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Lavoro intenso

In tema d'interpretazione della volonta' negoziale con riguardo ai contratti collettivi di lavoro, l'intento perseguito dalle parti deve essere ricercato muovendo dal testo delle espressioni adoperate, restando escluso, ove queste indichino un contenuto sufficientemente preciso, che l'interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale in base ad altri criteri ermeneutici, dei quali, comunque, quello del comportamento complessivo delle parti, indicato dal secondo comma, dell'art. 1362 Cod. Civ., non e' applicabile agli atti unilaterali, quali le disposizioni o risoluzioni del datore, in quanto incompatibile (art. 1324 Cod. Civ.) con la natura dei medesimi. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva ritenuto che i lavoratori dipendenti di consorzio di trasporto pubblico, appartenenti al ruolo movimento, non avessero diritto all'indennita' di lavoro intenso, non rientrando essi fra i beneficiari indicati nell'accordo del 1975 e corrispondendo la stessa al cosiddetto forfait di lavoro straordinario, istituito, con disposizione aziendale dell'1 novembre 1962, a favore solo degli impiegati del settore amministrativo-Contabile e non anche degli impiegati del settore movimento, i quali per lungo tempo non avevano avanzato alcuna pretesa al riguardo. La s.C. Ha censurato tale decisione, per aver essa trascurato il significato letterale, evidenziato dalla previsione della corresponsione del detto compenso forfettario "indistintamente a tutti i funzionari e impiegati della azienda", e per aver valorizzato il comportamento di soggetti che non erano stati autori dell'atto). ANNO/NUMERO: 1990 2064 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Giorgio ONNIS Presidente " Romano PANZARANI Consigliere " Salvatore BATTAGLIA " " Angelo ARENA " " Salvatore SENESE Rel. " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ANGELONE Salvatore, NILO Raffaele, ESPOSITO Giuseppe, PISCOPO Raffaele e TRUPPO Pasquale, elettivamente domiciliati in Roma - Via dei Gracchi, 278 presso l'Avv. Giovanna Ortensi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Coccia giusta procura speciale a margine del ricorso; Ricorrente contro CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI - C.T.P. di Napoli; elett. dom.ti in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione rapp.to e difeso dall'Avv. Gaetano Rizzo giusta procura speciale a margine del controricorso; controricorrente e sul secondo ricorso n. 1660-85 proposta da: FORLENZA Pasquale, elettivamente domiciliato in Roma - Via Crescenzio, 63 presso l'Avv. Massimo Tirone rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Affabile giusta procura speciale a margine del ricorso; ricorrente contro CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI - C.T.P. - In persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma - Via XX settembre, 1 presso l'Avv. Renato Benincasa giusta procura speciale a margine del controricorso; controricorrente Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli in data 4.11.1983 Dep. il 9.2.1984 (R.G. 31795-82); udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno 23.11.1988 - la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Senese; uditi gli Avv.ti Marinucci per delega Coccia e Rizzo; udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Lucio La Valva che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, estinzione per rinuncia per i 3 rinunzianti ANGELONE Salvatore, MILO Raffaele ed ESPOSITO Giuseppe. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I lavoratori in epigrafe indicati, quali odierni ricorrenti, convenivano, con distinti ricorsi, dinanzi al pretore di Casoria, il Consorzio Trasporti pubblici di Napoli (CTP), del quale erano dipendenti quali appartenenti al ruolo movimento, esponendo che, con risoluzione del 1.II.1962 del direttore amministrativo dell'epoca, il detto Consorzio aveva disposto che "con decorrenza del I novembre c.a. il compenso da corrispondersi indistintamente a tutti i funzionari e impiegati dell'azienda per il lavoro straordinario festivo ed eventualmente notturno andava forfettariamente commisurato a 60 ore mensili oltre L. 15.000 mensili gia' percepite a tale titolo"; che essi ricorrenti dovevano considerarsi impiegati a tutti gli effetti in virtu' del CCNL 23.12.1940; che, in virtu' di accordi sindacali del 6.7 febbraio 1975, la suddetta indennita', sotto la denominazione di "indennita' di lavoro intenso", competeva loro a partire dal I.I.1975; che essi non avevano mai percepito la detta indennita'. Tanto premesso, chiedevano dichiararsi il loro diritto a percepire, dal I.I.1975, l'indennita' di cui sopra con conseguente condanna del convenuto al pagamento, in loro favore, dei relativi importi come da prospetti allegati. Costituitosi il contraddittorio e resistendo il Consorzio convenuto alle domande, il pretore, riuniti i ricorsi, accoglieva le relative domande, ma la sentenza - gravata d'appello dal Consorzio - era integralmente riformata dal tribunale di Napoli che, con decisione 4.11.1983 - 9.2.1984, rigettava le domande stesse compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Riteneva il tribunale che il trattamento economico denominato "forfait di lavoro straordinario", istituito il 1.11.1962 a favore di tutti i funzionari ed impiegati dell'azienda, era stato trasformato, con accordo aziendale del 6.2.1975, in una indennita' accessoria, denominata di "lavoro intenso", con esplicita previsione dei dipendenti beneficiari della nuova indennita', tra i quali non figurano gli agenti addetti al servizio movimento linea (servizio cui erano addetti tutti gli appellati). Pertanto, la pretesa da costoro azionata avrebbe potuto trovare accoglimento solo se con la disposizione del 1.11.1962 si fosse inteso istituire un trattamento economico a favore di tutti indistintamente gli impiegati, sia del settore amministrativo - contabile che di quello movimento; mentre, per converso, essa avrebbe dovuto essere rigettata, se la disposizione in parola fosse stata dettata solo per gli impiegati del settore amministrativo - contabile. Ad avviso del tribunale, il quesito di cui sopra doveva esser risolto nel secondo senso, a tanto inducendo: a) la considerazione che, in circa vent'anni, nessuna rivendicazione al riguardo era stata avanzata dagli addetti al ruolo "movimento linea"; e b) il rilievo che, in occasione della stipula degli accordi sindacali del febbraio 1975 (cui parteciparono esponenti della CGIL, CISL e UIL), gli addetti al ruolo movimento non fossero stati menzionati tra i beneficiari dell'indennita' che veniva a sostituire quella istituita nel 1962. Ne' - proseguiva il giudice d'appello - una tale diversita' di trattamento tra le due categorie violava il principio di parita' di trattamento, stante le diversita' di prestazioni lavorative e di forme di remunerazione correnti tra le stesse. La suddetta sentenza del tribunale di Napoli, veniva gravata dal ricorso per cassazione, affidato a due motivi, da Angelone Salvatore, Nilo Raffaele, Esposito Giuseppe, Piscopo Raffaele e Truppo Pasquale nonche', con separato ricorso, anch'esso affidato a due motivi, da Forlenza Pasquale. Ad entrambi i ricorsi resiste il CTP con controricorso, dei quali quello relativo al ricorso Forlenza illustrato da memoria. Anche i ricorrenti hanno presentato memorie. Prima della discussione della causa, il difensore del CTP ha depositato in cancelleria verbali di conciliazione della controversia redatta dall'UPLMO di Napoli ex artt. 411 cpc limitatamente ad alcuni ricorrenti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 . Devesi preliminarmente disporre la riunione del ricorso proposto da Forlenza Pasquale a quello presentato da Angelone Salvatore ed altri, investendo entrambi la medesima sentenza (art. 335 cpc). 2 . Devesi quindi dichiarare la cessazione della materia del contendere per quanto attiene ai ricorrenti Angelone, Esposito e Nilo, i quali - giusta quanto risulta dai tre verbali di conciliazione formati dinanzi all'UPLMO di Napoli e in atti versati - hanno transatto la causa di cui al presente giudizio nel rispetto delle forme previste dall'art. 411 cpc, regolando anche le spese di lite. Alla declaratoria, pertanto, non segue alcuna statuizione in ordine alle spese. 3 . Esaminando quindi, secondo l'ordine logico, i motivi dei ricorsi proposti dai restanti ricorrenti, la corte osserva che, con il primo motivo del ricorso proposto da Piscopo Raffaele e Truppo Pasquale, si censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., 115 e 132 cpc nonche' per vizio di motivazione, deducendo che erroneamente il tribunale di Napoli avrebbe ritenuto la disposizione aziendale del I.II.1962 limitata ai soli impiegati del settore amministrativo - contabile. Osservando al riguardo i ricorrenti che, a fronte dell'univoco tenore letterale di tale disposizione (che attribuiva il "forfait di lavoro straordinario" a tutti indistintamente i funzionari ed impiegati), il tribunale non avrebbe potuto limitarne la portata ai soli impiegati amministrativi badandosi unicamente sul preteso "comportamento successivo delle parti", che costituisce criterio sussidiario d'interpretazione della volonta' negoziale e omettendo d'indagare sulla comune intenzione delle parti stesse desumibile, "in primis" dal tenore letterale della disposizione che chiaramente induceva a conclusioni contrarie rispetto a quelle ritenute dal giudice del merito con motivazione tra l'altro del tutto insufficiente che diviene addirittura apodittica la' dove il tribunale postula un preteso carattere d'interpretazione autentica, della citata disposizione, negli accordi aziendali del 1975 (che invece avevano come funzione quella di regolare per il futuro, e limitatamente ai lavoratori in essi contemplati, l'assetto dell'indennita' in questione). Al vizio di motivazione della sentenza impugnata si richiama anche il secondo motivo del ricorso del Forlenza (che per ragioni di connessione logica conviene esaminare congiuntamente al primo motivo del ricorso dei signori Piscopo e Truppo), attraverso il quale la decisione del tribunale di Napoli viene censurata per aver inserito arbitrariamente nel contenuto della disposizione del 1962 una limitazione di cui il testo non reca traccia, fondandola su elementi insufficienti tentando di offrirne una razionale giustificazione con l'osservazione che gli impiegati del settore movimento avrebbero goduto d'indennita' che invece non competevano agli impiegati amministrativi, senza considerare che quest'ultimi godevano di altre indennita' non spettanti ai primi. In tal modo, sarebbe stata valorizzata, come criterio decisivo di discrimine, una distinzione tra impiegati amministrativi e impiegati tecnici estranea al sistema della legge e, soprattutto, alla contrattazione collettiva, che, secondo il costante insegnamento di questa corte, riveste valore vincolante e decisivo ai fini della classificazione dei lavoratori. Le censure come sopra sintetizzate sono, nella sostanza, fondate. Invero, costituisce giurisprudenza costante di questa corte che, nell'interpretazione dei contratti (de degli atti cui risultino applicabili le regole ex artt. 1362 e segg. c.c.), la prima indagine deve essere compiuta sul dato letterale (cass. 1314-1975; 4864-1980) e che, in particolare, la comune intenzione delle parti deve essere ricercata muovendo dal testo delle espressioni adoperate, le quali, quando indicano un contenuto sufficientemente preciso, non consentono all'interprete di ricercarne altri e diversi perche' cio' comporterebbe la sostituzione della soggettiva opinione dell'interprete stesso alla volonta' dei contraenti (cass. n. 3346-1975; n. 180-1981; 2524-1984; 3426-1985; 7496-1986). Nella specie, per un verso, il tribunale di Napoli ha fatto completamente astrazione dal dato letterale, che indicava l'attribuzione dell'indennita' in questione a tutti "indistintamente" gli impiegati, omettendo di conseguenza di dare ragione del perche' il significato desumibile da quella indicazione fosse eventualmente non univoco e preciso; per altro verso, ha desunto un significato opposto a quello che il suddetto avverbio suggeriva (distinguendo tra impiegati tecnici e impiegati amministrativi, laddove la locuzione impiegata sembrerebbe sbarrare la possibilita' di qualsivoglia distinzione) direttamente ed immediatamente dal comportamento dei lavoratori, successivo alla risoluzione in questione, in violazione del principio, ripetutamente affermato da questa corte, secondo cui gli elementi estrinseci al testo, ed in particolare il comportamento delle parti di cui al secondo comma dell'art. 1362 c.c., sono utilizzabili solo in via sussidiaria ove l'interpretazione letterale e quella logico - sistematica si rivelino insufficienti (Cass. n. 988-1965; 395-1967; 2505-1972; 3058-1973; 2580-1975; 4480-1980; 152-1981; 3342-1982). A tanto puo' aggiungersi che, l'atto da interpretare essendo rappresentato da una disposizione o "risoluzione" del datore di lavoro (e quindi da un atto unilaterale), i principi di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. risultano applicabili solo in quanto compatibili (art. 1324 c.c.); e che, mentre risulta perfettamente compatibile con la natura di atto unilaterale del prodotto da interpretare il criterio letterale (a torto trascurato), non altrettanto puo' dirsi del criterio relativo al comportamento complessivo delle parti riferito al comportamento dei lavoratori che non furono in alcun modo autori dell'atto. I suesposti errori in diritto, incorsi dalla sentenza impugnata dell'interpretazione della risoluzione in esame, si sono sommati ed intrecciati ad un difetto di motivazione in ordine alla ricostituzione del precetto desumibile dalla citata risoluzione, ricostruito in modo arbitrario ed apodittico, specie la' dove il tribunale ha ritenuto di utilizzare come criterio d'interpretazione autentica della risoluzione gli accordi aziendali del 1975 senza porsi il problema se tali accordi non avessero, essi si', la funzione di disciplinare un nuovo regime dell'indennita' di "straordinario forfettizzato", per alcuni soltanto dei beneficiari; e la' dove, ancora, la distinzione, arbitrariamente introdotta nel testo della cennata risoluzione, e' stata giustificata con pretese diversita' di remunerazione degli impiegati tecnici rispetto a quelli amministrativi, senza dar conto degli elementi che compongono la remunerazione complessiva di questi ultimi. 4 . I motivi, esaminati supra sub 3, devono pertanto essere accolti per quanto di ragione, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di censura sviluppati nei due ricorsi e relativi, quanto al secondo motivo del ricorso dei signori Piscopo e Truppo, alla violazione del principio di parita' di trattamento tra lavoratori appartenenti al primo motivo del ricorso del sig. Forlenza, alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2095 c.c. 5 . In relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice equiordinato; che si designa nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale riesaminera' gli appelli del CTP di Napoli facendo applicazione, nell'interpretazione della risoluzione I.II.1962, dei principi indicati supra sub. 3, e provvedera' a ricostruire il senso di tale risoluzione ed a coordinarlo con gli accordi sindacali del 1975 con motivazione adeguata. Il giudice del rinvio e' delegato anche a provvedere sulle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte Riunito al presente ricorso in quello n. 1660-1985 RGN, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente ai ricorrenti Esposito Giuseppe, Nilo Raffaele, e Angelone Salvatore, nulla disponendo in ordine alle spese relative. Accoglie, per quanto di ragione, i ricorsi limitatamente agli altri ricorrenti. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di S. Maria Capua Vetere. Cosi' deciso
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