La giusta causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria,
del rapporto di lavoro (art. 2119 cod. civ.) e' ravvisabile anche in
fatti e comportamenti estranei alla sfera del contratto e diversi
dall'inadempimento, purche' producano effetti riflessi nell'ambiente
di lavoro e siano tali da far venir meno la fiducia che impronta di
se' il detto rapporto. In particolare, un atto di violenza del
lavoratore in danno di un altro dipendente dello stesso datore di
lavoro, ancorche' realizzato fuori dell'ambito aziendale, puo'
costituire giusta causa di licenziamento quando sia connesso a
motivi di lavoro, ed idoneo a scuotere la serenita' e normalita' dei
rapporti di colleganza tra i lavoratori e di collaborazione fra
questi ed il datore di lavoro.
ANNO/NUMERO: 1993 1519
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Mario VACCARO Presidente
" Fulvio ALIBERTI Consigliere
" Francesco TORIELLO Rel. "
" Salvatore SENESE "
" Benito AMORE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
FIATGEOTECH S.p.A. (gia' Fiat Trattori S.p.A.), in persona del legale
rappr.te pro-tempore, elett.te dom.to in Roma Via A. Rava' 106 c-o
l'avv. F. Comito che lo rappr.ta e difende, unitamente all'avv. G.
Dondi, giusta delega a margine del ricorso.
Ricorrente
contro
VENNARUCCI GERALDO, elett.te dom.to in Roma Via Vespasiano 69 c-o
l'avv. S. Cabibbo, rappr.to e difeso dall'avv. A. Lucchetti, giusta
delega in calce al controricorso.
Controricorrente
per l'annullamento della sentenza del Trib. di Ancona deposit. il
3-10-90 - R.G. n. 21-84;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
31-1-92 dal Cons. Dr. Toriello;
uditi gli avv.ti Comito e Lucchetti;
udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen., Dr. Antonio Leo che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r.
(N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate
nell'intestazione e nel testo della sentenza e' nell'originale della
sentenza).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 1 ottobre 1982 Gerardo Vennarucci cagionava lesioni personali
volontarie ad Antonio Palumbo. Costoro lavoravano alle dipendenze
della s.p.a. Fiat Trattori, oggi FiatGeotech, che l'11 successivo per
tale fatto - per il quale a seguito di querele reciproche si sarebbe
proceduto a carico di entrambi in sede penale, dove il Vennarucci,
imputato del detto reato (art. 582 cod. pen.), veniva condannato in
primo grado e beneficiava di amnistia in appello, con conferma
tuttavia "delle statuizioni concernenti gli interessi civili" (art.
12 l. 3.8.1978 n. 405), mentre il Palumbo, imputato di analogo reato
e di ingiurie (artt. 582 e 594 cod. pen.), veniva assolto in primo
grado dall'uno per aver agito in stato di legittima difesa, e
dall'altro perche' il fatto non sussiste - intimava licenziamento in
tronco al Vennarucci, in base all'art. 25 lett. b) del c.c.n.l. per
gli addetti all'industria metalmeccanica privata, per il cui disposto
incorre nel licenziamento senza preavviso il lavoratore che provochi
all'azienda un grave nocumento morale o materiale o che compia in
connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che
costituiscono delitto a termini di legge.
Davanti al Pretore di Jesi, adito dal Vennarucci, la Fiat Trattori
dedusse che gia' altra volta costui, precisamente nel maggio dello
stesso '82, era stato licenziato perche', guardia giurata, aveva
abbandonato con anticipo il proprio posto di lavoro, giusta
segnalazione del Palumbo, responsabile della sorveglianza. Si
addivenne ad una transazione, ed il Vennarucci fu riammesso al
lavoro, ma come operaio (sicche' gli furono conseguentemente ritirati
il tesserino di guardia giurata ed il porto d'armi). Da allora il
Vennarucci aveva cominciato a tenere nei confronti del Palumbo un
comportamento persecutorio e gravemente minatorio, culminato
nell'episodio criminoso, che percio' rientrava in entrambe le ipotesi
previsti dalla citata norma collettiva ed aveva reso improseguibile
il rapporto di lavoro, avendo fatto venir meno quella fiducia che il
datore di lavoro deve pur sempre poter riporre nel proprio
dipendente.
Con sentenza 1 dicembre 1983 il Pretore di Jesi annullo' il
licenziamento ed ordino' alla convenuta di reintegrare il dipendente
nel proprio posto di lavoro, condannandola a pagargli le mensilita'
non corrisposte a far tempo dal licenziamento e fino alla effettiva
reintegrazione.
Proponeva appello la Fiat Trattori, che poscia, essendo stato
sospeso il procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 3
cod. pr. pen. e 295 cod. pr. civ., provvedeva anche a riassumerlo. Ed
il Tribunale di Ancona, con sentenza 13 ottobre 1989, confermava la
decisione pretorile, osservando: a) che per fatto connesso non "con
il rapporto di lavoro" ma "con lo svolgimento del rapporto di lavoro"
doveva intendersi il fatto commesso durante il periodo in cui il
lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le proprie
energie lavorative, o comunque nell'ambito dell'azienda, sicche'
resta di conseguenza indifferente il comportamento del dipendente che
- come il Vennarucci - per dissidi o rancori, ancorche' sorti
nell'ambiente di lavoro, aggredisca e colpisca fuori dall'azienda un
compagno di lavoro; b) che grave nocumento morale e' quello che
compromette seriamente l'immagine dell'azienda, che diminuisce
irrimediabilmente e duraturamente il prestigio della stessa, ed esso
non era riscontrabile nella specie perche' il Vennarucci ed il
Palumbo erano soggetti non certamente rappresentativi dell'azienda, e
la lite tra loro, consumatasi di sera e lontano dall'ambiente di
lavoro e nell'abitazione privata d'uno dei due, non poteva aver
arrecato pregiudizio alcuno alla societa' appellante, non potendosi
peraltro condividere, alla stregua dell'istruttoria espletata,
l'assunto che si fosse trattato di un "pestaggio" commesso per
vendetta con riferimento ad un precedente licenziamento (il legame
tra i due episodi era del tutto inesistente o quanto meno
estremamente labile), e dunque nessuna lesione del potere direttivo e
disciplinare dell'imprenditore era ravvisabile; c) l'azione del
Vennarucci, riguardata in concreto, neppure era idonea a rompere quel
vincolo di fiducia che deve sempre sussistere tra datore e prestatore
di lavoro; d) vero, infine, che il licenziamento per giusta causa
puo' convertirsi in licenziamento per giustificato motivo soggettivo
con diritto al preavviso, ma occorre per questo una specifica
istanza, che nel caso in esame era stata inammissibilmente avanzata
soltanto con il ricorso in appello.
La FiatGeotech propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi, cui l'intimato resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la societa' ricorrente denuncia, con
riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. pr. civ., violazione e falsa
applicazione degli artt. 295 stesso cod. pr. civ. e 3 e 28 cod. pr.
pen. oltre che motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su
un punto decisivo della controversia. Il giudice penale, pur avendo
applicato l'amnistia, tuttavia, allo scopo di verificare la
possibilita' di una assoluzione nel merito ed al fine di statuire
sugli effetti civili del reato, ha accertato con forza di giudicato
"la piena sussistenza a carico del Vennarucci del reato a lui
addebitato", e dunque essersi trattato di una aggressione a carico
del collega e superiore, determinata da rancori ed animosita' per i
noti episodi direttamente connessi all'attivita' di lavoro. Esiste
pertanto la "connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro".
Cio' aveva riconosciuto lo stesso Tribunale di Ancona, quando aveva
disposto la sospensione necessaria del procedimento, ritenendo che
dalla definizione della pendenza penale dipendesse la decisione della
causa, "con l'effetto che, a definizione avvenuta, non era dato
discostarsi da quel giudicato".
Il motivo e' inammissibile prima ancora che infondato. Invero esso
attiene alla interpretazione del giudicato penale, che e' pur sempre
un giudicato esterno (Cass. 29.6.1984 n. 3858), sicche' detta
interpretazione e' istituzionalmente riservata al giudice del merito,
e su di essa questa Corte non puo esercitare alcun sindacato, se non
in caso di violazione dell'art. 2909 cod. civ. e, in genere, di norme
e principi di diritto in tema di res judicata, oppure per vizi
attinenti alla motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass.
7.7.1987 n. 5933, e nello stesso senso, fra le tante altre, Cass. nn.
3040, 2932, 1497 e 1382 dello stesso 1987): violazione e vizi, che
qui non vengono denunciati (beninteso con la necessaria specificita',
la quale comporta la indicazione sia della censura, che delle ragioni
della stessa), limitandosi la FiatGeotech a prospettare una propria
interpretazione di quel giudicato, che se condivisa, condurrebbe ad
una ricostruzione dei fatti non collimante con quella operata dal
Tribunale, secondo cui e' "del tutto inesistente o quanto meno
estremamente labile un legame tra primo licenziamento, volonta' di
vendicarsi, e lesioni del 1 ottobre 1982".
Con il secondo e con il terzo motivo, entrambi riconducibili
all'art. 360 n. 3 cod. pr. civ., si denunciano:
- con l'uno, violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e
2106 cod. civ., dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ed
ancora degli artt. da 1362 e 1371 cod. civ. ("questi ultimi rispetto
all'art. 25 lett. b) del c.c.n.l. del settore"). Il "comportamento
punitivo" posto in essere nei confronti di chi concentrava in se' in
quel momento i diritti della persona e, in rappresentanza, quelli
datoriali, essendo investito di poteri di sovraordinazione rispetto
agli altri dipendenti, e per il fatto di aver fatto di tali poteri
legittimo esercizio, e' causa di quegli "effetti riflessi
nell'ambiente di lavoro", di cui parla la giurisprudenza di questa
Corte (si citano Cass. 3.10.1988 n. 5321 e 21.11.1986 n. 6869, la
quale ultima - si sottolinea - "costituisce precedente di rara
puntualita' rispetto alla fattispecie"); sicche' "nocumento morale",
tale, che e' difficile ipotizzarne uno di maggior gravita', e venir
meno dell'elemento fiduciario, totale ed irrimediabile, non possono
essere negati, come sono stati negati invece dai giudici del merito,
che hanno violato funditus gli artt. 2119 e 7 citt. L'espressione poi
"in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro" va intesa
in senso eziologico e non meramente topografico, e puo' solo
significare "per ragioni riferibili al lavoro". Va infine considerato
che il potere disciplinare ha anche funzione di prevenzione,
vanificata dalla sentenza impugnata, che, al contrario, crea remore
nei preposti alla segnalazione degli illeciti;
- con l'altro - subordinatamente - violazione e falsa applicazione
degli artt. 1424 (in relazione all'art. 1324) cod. civ. e 3 della
legge 15 luglio 1966 n. 604. E' ammissibile (e si richiama in
argomento Cass. 23.6.1987 n. 5513) la conversione d'ufficio del
licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato
motivo soggettivo, essendo la modificazione del titolo del recesso
conseguenza soltanto di una diversa qualificazione, da parte del
giudice, della situazione di fatto posta a fondamento del
provvedimento espulsivo.
E' fondato il secondo motivo, nel cui accoglimento rimane
assorbito il terzo.
Nell'escludere la riconducibilita' del comportamento del
Vennarucci sia all'art. 25 del c.c.n.l. che all'art. 2119 cod. civ.,
il Tribunale ha attribuito decisiva importanza al fatto che la lite
tra lo stesso Vennarucci ed il Palumbo non si verifico' in corso di
svolgimento di attivita' lavorativa, ne' nell'ambito dell'azienda, ma
fuori di questa ed anzi "lontano dall'ambiente di lavoro",
precisamente nell'abitazione privata di uno dei due.
Trattasi di fatto cui viceversa una tale importanza non puo'
essere riconosciuta.
Invero il principio, cui il Tribunale avrebbe dovuto attenersi, e
che qui - dovendosi cassare con rinvio la sentenza impugnata - si
enuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 384 cod. pr. civ., e' il
seguente: "La giusta causa che non consente la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto di lavoro (art. 2119 cod. civ.) e'
ravvisabile anche in fatti e comportamenti estranei alla sfera del
contratto e diversi dall'inadempimento, purche' producano effetti
riflessi nell'ambiente di lavoro, e siano tali da far venire meno la
fiducia, che impronta di se' il detto rapporto. Un atto di violenza,
in particolare, del lavoratore, ancorche' realizzato fuori
dell'ambito aziendale, puo' costituire giusta causa di licenziamento
quando sia connesso a motivi di lavoro, ed idoneo a scuotere la
serenita' e normalita' dei rapporti di colleganza tra i lavoratori e
di collaborazione tra questi ed il datore di lavoro".
Esistono in tal senso numerosi precedenti di questa Sezione, cui
ben a ragione si richiama la societa' ricorrente, e dai quali il
Collegio non ritiene, in assenza di valide ragioni, di doversi
discostare, costituiti dalle decisioni - per citare le piu'
significative e le piu' recenti - 24 agosto 1991 n. 9102, 21 novembre
1985 n. 6869 e 7 dicembre 1985 n. 6166 (la seconda in effetti
particolarmente "calzante", perche' relativa ad una specie in cui
l'aggressore addebitava all'aggredito, suo compagno di lavoro, di
averlo segnalato quale sospetto autore di danni ai macchinari
aziendali, e lo percosse con un nerbo, per indurlo a ritrattare, e
nella cui motivazione si fa riferimento a Cass. 23.7.1985 n. 4336,
secondo la quale anche i comportamenti tenuti dal lavoratore nella
sua vita privata ed estranei, percio', alla esecuzione della
prestazione lavorativa possono costituire, per la loro gravita',
giusta causa di licenziamento, specie se la detta prestazione
richieda un ampio margine di fiducia, "esteso alla serieta' dei
comportamenti privati del lavoratore"; in senso analogo Cass.
3.4.1990 n. 2683 e 3.10.1988 n. 5321).
Ora a ben vedere il Tribunale, che come si e' visto giudica (con
motivazione perplessa e contraddittoria) "del tutto inesistente o
quanto meno estremamente labile" il collegamento (ma insomma, esiste
o no, tale collegamento?) fra primo licenziamento ed episodio del 1
ottobre 1982 - a proposito del quale non potrebbe dunque (?) parlarsi
di "pestaggio" del Palumbo compiuto dal Vennarucci con spirito di
vendetta -, non nega pero' una sia pur diversa connessione fra i due
episodi, laddove afferma che l'aggressore si reco' a casa
dell'aggredito "per vedere se era possibile una sua reintegrazione
nel personale addetto alla sorveglianza", e che vi fu in proposito
una discussione, che ad un certo punto degenero', con quel che ne
segui'. Poco prima, peraltro (ultimi due righi di pag. 12 e primi due
righi di pag. 13), aveva definito il comportamento del Vennarucci
come quello di chi "per dissidi e rancori anche se sorti
nell'ambiente di lavoro, aggredisca e colpisca fuori dall'azienda un
proprio compagno di lavoro": definizione che meglio si armonizza con
la tesi del "pestaggio", alla quale, per quanto risulta dalla
narrativa della stessa sentenza impugnata (pag. 7), aveva creduto il
Pretore, parlando di "aggressione avvenuta lontano dal luogo di
lavoro, a notevole distanza di tempo dai fatti che determinarono la
lite e tra due dipendenti non piu' adibiti allo stesso servizio".
Risulta in altri termini accertata in fatto una stretta connessione,
comunque, dell'episodio del 1 ottobre 1982 con motivi altrettanto
strettamente attinenti al lavoro (l'incontro e la discussione,
tutt'altro che casuali, ebbero ad oggetto il servizio di
sorveglianza, del quale il Palumbo era il responsabile, e cui il
Vennarucci, rimossone, desiderava essere nuovamente adibito);
sicche', a prescindere da ogni altra considerazione, l'atto di
violenza del Vennarucci nei confronti del Palumbo non poteva non
riflettersi negativamente nell'ambiente di lavoro, suscitando in esso
un clima che e' facile immaginare (dominato da soggezioni,
diffidenze, intolleranze) e tale da scompaginare la vita aziendale e
da turbare la serenita' e normalita' degli anzidetti rapporti (di
MOTIVI DELLA DECISIONE
colleganza tra i lavoratori e di collaborazione tra questi ed il
datore di lavoro), offrendo avallo - per dirla con la societa'
ricorrente, che bene ed efficacemente si esprime a questo proposito -
ad un loro patologico assetto basato su principi di intimidazione e
di sopraffazione, quali strumenti cui far ricorso al fine di
determinare od influenzare i comportamenti altrui, "superiori"
compresi.
Il punto debole della sentenza impugnata e', insomma e per
concludere, la' dove, dopo essersi chiesto "se comunque l'azione del
Vennarucci fosse o no idonea a rompere quel vincolo di fiducia che
deve sempre sussistere tra datore e prestatore di lavoro" (con chiaro
riferimento all'art. 2119 cod. civ., dopo aver escluso che la detta
azione potesse rientrare nelle previsioni della normativa
collettiva), lo nega in maniera sostanzialmente assertiva e senza
alcuna idonea dimostrazione, incorrendo negli errori di diritto,
oltre che nei vizi di motivazione, di cui alla denuncia della
societa' ricorrente.
Il giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Fermo,
provvedera' anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso, ed accoglie il
secondo, in esso assorbito il terzo; cassa e rinvia, in relazione al
motivo accolto, al Tribunale di Fermo, anche per le spese.
Roma, 31 gennaio 1992.
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