vale anche la ulteriore considerazione
che, cosi' facendo, i giudici del merito hanno intanto gia' applicato
l'art. 2112 primo comma (supra, 2.5.2): chiaro essendo che il
"passaggio" di un lavoratore dall'imprenditore cedente
all'imprenditore cessionario - senza cioe' licenziamento da parte
dell'uno e assunzione ex novo da parte dell'altro - non puo' che
avvenire o in base a un atto o negozio - nella specie non individuato
- idoneo a produrre tale effetto, o in base al trasferimento
d'azienda (produttivo automaticamente ed ex lege dello stesso
effetto).
Puo', sul punto, enunciarsi conclusivamente e sinteticamente il
seguente principio di diritto: "L'art. 3, primo comma, del d.l. 9
dicembre 1986 n. 835 convertito dalla l. 6 febbraio 1987 n. 19, che
per il caso in esso contemplato (cessioni di aziende o di rami di
aziende effettuate in attuazione di programmi di imprese in
amministrazione straordinaria) sancisce l'inapplicabilita' dell'art.
2112, primo comma, cod. civ. limitatamente al personale non
contestualmente trasferito, va interpretato nel senso che per detto
personale il rapporto di lavoro non continua con l'acquirente pur non
avendo dato l'alienante disdetta in tempo utile. La sussistenza o
meno del contestuale trasferimento - dell'azienda e dei contratti di
lavoro subordinato ad essa inerenti - va verificata alla stregua di
un atto o negozio idoneo a produrre tale effetto, ma diverso dal
trasferimento d'azienda ex art. 2112, primo comma, cit., trattandosi
per l'appunto di accertare l'applicabilita' di questa norma e non
potendo, a tal fine, farsene gia', intanto, applicazione".
3. - Non rimane che accogliere il ricorso; e, conseguentemente, la
decisione impugnata dev'essere cassata, con rinvio della causa ad
altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale la
riesaminera' tenendo conto dei rilievi di cui sopra ed uniformandosi
agli enunciati principi di diritto.
Allo stesso giudice si rimette la pronuncia in ordine alle spese
del presente giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte - accoglie il ricorso; cassa e rinvia al Tribunale di
Avellino, anche per le spese.
Cosi' deciso in Roma, il 23 maggio 1994.
A norma dell'art. 132 ultimo comma C. P. C., la presente sentenza
viene sottoscritta dal componente piu' anziano del Collegio, perche'
nelle more della copiatura e' decedu
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