L'immutabilita' della causa contestata nella lettera di
licenziamento non preclude la valutazione di altri fatti attribuiti
al dipendente, quando gli stessi non vengono considerati come causa
autonoma del recesso, ma come mere circostanze confermative del
fatto contestato e della sua gravita'.
ANNO/NUMERO: 1990 17
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Onofrio FANELLI Presidente
" Raffaele NUOVO Consigliere
" Matteo CAMPANILE Rel. "
" Gentile RAPONE "
" Alessandro PAOLUCCI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
MASULLO VINCENZO, elett. dom. in Roma via Prati Fiscali 284 presso
l'avv. Gaetano Margiotta; rappresentato e difeso dall'avv. Franco
Ferretti per procura speciale in calce al ricorso;
Ricorrente
contro
ALITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elett. dom. in Roma via G. Antonelli 44 presso l'avv. Maurizio
Marazza che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine
del controricorso;
Controricorrente
Per l'annullamento della sentenza del Trib. di Roma dell'11.4.84 Dep.
10.1.85 n. 14641-83 R.G.;
udita nella pubblica udienza del 30.5.888 la relazione della causa
svolta del Cons. rel. Dr. Matteo Campanile;
udito l'avv. Maurizio Marazza;
udito il P. M. in persona del Sost. proc. Gen. Dr. Ugo Donnarumma che
ha concluso: rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22.5.81 al Pretore di Roma, Masullo Vincenzo
esponeva che, gia' dipendente della societa' Unital, era stato
assunto alle dipendenze della societa' Alitalia a seguito di
passaggio diretto con assunzione obbligatoria in qualita' di invalido
civile e destinato come operaio comune all'Ufficio Manutenzione
Boeing; che con lettere del 22.1.81 la soc. Alitalia gli aveva
contestato due distinte mancanze concretizzatesi nel rifiuto di
prestazioni lavorative ed in data 24.3.1981 lo aveva licenziato in
tronco.
Deduceva che aveva subito un'operazione al cuore nel 1978 ed era
costretto, pur essendo abile al lavoro, ad osservare precauzioni come
tutti i cardiopatici; che non si era rifiutato di svolgere le
prestazioni richieste, ma aveva solo richiesto l'aiuto di altri
addetti per i compiti piu' pesanti; che era illegittimo della
societa' di liberarsi di un'unita' lavorativa assunta per obbligo
legislativo, pretendendo dalla stessa sforzi fisici normalmente non
richiesti agli operai comuni.
Chiedeva la condanna della societa' alla reintegrazione nel posto
di Lavoro - a conferma del provvedimento d'urgenza emesso dal Pretore
ex art. 700 C.P.C. - ed la risarcimento del danno ex art. 18 legge n.
300 del 1970.
L'intimata resisteva ed il Pretore, previo annullamento del
licenziamento, ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro e
condannava la societa' al pagamento di L. 3.698.333.
Proposto appello dalla societa', il Tribunale di Roma con sentenza
del 10.1.85 in accoglimento del gravame respingeva la domanda.
Riteneva anzitutto che, come aveva rilevato il Pretore, nella
specie non veniva in considerazione l'ipotesi di incompatibilita'
delle mansioni con le condizioni fisiche dell'invalido giacche' la
societa', sul presupposto della piena compatibilita' delle
prestazioni richieste nella posizione di lavoro assegnata con la
ridotta capacita' lavorativa del Masullo, configurava da parte di
questi una gravissima violazione degli obblighi contrattuali (grave
insubordinazione, totale dispregio per la disciplina del lavoro e la
diligenza) ed il Masullo giustificava il proprio comportamento
soltanto con la necessita' di osservare determinate cautele che di
volta in volta potevano indurlo e rifiutare specifici compiti troppo
gravosi o pericolosi; infatti, la societa' aveva motivato il
provvedimento di licenziamento con riferimento alla precedente
contestazione del 22.1.61, cosi' formulata:
"Nonostante i precedenti richiami a lei mossi in proposito, in
data 28.12.80 elle rifiutava di eseguire la pulizia di un portello
vano APU di un a-m DC adducendo a giustificazione futili motivi.
In data 31.1.81 rifiutava di spostare alcuni contenitori di cartone
come invece comandatole da un superiore. Ancora, in data 14.1.81,
ella rifiutava di eseguire la pulizia degli attacchi di chiusura dei
portelloni . bagagliaio dell'A-m L DEMU".
Osservava quindi il Tribunale, in relazione al primo episodio, che
le giustificazioni che il Masullo aveva dato del proprio
comportamento, in sede di interrogatorio, erano state ritenute dal
primo giudice effettivamente ambigue in quanto oscillavano tra il
riferimento alla sporcizia dell'oggetto da pulire (con tracce di olii
lubrificanti) ed il riferimento alla natura della sostanza da usare
come detergente (secondo il ricorrente, dovevano essere usati degli
"acetoni, nocivi);
per il secondo aspetto, il Masullo era stato smentito dal proprio
caposquadra, Calcagni Lino, secondo il quale il detergente da usare
era il prodotto denominato DART, le cui caratteristiche (risultanti
dalla documentazione in atti) escludendo qualsiasi tossicita';
per quanto riguardava il primo aspetto, il delegato sindacale De
Martini, addetto alla commissione ambiente, pur assumendo che diversi
lavoratori avevano lamentato affezioni dermatologiche, non aveva
saputo precisare se le stesse erano da imputare all'uso del detto
prodotto ovvero ad altri solventi ed in quali reparti erano addetti
tali lavoratori.
Osservava poi il giudice d'appello che, per quanto riguardava
l'episodio del 3.1.1981, il teste Trifiro' (caposquadra) aveva
smentito la versione dei fatti resa dal Masullo, secondo cui lo
spostamento dei cartoni contenenti poltrone d'aereo da un punto
all'altro di un hangar comportava il prelievo dei contenitori
accatastati fino a 3- 4 metri di altezza, rendendosi quindi
necessario salire su questa catasta per calare i cartoni posti piu'
in alto; secondo il teste, i cartoni del peso di circa 25 KG.
ciascuno erano tutti posti sul pavimento e dovevano essere spostati
ad una distanza di circa 20-25 metri; le operazioni che il Masullo
avrebbe dovuto compiere insieme ad altro operaio per sollevare da
terra i contenitori e collocarli sui carrelli, e da qui nuovamente
calarli a terra dopo il trasporto per sistemarli nella posizione
richiesta, comportavano l'uso di un pianale che consentiva di
sollevare i colli di qualche decina di centimetri dal suolo onde
essere posti su un carrello mediante il quale si effettuava il
trasporto.
Quanto al rifiuto di eseguire i lavori di pulizia del 14.1.81, il
Tribunale riteneva che il rifiuto stesso non trovava alcuna
giustificazione dovendosi escludere - per quanto esposto dal teste
Trifiro' - che detto compito comportasse il pericolo di contatto con
olii lubrificanti; per la pulizia degli attacchi sporchi di polvere
non era previsto l'uso di acetoni ma soltanto del detergente Dart o P
0680 correttamente usato senza guanti, trattandosi di detersivo del
tutto innocuo.
Concludeva il Tribunale osservando che il comportamento del
Masullo complessivamente valutato consentiva di ravvisare gli aspetti
di grave insubordinazione e totale dispregio per la disciplina del
lavoro, prospettati dalla societa' sul presupposto dell'assoluta
pretestuosita' delle giustificazioni fornite; il che emergeva anche
da un ulteriore episodio verificatosi il 22 gennaio 1981: in tale
circostanza il Masullo aveva rifiutato di prestare la propria
attivita' richiestagli per lo spostamento di scatoloni assolutamente
vuoti; detto episodio, pur essendo stato oggetto di preventiva
contestazione, poteva essere valutato ai fini della giustificazione
del recesso in quanto il principio della immutabilita' della causa
contestata nella lettera di licenziamento non preclude la valutazione
di altri fatti attribuiti al dipendente quando gli stessi non vengono
considerati come causa autonoma del recesso, ma soltanto come mere
circostanze confermative del fatto contestato e della sua gravita'.
Tali rilievi portavano a ravvisare nell'ingiustificato rifiuto
della prestazione lavorativa una violazione degli obblighi
contrattuali di diligenza di tale gravita' da legittimare il recesso
intimato dalla societa'.
Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per
cassazione il Masullo. L'intimata resiste con controricorso
illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia "Violazione di norma di
diritto; insufficiente e contraddittoria motivazione".
Deduce che:
controparte nell'atto di appello ha suggestivamente proposto - a
sostegno delle proprie ragioni - l'episodio del 22.1.1981 nel quale
il Masullo si era rifiutato di spostare scatoloni assolutamente
vuoti, ma identici ad altri primi, pesanti per il loro contenuto, che
si era rifiutato in precedenza di spostare e per il cui rifiuto era
stato giustificato;
proprio questo episodio (che pure non avrebbe dovuto nemmeno preso in
considerazione del giudicante poiche' il licenziamento era fondato su
altri specifici e circoscritti: solo su di essi si era instaurato il
contraddittorio) ha determinato la decisione del tribunale;
lo stesso giudice si e' reso perfettamente conto della pericolosita'
- ai fini della sua decisione - dell'inserimento di quell'episodio
tra quelli da valutare e lo ha voluto considerare fatto valutabile
"come circostanza confermativa del fatto contestato e della sua
gravita'";
ma la suggestione dell'argomento e' stata certamente tale da non far
considerare la circostanza che nessuno aveva avvertito il Masullo del
fatto che gli scatoloni erano vuoti e che quindi fosse perfettamente
coerente il suo convincimento che gli venisse proposta la stessa
mansione del precedente episodio degli scatoloni pesanti; "viene
spontaneo il sospetto che si sia trattato di un episodio
arbitrariamente";
su tale fatto, mai contestato, non c'e' mai stato contraddittorio;
ma il Tribunale avrebbe dovuto prenderlo in considerazione: l'averlo
fatto e' certamente in contrasto con il principio della immutabilita'
della causa di licenziamento formalmente contestata al dipendente;
l'episodio e' tale che ha certamente dato prospettiva fuorviante a
tutte le altre risultanze istruttorie.
Il ricorso e' infondato,
Non ha significato di rilievo la dedizione che il 22.1.81 il
Masullo si rifiuto' di "spostare scatoloni vuoti ma identici ad altri
pieni, pesanti per il loro contenuto, che si era rifiutato in
precedenza di spostare e per il cui rifiuto era stato giustificato".
Tale deduzione infatti non puo' reggere utilmente la censura sotto
il profilo che "nessuno aveva avvertito il Masullo del fatto che gli
scatoloni erano vuoti e che quindi fosse perfettamente coerente il
suo convincimento che gli venisse proposta la stessa mansione del
precedente episodio degli scatoloni pesanti".
Una simile circostanza, a parte quanto la controricorrente oppone
nella memoria ("la lettura dei verbali - v. depos. Trifiro' -
consente di affermare che "il Masullo rifiuto' di spostare i cartoni
anche dopo che gli fu chiarito che i cartoni erano vuoti") non doveva
essere presa in necessaria considerazione dal tribunale -
contrariamente a quanto pretende il ricorrente - non apparendo
comunque decisiva, se non altro perche' il lavoratore prima di
rifiutarsi avrebbe dovuto a potuto accertare se gli scatoloni erano
pieni o vuoti.
Resta da esaminare la censura sotto il profilo che l'episodio di
cui si tratta (quello del 22.1.81) non e' stato mai contestato dalla
societa' al lavoratore e che sul fatto stesso non c'e stato mai
contraddittorio.
Premette la Corte che il difetto di "contraddittorio", pure
richiamato nella censura cosi' come formulata, va inteso come mancata
contestazione del fatto con conseguente violazione al principio,
invocato dal ricorrente, della "immutabilita' della causa del
licenziamento formalmente contestata al dipendente".
In proposito pero' e' sufficiente rilevare che appare corretto il
principio, richiamato dal tribunale, che l'immutabilita' della causa
contestata nella lettera di licenziamento non preclude la valutazione
di altri fatti attribuiti al dipendente quando gli stessi non vengono
considerati come causa autonoma del recesso, ma come mere circostanze
confermative del fatto contestato e della sua gravita'.
Dopo quanto osservato, cade anche la deduzione del ricorrente che
al considerazione dell'episodio del 22.1.81 ha dato una prospettiva
fuorviante a tutte le altre risultanze istruttorie.
Ne' ha senso l'ulteriore deduzione che proprio la considerazione
stessa abbia "determinato" la decisione del Tribunale.
Dalla motivazione si trae che il giudice d'appello ha considerato
l'episodio di cui si tratta appunto come circostanza confermativa del
fatto contestato e della sua gravita'.
Pertanto il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di
Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Cosi' deciso in Rom
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