In tema d'interpretazione della volonta' negoziale con riguardo ai
contratti collettivi di lavoro, l'intento perseguito dalle parti
deve essere ricercato muovendo dal testo delle espressioni
adoperate, restando escluso, ove queste indichino un contenuto
sufficientemente preciso, che l'interprete possa ricercare un
significato diverso da quello letterale in base ad altri criteri
ermeneutici, dei quali, comunque, quello del comportamento
complessivo delle parti, indicato dal secondo comma, dell'art. 1362
Cod. Civ., non e' applicabile agli atti unilaterali, quali le
disposizioni o risoluzioni del datore, in quanto incompatibile (art.
1324 Cod. Civ.) con la natura dei medesimi. (nella specie,
l'impugnata sentenza aveva ritenuto che i lavoratori dipendenti di
consorzio di trasporto pubblico, appartenenti al ruolo movimento,
non avessero diritto all'indennita' di lavoro intenso, non
rientrando essi fra i beneficiari indicati nell'accordo del 1975 e
corrispondendo la stessa al cosiddetto forfait di lavoro
straordinario, istituito, con disposizione aziendale dell'1 novembre
1962, a favore solo degli impiegati del settore
amministrativo-Contabile e non anche degli impiegati del settore
movimento, i quali per lungo tempo non avevano avanzato alcuna
pretesa al riguardo. La s.C. Ha censurato tale decisione, per aver
essa trascurato il significato letterale, evidenziato dalla
previsione della corresponsione del detto compenso forfettario
"indistintamente a tutti i funzionari e impiegati della azienda", e
per aver valorizzato il comportamento di soggetti che non erano
stati autori dell'atto).
ANNO/NUMERO: 1990 2064
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. Giorgio ONNIS Presidente
" Romano PANZARANI Consigliere
" Salvatore BATTAGLIA "
" Angelo ARENA "
" Salvatore SENESE Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
ANGELONE Salvatore, NILO Raffaele, ESPOSITO Giuseppe, PISCOPO
Raffaele e TRUPPO Pasquale, elettivamente domiciliati in Roma - Via
dei Gracchi, 278 presso l'Avv. Giovanna Ortensi rappresentati e
difesi dall'Avv. Antonio Coccia giusta procura speciale a margine del
ricorso;
Ricorrente
contro
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI - C.T.P. di Napoli; elett.
dom.ti in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di
Cassazione rapp.to e difeso dall'Avv. Gaetano Rizzo giusta procura
speciale a margine del controricorso;
controricorrente
e sul secondo ricorso n. 1660-85 proposta da:
FORLENZA Pasquale, elettivamente domiciliato in Roma - Via
Crescenzio, 63 presso l'Avv. Massimo Tirone rappresentato e difeso
dall'Avv. Antonio Affabile giusta procura speciale a margine del
ricorso;
ricorrente
contro
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI - C.T.P. - In persona del
legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma -
Via XX settembre, 1 presso l'Avv. Renato Benincasa giusta procura
speciale a margine del controricorso;
controricorrente
Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli in data
4.11.1983 Dep. il 9.2.1984 (R.G. 31795-82);
udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno 23.11.1988 - la
relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Senese;
uditi gli Avv.ti Marinucci per delega Coccia e Rizzo;
udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Lucio La Valva
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, estinzione per
rinuncia per i 3 rinunzianti ANGELONE Salvatore, MILO Raffaele ed
ESPOSITO Giuseppe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I lavoratori in epigrafe indicati, quali odierni ricorrenti,
convenivano, con distinti ricorsi, dinanzi al pretore di Casoria, il
Consorzio Trasporti pubblici di Napoli (CTP), del quale erano
dipendenti quali appartenenti al ruolo movimento, esponendo che, con
risoluzione del 1.II.1962 del direttore amministrativo dell'epoca, il
detto Consorzio aveva disposto che "con decorrenza del I novembre
c.a. il compenso da corrispondersi indistintamente a tutti i
funzionari e impiegati dell'azienda per il lavoro straordinario
festivo ed eventualmente notturno andava forfettariamente commisurato
a 60 ore mensili oltre L. 15.000 mensili gia' percepite a tale
titolo"; che essi ricorrenti dovevano considerarsi impiegati a tutti
gli effetti in virtu' del CCNL 23.12.1940; che, in virtu' di accordi
sindacali del 6.7 febbraio 1975, la suddetta indennita', sotto la
denominazione di "indennita' di lavoro intenso", competeva loro a
partire dal I.I.1975; che essi non avevano mai percepito la detta
indennita'.
Tanto premesso, chiedevano dichiararsi il loro diritto a
percepire, dal I.I.1975, l'indennita' di cui sopra con conseguente
condanna del convenuto al pagamento, in loro favore, dei relativi
importi come da prospetti allegati.
Costituitosi il contraddittorio e resistendo il Consorzio
convenuto alle domande, il pretore, riuniti i ricorsi, accoglieva le
relative domande, ma la sentenza - gravata d'appello dal Consorzio -
era integralmente riformata dal tribunale di Napoli che, con
decisione 4.11.1983 - 9.2.1984, rigettava le domande stesse
compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Riteneva il tribunale che il trattamento economico denominato
"forfait di lavoro straordinario", istituito il 1.11.1962 a favore di
tutti i funzionari ed impiegati dell'azienda, era stato trasformato,
con accordo aziendale del 6.2.1975, in una indennita' accessoria,
denominata di "lavoro intenso", con esplicita previsione dei
dipendenti beneficiari della nuova indennita', tra i quali non
figurano gli agenti addetti al servizio movimento linea (servizio cui
erano addetti tutti gli appellati).
Pertanto, la pretesa da costoro azionata avrebbe potuto trovare
accoglimento solo se con la disposizione del 1.11.1962 si fosse
inteso istituire un trattamento economico a favore di tutti
indistintamente gli impiegati, sia del settore amministrativo -
contabile che di quello movimento; mentre, per converso, essa avrebbe
dovuto essere rigettata, se la disposizione in parola fosse stata
dettata solo per gli impiegati del settore amministrativo -
contabile. Ad avviso del tribunale, il quesito di cui sopra doveva
esser risolto nel secondo senso, a tanto inducendo: a) la
considerazione che, in circa vent'anni, nessuna rivendicazione al
riguardo era stata avanzata dagli addetti al ruolo "movimento linea";
e b) il rilievo che, in occasione della stipula degli accordi
sindacali del febbraio 1975 (cui parteciparono esponenti della CGIL,
CISL e UIL), gli addetti al ruolo movimento non fossero stati
menzionati tra i beneficiari dell'indennita' che veniva a sostituire
quella istituita nel 1962.
Ne' - proseguiva il giudice d'appello - una tale diversita' di
trattamento tra le due categorie violava il principio di parita' di
trattamento, stante le diversita' di prestazioni lavorative e di
forme di remunerazione correnti tra le stesse.
La suddetta sentenza del tribunale di Napoli, veniva gravata dal
ricorso per cassazione, affidato a due motivi, da Angelone Salvatore,
Nilo Raffaele, Esposito Giuseppe, Piscopo Raffaele e Truppo Pasquale
nonche', con separato ricorso, anch'esso affidato a due motivi, da
Forlenza Pasquale. Ad entrambi i ricorsi resiste il CTP con
controricorso, dei quali quello relativo al ricorso Forlenza
illustrato da memoria. Anche i ricorrenti hanno presentato memorie.
Prima della discussione della causa, il difensore del CTP ha
depositato in cancelleria verbali di conciliazione della controversia
redatta dall'UPLMO di Napoli ex artt. 411 cpc limitatamente ad alcuni
ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 . Devesi preliminarmente disporre la riunione del ricorso
proposto da Forlenza Pasquale a quello presentato da Angelone
Salvatore ed altri, investendo entrambi la medesima sentenza (art.
335 cpc).
2 . Devesi quindi dichiarare la cessazione della materia del
contendere per quanto attiene ai ricorrenti Angelone, Esposito e
Nilo, i quali - giusta quanto risulta dai tre verbali di
conciliazione formati dinanzi all'UPLMO di Napoli e in atti versati -
hanno transatto la causa di cui al presente giudizio nel rispetto
delle forme previste dall'art. 411 cpc, regolando anche le spese di
lite. Alla declaratoria, pertanto, non segue alcuna statuizione in
ordine alle spese.
3 . Esaminando quindi, secondo l'ordine logico, i motivi dei
ricorsi proposti dai restanti ricorrenti, la corte osserva che, con
il primo motivo del ricorso proposto da Piscopo Raffaele e Truppo
Pasquale, si censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., 115 e 132 cpc nonche' per
vizio di motivazione, deducendo che erroneamente il tribunale di
Napoli avrebbe ritenuto la disposizione aziendale del I.II.1962
limitata ai soli impiegati del settore amministrativo - contabile.
Osservando al riguardo i ricorrenti che, a fronte dell'univoco tenore
letterale di tale disposizione (che attribuiva il "forfait di lavoro
straordinario" a tutti indistintamente i funzionari ed impiegati), il
tribunale non avrebbe potuto limitarne la portata ai soli impiegati
amministrativi badandosi unicamente sul preteso "comportamento
successivo delle parti", che costituisce criterio sussidiario
d'interpretazione della volonta' negoziale e omettendo d'indagare
sulla comune intenzione delle parti stesse desumibile, "in primis"
dal tenore letterale della disposizione che chiaramente induceva a
conclusioni contrarie rispetto a quelle ritenute dal giudice del
merito con motivazione tra l'altro del tutto insufficiente che
diviene addirittura apodittica la' dove il tribunale postula un
preteso carattere d'interpretazione autentica, della citata
disposizione, negli accordi aziendali del 1975 (che invece avevano
come funzione quella di regolare per il futuro, e limitatamente ai
lavoratori in essi contemplati, l'assetto dell'indennita' in
questione).
Al vizio di motivazione della sentenza impugnata si richiama anche
il secondo motivo del ricorso del Forlenza (che per ragioni di
connessione logica conviene esaminare congiuntamente al primo motivo
del ricorso dei signori Piscopo e Truppo), attraverso il quale la
decisione del tribunale di Napoli viene censurata per aver inserito
arbitrariamente nel contenuto della disposizione del 1962 una
limitazione di cui il testo non reca traccia, fondandola su elementi
insufficienti tentando di offrirne una razionale giustificazione con
l'osservazione che gli impiegati del settore movimento avrebbero
goduto d'indennita' che invece non competevano agli impiegati
amministrativi, senza considerare che quest'ultimi godevano di altre
indennita' non spettanti ai primi. In tal modo, sarebbe stata
valorizzata, come criterio decisivo di discrimine, una distinzione
tra impiegati amministrativi e impiegati tecnici estranea al sistema
della legge e, soprattutto, alla contrattazione collettiva, che,
secondo il costante insegnamento di questa corte, riveste valore
vincolante e decisivo ai fini della classificazione dei lavoratori.
Le censure come sopra sintetizzate sono, nella sostanza, fondate.
Invero, costituisce giurisprudenza costante di questa corte che,
nell'interpretazione dei contratti (de degli atti cui risultino
applicabili le regole ex artt. 1362 e segg. c.c.), la prima indagine
deve essere compiuta sul dato letterale (cass. 1314-1975; 4864-1980)
e che, in particolare, la comune intenzione delle parti deve essere
ricercata muovendo dal testo delle espressioni adoperate, le quali,
quando indicano un contenuto sufficientemente preciso, non consentono
all'interprete di ricercarne altri e diversi perche' cio'
comporterebbe la sostituzione della soggettiva opinione
dell'interprete stesso alla volonta' dei contraenti (cass. n.
3346-1975; n. 180-1981; 2524-1984; 3426-1985; 7496-1986).
Nella specie, per un verso, il tribunale di Napoli ha fatto
completamente astrazione dal dato letterale, che indicava
l'attribuzione dell'indennita' in questione a tutti "indistintamente"
gli impiegati, omettendo di conseguenza di dare ragione del perche'
il significato desumibile da quella indicazione fosse eventualmente
non univoco e preciso; per altro verso, ha desunto un significato
opposto a quello che il suddetto avverbio suggeriva (distinguendo tra
impiegati tecnici e impiegati amministrativi, laddove la locuzione
impiegata sembrerebbe sbarrare la possibilita' di qualsivoglia
distinzione) direttamente ed immediatamente dal comportamento dei
lavoratori, successivo alla risoluzione in questione, in violazione
del principio, ripetutamente affermato da questa corte, secondo cui
gli elementi estrinseci al testo, ed in particolare il comportamento
delle parti di cui al secondo comma dell'art. 1362 c.c., sono
utilizzabili solo in via sussidiaria ove l'interpretazione letterale
e quella logico - sistematica si rivelino insufficienti (Cass. n.
988-1965; 395-1967; 2505-1972; 3058-1973; 2580-1975; 4480-1980;
152-1981; 3342-1982).
A tanto puo' aggiungersi che, l'atto da interpretare essendo
rappresentato da una disposizione o "risoluzione" del datore di
lavoro (e quindi da un atto unilaterale), i principi di cui agli
artt. 1362 e segg. c.c. risultano applicabili solo in quanto
compatibili (art. 1324 c.c.); e che, mentre risulta perfettamente
compatibile con la natura di atto unilaterale del prodotto da
interpretare il criterio letterale (a torto trascurato), non
altrettanto puo' dirsi del criterio relativo al comportamento
complessivo delle parti riferito al comportamento dei lavoratori che
non furono in alcun modo autori dell'atto.
I suesposti errori in diritto, incorsi dalla sentenza impugnata
dell'interpretazione della risoluzione in esame, si sono sommati ed
intrecciati ad un difetto di motivazione in ordine alla
ricostituzione del precetto desumibile dalla citata risoluzione,
ricostruito in modo arbitrario ed apodittico, specie la' dove il
tribunale ha ritenuto di utilizzare come criterio d'interpretazione
autentica della risoluzione gli accordi aziendali del 1975 senza
porsi il problema se tali accordi non avessero, essi si', la funzione
di disciplinare un nuovo regime dell'indennita' di "straordinario
forfettizzato", per alcuni soltanto dei beneficiari; e la' dove,
ancora, la distinzione, arbitrariamente introdotta nel testo della
cennata risoluzione, e' stata giustificata con pretese diversita' di
remunerazione degli impiegati tecnici rispetto a quelli
amministrativi, senza dar conto degli elementi che compongono la
remunerazione complessiva di questi ultimi.
4 . I motivi, esaminati supra sub 3, devono pertanto essere
accolti per quanto di ragione, rimanendo assorbiti gli ulteriori
motivi di censura sviluppati nei due ricorsi e relativi, quanto al
secondo motivo del ricorso dei signori Piscopo e Truppo, alla
violazione del principio di parita' di trattamento tra lavoratori
appartenenti al primo motivo del ricorso del sig. Forlenza, alla
violazione e falsa applicazione dell'art. 2095 c.c.
5 . In relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata
dev'essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice
equiordinato; che si designa nel tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, il quale riesaminera' gli appelli del CTP di Napoli facendo
applicazione, nell'interpretazione della risoluzione I.II.1962, dei
principi indicati supra sub. 3, e provvedera' a ricostruire il senso
di tale risoluzione ed a coordinarlo con gli accordi sindacali del
1975 con motivazione adeguata.
Il giudice del rinvio e' delegato anche a provvedere sulle spese
di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Riunito al presente ricorso in quello n. 1660-1985 RGN, dichiara
cessata la materia del contendere limitatamente ai ricorrenti
Esposito Giuseppe, Nilo Raffaele, e Angelone Salvatore, nulla
disponendo in ordine alle spese relative.
Accoglie, per quanto di ragione, i ricorsi limitatamente agli
altri ricorrenti.
Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di S. Maria Capua
Vetere.
Cosi' deciso
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