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Recesso del dipendente

Il recesso del dipendente in costanza del cosiddetto "preavviso lavorato" non ha ne' la natura ne' gli effetti delle dimissioni, dovendosi la causa risolutiva del rapporto di lavoro ricondurre pur sempre al precedente recesso del datore di lavoro, ma assume il valore di un "rifiuto" di continuare le prestazioni lavorative per la intera durata del preavviso stesso, con la conseguenza che il lavoratore non ha diritto, fino alla scadenza di questo, al trattamento speciale di disoccupazione - Dovuto, ex art. 8 della legge n. 1115 del 1968, solo quando l'evento predetto si verifichi per determinazione della parte datoriale - Conseguendolo, invece, solo dopo la scadenza medesima, in coincidenza con la quale erano destinati a prodursi gli effetti del licenziamento ANNO/NUMERO: 1990 038 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Salvatore ANTOCI Presidente " Giovanni PONZETTA Consigliere " Nicola CARUCCI " " Vincenzo TREZZA " " Antonio MARTUCCI Rel. " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS - in persona del Presidente pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma - via della Frezza, 17 presso gli avv.ti Guiseppe Li Marzi e Giacomo Giordano che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso; Ricorrente contro ARTALDI Domenico; Intimato Per l'annullamento della sentenza del tribunale di Bergamo in data 30.1.1986 Dep. il 17.2.1986 (R.G. n. 520-85); udita - nel.a pubblica udienza tenutasi il giorno 9-6-1988 - la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Martucci; udito l'avv. Li Marzi; udito il P.M. nella persona del Sost. proc. Gen. Dott. Mario De Martini che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 21.5.85 al Pretore di Bergamo Artaldi Domenico riferiva che la propria datrice di lavoro - la s.r.l. Nuova Ofter - lo aveva licenziato in data 31.10.1983; che il giorno 11.11.83, durante il periodo di preavviso, aveva anticipatamente lasciato il lavoro, rinunziando a prestare l'ulteriore periodo "lavorato", che sarebbe scaduto il 31.12.83; che, successivamente, aveva inoltrato all'INPS domanda per il trattamento speciale di disoccupazione, ottenendo un diniego sull'assunto che egli aveva "rinunciato al periodo di preavviso, dimettendosi". Tanto premesso, aggiungendo che nella specie non sussistevano i requisiti delle dimissioni, ma solo l'interruzione del "preavviso lavorato", l'Artaldi conveniva in giudizio per sentir dichiarare il suo diritto a percepire il richiesto trattamento di legge. Costituitosi il contraddittorio, l'Istituto contestava il fondamento dell'avversa pretesa e ne chiedeva il rigetto. L'adito Pretore, con sentenza 3.10.85, accoglieva il ricorso. L'INPS proponeva allora appello, ma il Tribunale di Bergamo, con sentenza 30.1-17.2.86, lo rigettava. Osservava il Collegio che l'Artaldi, col suo comportamento, aveva soltanto anticipato gli effetti estintivi del rapporto di lavoro, senza con cio' rimuovere le cause dell'estinzione medesima che rimanevano, specie nei confronti dei terzi, quelle che avevano determinato lo scioglimento del contratto di lavoro. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione adducendo un unico articolato motivo. Artaldi Domenico non si e' costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma primo, legge 5.11.1968 n. 1115, in relazione all'art. 2118 cod. civ., nonche' motivazione contraddittoria ed incongrua (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Il ricorrente Istituto osserva che il periodo di preavviso lavorato, per giurisprudenza costante, costituisce prosecuzione del rapporto di lavoro per tutta la durata del termine all'uopo prescritta; il contratto di lavoro subordinato dell'Artaldi, che si sarebbe dovuto considerare sciolto soltanto con il compimento di tale periodo, ebbe pero' fine per recesso medesimo, in costanza di preavviso; e' evidente che il lavoratore non ha diritto al trattamento speciale di disoccupazione che, a norma dell'art. 8 legge 5.11.1968 n. 1115, spetta soltanto "... nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti ... per cessazione di attivita' aziendali ... o per riduzione di personale", ossia per determinazione del datore di lavoro.. Il rapporto, infatti, ebbe fine per sua esclusiva determinazione e non per l'intimato licenziamento. In linea subordinata, l'INPS asserisce che la sentenza impugnata e' sicuramente erronea ed illegittima, oltre che contraddittoria, per avere dichiarato il diritto dell'Artaldi al trattamento "a decorrere dal 12.11.1983" e cioe' al momento del sui recesso. Ed invero, la causa di estinzione del rapporto che il Tribunale ha preteso di individuare nel licenziamento, avrebbe dovuto - come conseguenza logica - condurre al riconoscimento dell'indennita' quanto meno a partire dal momento in cui operava detta causa di estinzione, e cioe' dal 1 gennaio 1984, allo spirare del periodo di preavviso. Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione. Al "recesso" di un dipendente nella costanza del periodo di "preavviso lavorato" non possono attribuirsi ne' il significato, ne' gli effetti, di atto di dimissioni. Ed infatti, per il particolare momento in cui cade, il recesso deve essere inteso nel suo unico senso possibile, e cioe' di "rifiuto" di continuare a prestare la propria opera. Non e' quindi configurabile, in alcun modo, una qualche nullita' dell'atto per la sua posteriorita' rispetto all'intimazione del licenziamento, ma non puo' d'altro canto attribuirsi allo stesso, si' come vorrebbe l'INPS, neppure il valore di una nuova causa risolutiva del rapporto di lavoro, che abbia cioe' prevenuto o sostituito quella intimazione. Poiche' il periodo di preavviso costituisce prosecuzione del rapporto di lavoro solo nel caso in cui il lavoratore continui la sua attivita' (cfr. Cassaz. 7.9.1981 n. 5054) e' indubitabile che il lavoratore che nella congiuntura interrompa le proprie prestazioni venga a trovarsi, ove non abbia ottenuto un nuovo simultaneo lavoro, nella particolare condizione di "disoccupato" prima del previsto, e per sua esclusiva volonta'. La legge n. 1115-68 riserva lo speciale suo trattamento al caso di disoccupazione derivante da licenziamento, intendendo ovviamente per tale la condizione obiettiva, non addebitabile al lavoratore, conseguente al recesso del datore di lavoro. E' naturale che esso non puo' trovare applicazione fuori dei casi previsti e, in particolare, quando il prestatore d'opera venga a trovarsi, per sua esclusiva scelta, senza lavoro. Ed e' indubitabile che, nell'ipotesi di intervenuto recesso dianzi esaminata, il lavoratore, almeno per il periodo di preavviso, resti inoperoso per sua volonta', avendo "anticipato" gli effetti dell'intimazione di licenziamento. L'impugnata sentenza, dopo aver rilevato che l'Artaldi avrebbe dovuto lavorare, usufruendo del trattamento retributivo riservatogli dalla societa', fino al 31.12. 1983, e che interruppe invece la sua opera il 12.11.1983, venendo a trovarsi nella particolare situazione di "disoccupato" anzitempo, considera "nullo" il rifiuto del lavoratore, interpretandolo come "atto di dimissioni", ma d'altro canto fu espresso, attribuendo cosi' rilevanza estintiva proprio alla manifestazione di volonta' ritenuta nulla, "... senza con cio' rimuovere le cause dell'estinzione del rapporto che rimangono sempre quelle che hanno determinato lo scioglimento del contratto di lavoro" Alla luce di quanto si e' fin qui detto, il giudice di appello avrebbe dovuto invece considerare che, restando, quale causa di cessazione del rapporto, il licenziamento intimato con periodo di preavviso lavorato, il dipendente rese piu' celeri gli effetti del licenziamento, interrompendo la sua opera dopo appena undici giorni dalla sua intimazione; e avrebbe poi dovuto dare corretta applicazione, nei sensi illustrati, della invocata normativa. Il ricorso dell'INPS va pertanto accolto nella sua prospettazione subordinata , la' dove denuncia la rilevata contraddittorieta' della sentenza del Tribunale di Bergamo e lamenta l'attribuzione all'Artaldi del trattamento di cui alla legge 115-68 in coincidenza del suo rifiuto a prestare tutto il periodo di preavviso lavorato e non a far tempo dalla scadenza di tale periodo, e cioe' dal 1 gennaio 1984, ricorrendone gli estremi. L'impugnata decisione deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice di appello - che si designa nel Tribunale di Brescia - che dovra' dare attuazione agli enunciati principi di diritto,. provvedendo anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Brescia. Cosi' deciso il 9.6.88.
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