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Riposo settimanale

In tema di rapporto di lavoro del personale ferroviario, in consonanza con il precetto generale e inderogabile degli artt. 36 della Costituzione e 2109 cod. civ. (che impone di considerare festivo un solo giorno della settimana anche allorquando l'orario di lavoro sia distribuito su cinque giorni), le disposizioni speciali di cui agli articoli 2 della legge n. 591 del 1969, 2 e 4 del d.P.R. n. 1372 del 1971, (come modificato dalla legge n. 77 del 1974), 2 del d.P.R. n. 1188 del 1977 e del d.P.R. n. 374 del 1983, sostanzialmente recepite dalla contrattazione collettiva, esprimono univocamente l'intento di attribuire ai lavoratori turnisti un solo giorno di "riposo settimanale" e di distinguere da esso i giorni di riposo compensativo accordati a recupero delle maggiori prestazioni dagli stessi settimanalmente rese per effetto, da un lato, della concentrazione in cinque giornate lavorative dell'orario di lavoro settimanale (36 ore) e, dall'altro, del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera a causa della organizzazione del servizio in turni di otto ore (per un totale di 40 ore la settimana). Ne consegue che deve escludersi che i giorni di "riposo compensativo" costituiscano giorni "festivi" o che possano essere intesi come un tempo di riposo assimilabile al "giorno di riposo settimanale", corrispondendo essi a giornate sottratte al lavoro e tuttavia ricomprese nella durata complessiva della prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale: le ore di cui esse si compongono, infatti, sarebbero di lavoro ordinario e diventano di riposo solo perche' gia' lavorate nei giorni precedenti. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto del dipendente ai compensi richiesti per lavoro straordinario festivo prestato nei giorni destinati al riposo settimanale di turno, senza spiegare se i giorni cui si riferivano le prestazioni straordinarie
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