Il recesso del dipendente in costanza del cosiddetto "preavviso
lavorato" non ha ne' la natura ne' gli effetti delle dimissioni,
dovendosi la causa risolutiva del rapporto di lavoro ricondurre pur
sempre al precedente recesso del datore di lavoro, ma assume il
valore di un "rifiuto" di continuare le prestazioni lavorative per
la intera durata del preavviso stesso, con la conseguenza che il
lavoratore non ha diritto, fino alla scadenza di questo, al
trattamento speciale di disoccupazione - Dovuto, ex art. 8 della
legge n. 1115 del 1968, solo quando l'evento predetto si verifichi
per determinazione della parte datoriale - Conseguendolo, invece,
solo dopo la scadenza medesima, in coincidenza con la quale erano
destinati a prodursi gli effetti del licenziamento
ANNO/NUMERO: 1990 038
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Salvatore ANTOCI Presidente
" Giovanni PONZETTA Consigliere
" Nicola CARUCCI "
" Vincenzo TREZZA "
" Antonio MARTUCCI Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS - in persona del
Presidente pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma - via della
Frezza, 17 presso gli avv.ti Guiseppe Li Marzi e Giacomo Giordano che
lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al
ricorso;
Ricorrente
contro
ARTALDI Domenico;
Intimato
Per l'annullamento della sentenza del tribunale di Bergamo in data
30.1.1986 Dep. il 17.2.1986 (R.G. n. 520-85);
udita - nel.a pubblica udienza tenutasi il giorno 9-6-1988 - la
relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Martucci;
udito l'avv. Li Marzi;
udito il P.M. nella persona del Sost. proc. Gen. Dott. Mario De
Martini che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21.5.85 al Pretore di Bergamo Artaldi Domenico
riferiva che la propria datrice di lavoro - la s.r.l. Nuova Ofter -
lo aveva licenziato in data 31.10.1983; che il giorno 11.11.83,
durante il periodo di preavviso, aveva anticipatamente lasciato il
lavoro, rinunziando a prestare l'ulteriore periodo "lavorato", che
sarebbe scaduto il 31.12.83; che, successivamente, aveva inoltrato
all'INPS domanda per il trattamento speciale di disoccupazione,
ottenendo un diniego sull'assunto che egli aveva "rinunciato al
periodo di preavviso, dimettendosi". Tanto premesso, aggiungendo che
nella specie non sussistevano i requisiti delle dimissioni, ma solo
l'interruzione del "preavviso lavorato", l'Artaldi conveniva in
giudizio per sentir dichiarare il suo diritto a percepire il
richiesto trattamento di legge.
Costituitosi il contraddittorio, l'Istituto contestava il fondamento
dell'avversa pretesa e ne chiedeva il rigetto.
L'adito Pretore, con sentenza 3.10.85, accoglieva il ricorso.
L'INPS proponeva allora appello, ma il Tribunale di Bergamo, con
sentenza 30.1-17.2.86, lo rigettava.
Osservava il Collegio che l'Artaldi, col suo comportamento, aveva
soltanto anticipato gli effetti estintivi del rapporto di lavoro,
senza con cio' rimuovere le cause dell'estinzione medesima che
rimanevano, specie nei confronti dei terzi, quelle che avevano
determinato lo scioglimento del contratto di lavoro.
L'INPS ha proposto ricorso per cassazione adducendo un unico
articolato motivo.
Artaldi Domenico non si e' costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione
dell'art. 8, comma primo, legge 5.11.1968 n. 1115, in relazione
all'art. 2118 cod. civ., nonche' motivazione contraddittoria ed
incongrua (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c..
Il ricorrente Istituto osserva che il periodo di preavviso lavorato,
per giurisprudenza costante, costituisce prosecuzione del rapporto di
lavoro per tutta la durata del termine all'uopo prescritta; il
contratto di lavoro subordinato dell'Artaldi, che si sarebbe dovuto
considerare sciolto soltanto con il compimento di tale periodo, ebbe
pero' fine per recesso medesimo, in costanza di preavviso; e'
evidente che il lavoratore non ha diritto al trattamento speciale di
disoccupazione che, a norma dell'art. 8 legge 5.11.1968 n. 1115,
spetta soltanto "... nel caso di disoccupazione derivante da
licenziamenti ... per cessazione di attivita' aziendali ... o per
riduzione di personale", ossia per determinazione del datore di
lavoro..
Il rapporto, infatti, ebbe fine per sua esclusiva determinazione e
non per l'intimato licenziamento.
In linea subordinata, l'INPS asserisce che la sentenza impugnata e'
sicuramente erronea ed illegittima, oltre che contraddittoria, per
avere dichiarato il diritto dell'Artaldi al trattamento "a decorrere
dal 12.11.1983" e cioe' al momento del sui recesso. Ed invero, la
causa di estinzione del rapporto che il Tribunale ha preteso di
individuare nel licenziamento, avrebbe dovuto - come conseguenza
logica - condurre al riconoscimento dell'indennita' quanto meno a
partire dal momento in cui operava detta causa di estinzione, e cioe'
dal 1 gennaio 1984, allo spirare del periodo di preavviso.
Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
Al "recesso" di un dipendente nella costanza del periodo di
"preavviso lavorato" non possono attribuirsi ne' il significato, ne'
gli effetti, di atto di dimissioni. Ed infatti, per il particolare
momento in cui cade, il recesso deve essere inteso nel suo unico
senso possibile, e cioe' di "rifiuto" di continuare a prestare la
propria opera.
Non e' quindi configurabile, in alcun modo, una qualche nullita'
dell'atto per la sua posteriorita' rispetto all'intimazione del
licenziamento, ma non puo' d'altro canto attribuirsi allo stesso, si'
come vorrebbe l'INPS, neppure il valore di una nuova causa risolutiva
del rapporto di lavoro, che abbia cioe' prevenuto o sostituito quella
intimazione.
Poiche' il periodo di preavviso costituisce prosecuzione del rapporto
di lavoro solo nel caso in cui il lavoratore continui la sua
attivita' (cfr. Cassaz. 7.9.1981 n. 5054) e' indubitabile che il
lavoratore che nella congiuntura interrompa le proprie prestazioni
venga a trovarsi, ove non abbia ottenuto un nuovo simultaneo lavoro,
nella particolare condizione di "disoccupato" prima del previsto, e
per sua esclusiva volonta'.
La legge n. 1115-68 riserva lo speciale suo trattamento al caso di
disoccupazione derivante da licenziamento, intendendo ovviamente per
tale la condizione obiettiva, non addebitabile al lavoratore,
conseguente al recesso del datore di lavoro.
E' naturale che esso non puo' trovare applicazione fuori dei casi
previsti e, in particolare, quando il prestatore d'opera venga a
trovarsi, per sua esclusiva scelta, senza lavoro.
Ed e' indubitabile che, nell'ipotesi di intervenuto recesso dianzi
esaminata, il lavoratore, almeno per il periodo di preavviso, resti
inoperoso per sua volonta', avendo "anticipato" gli effetti
dell'intimazione di licenziamento.
L'impugnata sentenza, dopo aver rilevato che l'Artaldi avrebbe dovuto
lavorare, usufruendo del trattamento retributivo riservatogli dalla
societa', fino al 31.12. 1983, e che interruppe invece la sua opera
il 12.11.1983, venendo a trovarsi nella particolare situazione di
"disoccupato" anzitempo, considera "nullo" il rifiuto del lavoratore,
interpretandolo come "atto di dimissioni", ma d'altro canto fu
espresso, attribuendo cosi' rilevanza estintiva proprio alla
manifestazione di volonta' ritenuta nulla, "... senza con cio'
rimuovere le cause dell'estinzione del rapporto che rimangono sempre
quelle che hanno determinato lo scioglimento del contratto di lavoro"
Alla luce di quanto si e' fin qui detto, il giudice di appello
avrebbe dovuto invece considerare che, restando, quale causa di
cessazione del rapporto, il licenziamento intimato con periodo di
preavviso lavorato, il dipendente rese piu' celeri gli effetti del
licenziamento, interrompendo la sua opera dopo appena undici giorni
dalla sua intimazione; e avrebbe poi dovuto dare corretta
applicazione, nei sensi illustrati, della invocata normativa.
Il ricorso dell'INPS va pertanto accolto nella sua prospettazione
subordinata , la' dove denuncia la rilevata contraddittorieta' della
sentenza del Tribunale di Bergamo e lamenta l'attribuzione
all'Artaldi del trattamento di cui alla legge 115-68 in coincidenza
del suo rifiuto a prestare tutto il periodo di preavviso lavorato e
non a far tempo dalla scadenza di tale periodo, e cioe' dal 1
gennaio 1984, ricorrendone gli estremi.
L'impugnata decisione deve essere cassata, con rinvio ad altro
giudice di appello - che si designa nel Tribunale di Brescia - che
dovra' dare attuazione agli enunciati principi di diritto,.
provvedendo anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio
di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa e rinvia,
anche per le spese, al Tribunale di Brescia.
Cosi' deciso il 9.6.88.
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