Nell'ipotesi di scadenza di un contratto a termine illegittimamente
stipulato, e di comunicazione al lavoratore, da parte del datore di
lavoro, della conseguente disdetta, non sono applicabili ne' la
norma di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ne'
quella di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
ancorche' la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo
indeterminato dia egualmente al dipendente il diritto di riprendere
il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno qualora cio'
gli venga negato. Infatti, mentre la tutela prevista dall'art. 18
cit. attiene ad una fattispecie tipica, disciplinata dal legislatore
con riferimento al recesso del datore di lavoro, e presuppone
l'esercizio della relativa facolta' con una manifestazione
unilaterale di volonta' di determinare l'estinzione del rapporto,
una simile manifestazione non e' configurabile nel caso di disdetta
con la quale il datore di lavoro, allo scopo di evitare la
rinnovazione tacita del contratto, comunichi la scadenza del
termine, sia pure invalidamente apposto, al dipendente, sicche' lo
svolgimento delle prestazioni cessa in ragione della esecuzione che
le parti danno ad una clausola nulla. Ne consegue che, al dipendente
che cessi l'esecuzione della prestazione lavorativa per attuazione
di fatto del termine nullo non spetta la retribuzione finche' non
provveda ad offrire la prestazione stessa, determinando una
situazione di "mora accipiendi" del datore di lavoro, situazione,
questa, che non e' integrata dalla domanda di annullamento del
licenziamento illegittimo con la richiesta di reintegrazione nel
posto di lavoro; in base allo stesso principio si deve escludere
anche il diritto del lavoratore ad un risarcimento del danno
commisurato alle retribuzioni perdute per il periodo successivo alla
scadenza, cosi' come, dalla regola generale di effettivita' e
corrispettivita' delle prestazioni nel rapporto di lavoro, deriva
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